Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 517/2010
ECLI:EU:C:2010:269
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
12 maggio 2010 (
*
)
«Procedimento sommario – Impugnazione – Domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata – Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo CANNABIS – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Urgenza»
Nel procedimento C‑5/10 P-R,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 278 TFUE, proposta il 26 gennaio 2010,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Rothenburg (Svizzera), rappresentato dagli avv.ti G. Recher e R. Munarini,
richiedente,
procedimento in cui l'altra parte è:
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
, rappresentato dal sig. O. Montalto, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l’avvocato generale, sig. Y. Bot,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 6 gennaio 2010, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza
del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 novembre 2009, causa T‑234/06, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI –[OSCURATO:PERSONA]
(CANNABIS) (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto
il proprio ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 29 giugno 2006, caso R 517/2005-2 (in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa
ad un procedimento di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG e il sig. [OSCURATO:PERSONA].
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Con la presente domanda di provvedimenti provvisori, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di disporre la sospensione dell’esecuzione
della sentenza impugnata.
3
L’UAMI chiede di dichiarare priva di oggetto quest'ultima domanda e di condannare il sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
Fatti
4
Il 12 febbraio 1999, il sig. [OSCURATO:PERSONA] depositava una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’UAMI, in forza
del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) – attualmente
sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo «CANNABIS».
6
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio sono compresi nelle classi 32, 33 e 42 dell’Accordo di
Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– classe 32: «birra»;
– classe 33: «vini, spiriti, liquori, spumanti, vino spumante, champagne»;
– classe 42: «servizi di ristorazione, ristoranti, ristoranti self service, birrerie, gelaterie, pizzerie».
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Il 16 aprile 2003 il marchio comunitario CANNABIS è stato registrato con il n. 1073949.
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Il 27 giugno 2003 la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, presentava domanda di dichiarazione di nullità della registrazione
di tale marchio per quanto riguarda i prodotti delle citate classi 32 e 33, ai sensi degli artt. 51, n. 1, lett. a), e 7,
n. 1, lett. c), f), e g), del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 52, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. c), f) e g), del regolamento
n. 207/2009).
9
Con decisione 9 marzo 2005 la divisione di annullamento dell’UAMI ha accolto tale domanda, in applicazione dell’art. 7, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 40/94, ritenendo che il marchio CANNABIS abbia carattere descrittivo.
10
Il 29 aprile 2005, il ricorrente presentava ricorso di annullamento avverso tale decisione. Con la decisione controversa,
la seconda commissione di ricorso dell’UAMI respingeva tale ricorso. In particolare, essa ha considerato, da un lato, che
il termine «cannabis», nel linguaggio corrente, designi o una pianta tessile o una sostanza stupefacente e, dall’altro, che,
per il consumatore medio, si tratti di un’indicazione chiara e diretta delle caratteristiche dei prodotti delle citate classi
32 e 33.
11
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2006, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento
della decisione controversa. A sostegno del suo ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto un motivo unico, relativo alla violazione
degli artt. 51, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
12
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che, respingendo il ricorso avverso la decisione della divisione d'annullamento
dell’UAMI a causa del carattere descrittivo del marchio CANNABIS, la commissione di ricorso dell’UAMI non ha violato l’art. 7,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Esso ha pertanto respinto la domanda d'annullamento del sig. [OSCURATO:PERSONA].
Sulla domanda di provvedimenti urgenti
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Con la sua domanda di provvedimenti urgenti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di disporre la sospensione dell'esecuzione
della sentenza impugnata adducendo, da un lato, ragioni che dimostrerebbero l'urgenza e, dall'altro, alcuni argomenti in fatto
e in diritto che giustificherebbero prima facie l'adozione di detta misura provvisoria.
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Secondo costante giurisprudenza, i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario
solo se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli
stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi
siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nel procedimento principale. Il giudice del procedimento
sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v., segnatamente, ordinanze del presidente
della Corte 29 aprile 2005, causa C‑404/04 P-R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3539, punto 10, e 28
febbraio 2008, causa C‑479/07 R, Francia/Consiglio, punto 16).
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Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti
presupposti (v., in particolare, citate ordinanze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 11, e Francia/Consiglio,
punto 17).
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Quanto alla condizione relativa all’urgenza, occorre ricordare che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire
la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte.
Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità esistente di statuire provvisoriamente
al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria (v., in particolare,
ordinanza Francia/Consiglio, cit., punto 18).
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Sta alla parte che fa valere un siffatto danno dimostrarne l’esistenza. Anche se non è richiesta, al riguardo, una certezza
assoluta che il danno si produca, in quanto basta un sufficiente grado di probabilità che esso si verifichi, cionondimeno
il ricorrente resta tenuto a provare i fatti che si ritiene giustifichino la prospettiva di un danno del genere (v., in particolare,
ordinanza del presidente della Corte 20 giugno 2003, causa C‑156/03 P-R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6575,
punto 36).
18
Nel caso di specie, il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma che esisterebbe il rischio di un danno grave e irreparabile in capo a lui qualora
la sentenza impugnata venisse eseguita. Detta sentenza avrebbe già prodotto la conseguenza di disorientare i consumatori e
di spargere dubbi nella loro mente, con un rischio rilevante di ripercussioni sul suo fatturato. A partire dalla data di pronuncia
della sentenza impugnata, numerosi siti Internet avrebbero riferito che la registrazione del marchio CANNABIS per le bevande
era nulla. Queste affermazioni avrebbero avuto conseguenze immediate sulle scelte dei consumatori finali, ma anche su quelle
dei distributori di birra del marchio CANNABIS, che non desidererebbero più mettere in commercio questo prodotto.
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A sostegno della sua istanza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] esibisce numerosi documenti che proverebbero l'ampia presenza della birra con
il marchio CANNABIS sui mercati dell'Unione europea, segnatamente in Italia e in Spagna. A suo parere, a partire dalla data
di pronuncia della sentenza impugnata la diminuzione rilevantissima nelle vendite di questa birra ha raggiunto proporzioni
preoccupanti, tali da compromettere la sua sopravvivenza commerciale. Egli precisa che la forte presenza di questo prodotto
sul mercato dell'Unione è dovuta principalmente alla grande reputazione che il marchio CANNABIS ha acquistato su questo mercato.
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A questo proposito occorre ricordare che un danno meramente economico non può essere considerato, in linea di principio, irreparabile
o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria (v.,
in particolare, ordinanza del presidente della Corte 24 marzo 2009, causa C‑60/08 P-R, Cheminova e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 63).
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La Corte ha parimenti giudicato che, quando la parte che chiede il provvedimento provvisorio lamenta la perdita di sue quote
di mercato, essa deve dimostrare, al fine di provare l'esistenza di un danno grave e irreparabile, che ostacoli di natura
strutturale o giuridica le impediscano di riconquistare una congrua parte di tali quote di mercato (v., in tal senso, ordinanza
Cheminova e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 64).
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Orbene, nel caso di specie il sig. [OSCURATO:PERSONA] si limita a dedurre una riduzione rilevantissima delle vendite di birra con il
marchio CANNABIS senza fornire nessun elemento che possa consentire di valutare questa riduzione. Inoltre, egli non ha fornito
nessun elemento di prova che attesti l'esistenza di ostacoli di natura strutturale o giuridica che gli impedirebbero di riconquistare
una congrua parte delle quote di mercato, di cui lamenta la perdita, dopo un'eventuale annullamento della sentenza impugnata
da parte della Corte.
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Per di più, l’UAMI ha precisato che, conformemente all’art. 57, n. 6, del regolamento n. 207/2009, il quale dispone che «la
decisione dell'Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità, una volta divenuta definitiva, è iscritta nel registro»,
esso non ha disposto l'esecuzione della sentenza impugnata, né lo farà prima della pronuncia della decisione della Corte sull'impugnazione
del sig. [OSCURATO:PERSONA].
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Alla luce di ciò, occorre concludere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l'esistenza di un danno grave e irreparabile che
deriverebbe dall'esecuzione della sentenza impugnata.
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Da ciò discende che la presente domanda di sospensione dell'esecuzione non soddisfa il requisito dell'urgenza. Pertanto occorre
respingerla, senza che sia necessario esaminare gli altri elementi indicati nel punto 13 della presente ordinanza.
Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Firme
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Lingua processuale: l’italiano.