Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 1960

Cassazione n. 26554/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 21/10/1960 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale, previa rideterminazione della pena, è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in quanto intrinsecamente aspecifico, non prospettando lo stesso alcuna effettiva ragione di confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, contenendo lo stesso unicamente una censura cumulativa e tautologica della dedotta carenza motivazionale della pronuncia.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 21/10/1960 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale, previa rideterminazione della pena, è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in quanto intrinsecamente aspecifico, non prospettando lo stesso alcuna effettiva ragione di confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, contenendo lo stesso unicamente una censura cumulativa e tautologica della dedotta carenza motivazionale della pronuncia. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26554/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris