CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17805‒2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 297, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – avverso la sentenza n. 199/28/2015 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 14/01/2015; Oggetto:estinzione per adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 193 del 2016 convertito udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 10/02/2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] LUCIOTTI. Rilevato che: –in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per IRPEF, IRAP ed IVA relativo all’anno d’imposta 2005 con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione costi non deducibili e maggiori ricavi non dichiarati, emersi anche a seguito di verifica delle movimentazioni bancarie della contribuente, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania accoglieva parzialmente l’appello della contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rideterminando in diminuzione il maggior valore della produzione ed escludendo dal maggior reddito l’importo di euro 72.000,00 versata sul conto corrente bancario alla stregua delle risultanze della consulenza contabile espletata in primo grado; – avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui replical’ intimata con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo , cui a sua volta la Saviano replica con controricorso. Considerato che: 1. In relazione alla presente controversia la contribuente ha tempestivamente depositato istanza di cessazione della materia del contendere del ricorso principale per adesione alla definizione agevolatadi cui all'art. 6 del d.l. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, con riferimento agli importi iscritti a ruolo in relazione ai capi di soccombenza della sentenza d’appello (cartelle di pagamento n. 01720110009849116000 e n. 0172012000752824000), allegando la relativa documentazione. 1.1. Ha dedotto che l’adesione alla predetta definizione agevolata comportava l’impegno, nella specie regolarmente assunto, a rinunciare ai relativi giudizi e che aveva provveduto in data 1° ottobre 2018 (poiché il 30/09/2018 cadeva di domenica) a versare integralmente le somme dovute. 2. Dalla documentazione allegata all’istanza in esame risulta che, a seguito di domanda avanzata dalla contribuente su modulo predisposto dall’agente della riscossione,quest’ultima comunicò l’importo complessivo da pagare, per capitale ed interessi, nonché le scadenze delle singole rate, che la ricorrente ha documentato essere state tutte regolarmente pagate. 3. Da quanto detto consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. n. 24083 del 2018, secondo cui «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato») ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Ciò, peraltro, rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente principale. 4. Va, inoltre, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla controricorrente alla stregua del principio secondo cui «La dichiarazione di estinzione del giudizio concernente il ricorso per cassazione proposto in via principale, per avvenuta rinuncia allo stesso, determina la carenza di interesse alla decisione sulricorso i ncidentale condizionato, poich é la decisione di quest'ultimo presuppone l'accoglimento del ricorso principale, escluso dall'estinzione del giudizio su di esso» (Cass. n. 19295 del 2005). 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese perché «nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore [...] non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente»(Cass. n. 24083 del 2018, cit.) . 6. Si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, da parte della ricorrente principale, stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata(Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244), e da parte della ricorrente incidentale in quanto, oltre ad essere parte ammessaalla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nella specie si verte in ipotesi di causa diinammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass. 31732 del 2018, pronunciata proprio con riferimento a fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016). P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudi