Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:264
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]292/01
Phillips-[OSCURATO:PERSONA].
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario – Regolamenti (CE) n. 40/94 e n. 2868/95 – Opposizione – Rischio di confusione – Riforma di una decisione della commissione di ricorso – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA]»
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 14 ottobre 2003
Massime della sentenza
1..
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso presentato contro una decisione della divisione di opposizione – Decisione della commissione di ricorso che eccede l'oggetto dell'opposizione – Illegittimità
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, artt. 43, n. 5, 62, n. 1, e 74, n. 1]
2..
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Somiglianza tra i marchi interessati – Idoneità delle divergenze semantiche a neutralizzare somiglianze visive o auditive – Presupposti
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
3..
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
4..
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso presentato contro una decisione della divisione di opposizione – Effetto sospensivo – Effetto della decisione impugnata a seguito del rigetto definitivo da parte della commissione di ricorso – Equiparazione a tale rigetto di una decisione del Tribunale che lo pronunci nell'ambito del suo potere di riforma
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 57, n. 1, 59 e 63, n. 3)
1.
Nell'ambito di un ricorso proposto contro una decisione della divisione d'opposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli), la commissione di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] non può statuire al di là dell'oggetto
dell'opposizione, essendo una tale decisione ultra petita viziata da illegittimità. Infatti, come risulta da una lettura combinata dagli artt. 43, n. 5, prima frase, 62, n. 1, prima frase, e 74, n. 1, in fine,
del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la commissione di ricorso può respingere la domanda di marchio solo nei
limiti di quanto fatto valere dall'opponente nell'opposizione diretta contro la registrazione di tale marchio. v. punti 23-24
2.
In sede di valutazione di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio
comunitario, somiglianze visive e auditive tra due marchi denominativi possono essere in larga misura neutralizzate dalle
differenze logiche che separano i marchi in esame. Una neutralizzazione siffatta richiede che almeno uno di questi marchi
abbia, nella prospettiva del pubblico rilevante, un significato chiaro e determinato, di modo che tale pubblico possa immediatamente
comprenderlo. A tale proposito, il fatto che questo segno denominativo non designi alcuna caratteristica dei prodotti per i quali è stata
effettuata o domandata la registrazione dei marchi in esame non impedisce al pubblico rilevante di comprendere immediatamente
il significato di tale segno denominativo. Affinché una tale neutralizzazione possa verificarsi, non è del resto necessario
che l'altro segno abbia anch'esso, nella prospettiva del pubblico rilevante, un significato chiaro e determinato. v. punto 54
3.
Non esiste per il pubblico tedesco alcun rischio di confusione tra il segno denominativo
[OSCURATO:PERSONA], di cui si chiede la registrazione in quanto marchio comunitario per
articoli di abbigliamento rientranti nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e il marchio denominativo
[OSCURATO:PERSONA], registrato anteriormente in Germania per designare, tra l'altro, indumenti, anche in pelle, cinture per abbigliamento e
cappelli rientranti nella medesima classe, in quanto il grado di somiglianza tra i marchi non è sufficientemente elevato per
poter considerare che il pubblico possa credere che i prodotti di cui trattasi provengono dalla stessa impresa o eventualmente
da imprese collegate economicamente e in quanto, considerate le differenze tra i marchi, tale valutazione non è inficiata
dal fatto che i prodotti cui fa riferimento il marchio richiesto sono identici a taluni dei prodotti designati dal marchio
anteriore. v. punti 56-57
4.
Alla luce dell'art. 57, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, in forza del quale il ricorso
proposto all'[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ha effetto sospensivo, una decisione
idonea a formare oggetto di un siffatto ricorso, come quella della divisione d'opposizione, prende effetto se, nel termine
menzionato all'art. 59, prima frase, del regolamento n. 40/94, non è stato proposto alcun ricorso all'[OSCURATO:PERSONA] o se un siffatto
ricorso è stato respinto con una decisione definitiva della commissione di ricorso. A tale riguardo, una decisione del Tribunale
con la quale, in forza del potere di riforma, viene respinto il ricorso proposto all'[OSCURATO:PERSONA] dev'essere equiparata ad una
decisione in tal senso della commissione di ricorso. v. punto 60
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
14 ottobre 2003
(1)
«Marchio comunitario – Regolamenti (CE) n. 40/94 e n. 2868/95 – Opposizione – Rischio di confusione – Riforma di una decisione della commissione di ricorso – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA]»
Nella causa T-292/01,
Phillips-[OSCURATO:PERSONA].,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] d'America), rappresentata dall'avv. F. Jacobacci,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato dal sig. E. Joly e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuto,
con l'intervento dinanzi al Tribunale di
[OSCURATO:PERSONA] und Einzelhandel GmbH,
con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv. W. Städtler,
avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 settembre 2001 nella pratica R-740/2000-3, relativa ad un procedimento di opposizione
tra la [OSCURATO:PERSONA] und Einzelhandel GmbH e la Phillips-[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dai sigg. N.J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA] e A.W.H. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 marzo 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ambito normativo
1
Gli artt. 8, 43, 62 e 74 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L
11, pag. 1) dispongono quanto segue:
Articolo 8
Impedimenti relativi alla registrazione1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:(...)b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti
o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio
nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per 'marchi anteriori':a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario (...):(...)ii) marchi registrati nello Stato membro (...)(...)
Articolo 43
Esame dell'opposizione(...)5. Se dall'esame dell'opposizione risulta che il marchio è escluso dalla registrazione per la totalità, o per una parte, dei
prodotti o dei servizi per i quali è stato richiesto il marchio comunitario, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi.
(...)
Articolo 62
Decisione sul ricorso1. (...) la commissione di ricorso (...) può sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata
[dinanzi ad essa], sia rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.(...)
Articolo 74
Esame d'ufficio dei fatti1. Nel corso della procedura l'[OSCURATO:PERSONA] procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti
relativi alla registrazione, l'[OSCURATO:PERSONA] si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate
dalle parti.2. L'[OSCURATO:PERSONA] può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in
tempo utile.
2
La regola 53 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento
(CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303 pag. 1), è redatto nei termini seguenti: Regola 53Rettifica di errori nelle decisioniNelle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori
manifesti. Essi sono rettificati, d'ufficio o su richiesta della parte interessata, dall'organo che ha emesso la decisione.
Antefatti della controversia
3
Con domanda redatta in inglese e ricevuta dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(in prosieguo: l'
[OSCURATO:PERSONA]) il 1° aprile 1996, la ricorrente ha chiesto la registrazione del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] come marchio comunitario.
4
La registrazione del marchio è stata chiesta per prodotti rientranti nella classe 25 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957,
relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato,
e corrispondono alla seguente descrizione: scarpe e articoli di abbigliamento.
5
La domanda di marchio è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 28/97 del 17 novembre 1997.
6
Il 13 febbraio 1998 l'interveniente ha proposto un'opposizione, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, diretta
contro la registrazione del marchio per tutte le categorie di prodotti considerati nella domanda di marchio. L'opposizione
era basata sull'esistenza di un marchio registrato in Germania, con data di priorità del 14 ottobre 1988. Tale marchio (in
prosieguo: il
marchio anteriore) consiste nel segno denominativo [OSCURATO:PERSONA]. Esso è stato registrato per prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 ai sensi dell'accordo
di Nizza e corrispondenti alla descrizione seguente:
─
classe 18:
Prodotti in pelle o in imitazione della pelle ed altri materiali plastici a condizione che siano compresi nella classe 18,
cioè borse ed altri contenitori non adattati al prodotto che sono destinati a contenere, come piccoli articoli in pelle ed
in materiali plastici, in particolare portamonete, portafogli, astucci a chiave; bauli e valigie, zaini, tracolle,
─
classe 25:
Indumenti, altresì in pelle, cinture per abbigliamento, calzature, cappelli.
7
A sostegno dell'opposizione l'interveniente ha fatto valere l'impedimento relativo alla registrazione di cui all'art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94.
8
Con lettera 4 agosto 1999, l'interveniente ha limitato l'opposizione nel senso che questa era diretta solo contro la registrazione
del marchio per la categoria di prodotti chiamata
indumenti.
9
Con decisione 19 maggio 2000, la divisione di opposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
divisione di opposizione) ha respinto l'opposizione. In sostanza, la divisione di opposizione ha considerato che, poiché i marchi in esame non erano
simili sui piani visivo, auditivo e concettuale, non sussistevano rischi di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94 tra i due marchi di cui trattasi nel territorio rilevante della [OSCURATO:PERSONA], cioè in Germania.
10
Il 13 luglio 2000, l'interveniente ha proposto un ricorso presso l'[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.
Essa ha chiesto l'annullamento della decisione della divisione di opposizione ed il rifiuto della protezione del marchio richiesto
per la categoria di prodotti chiamata
indumenti.
11
Con decisione 12 settembre 2001, notificata alla ricorrente il 28 settembre 2001 (in prosieguo: la
decisione impugnata), la terza commissione di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
commissione di ricorso) ha statuito sul ricorso. In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che i prodotti menzionati nella domanda di
marchio nei confronti dei quali l'interveniente aveva confermato la sua opposizione alla registrazione del marchio richiesto,
cioè agli indumenti, erano identici ai prodotti rientranti nella classe 25 designati dal marchio anteriore e che gli accessori
per i quali quest'ultimo marchio è stato altresì registrato erano spesso commercializzati con indumenti prodotti dalla stessa
impresa. Per quanto riguarda i marchi in esame, la commissione di ricorso ha considerato che essi erano simili. A tal riguardo,
essa ha esposto che sussisteva una similitudine visiva tra i due marchi, dato che queste ultime contavano lo stesso numero
di lettere, che le due lettere centrali, sulle quali poteva focalizzarsi l'attenzione del pubblico, erano le stesse, e che
le prime lettere
b e
p erano molto simili. Quanto alla similitudine fonetica, essa ha ritenuto, in particolare, che almeno in talune regioni della
Germania, le consonanti
b e
p fossero pronunciate in modo molto simile. In tale contesto, essa ha rilevato che non fosse necessario che il rischio di confusione
sussistesse per l'intero territorio rilevante, bensì che fosse sufficiente che tale rischio sussistesse per una parte consistente
del pubblico rilevante. Infine, per quanto riguarda il paragone concettuale, essa ha considerato che nessuno dei due segni
denominativi aveva un significato determinato in rapporto con i prodotti di cui trattasi. Pertanto, la commissione di ricorso
ha concluso che, poiché i prodotti designati dai due marchi erano identici, sussisteva un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, fra i due marchi in esame nel territorio rilevante della [OSCURATO:PERSONA], cioè in Germania.
12
Il dispositivo della decisione impugnata è redatto nei termini seguenti: La commissione di ricorso
1.
annulla la decisione [della divisione d'opposizione]
2.
accoglie l'opposizione e respinge la domanda di marchio comunitario.
(...).
13
I punti 1, 6 e 40 della motivazione della decisione impugnata sono redatti nei termini seguenti:
1.
[...L]a ricorrente ha chiesto la registrazione del marchio denominativo [[OSCURATO:PERSONA]] per i prodotti seguenti (e per altri che non
sono in discussione in questo procedimento): Classe 25 - indumenti.
6.
L'opponente ha proposto un ricorso contro la decisione [della divisione d'opposizione], chiedendo alla commissione di annullare
la decisione [della divisione d'opposizione] e di negare la protezione del marchio opposto solo per i prodotti
indumenti.
40.
La domanda di marchio comunitario non è, quindi, (...) ammessa alla registrazione e la decisione della divisione d'opposizione
dev'essere annullata
.
14
Il 18 febbraio 2002 la commissione di ricorso ha adottato una decisione il cui dispositivo è redatto nei termini seguenti:
1.
Conformemente alla regola 53 del regolamento (...) (CE) n. 2868/95 (...), la commissione rettifica, d'ufficio, un errore manifesto
nella sua decisione del 12 settembre 2001 nella pratica R 740/2000-3.
2.
Alla luce dei punti 1 e 6 della decisione, occorre leggere il dispositivo come segue: Per tali motivi, la commissione decide: ...
2.
Accoglie l'opposizione e respinge la domanda di marchio comunitario nei limiti in cui la registrazione è stata chiesta per
indumenti rientranti nella classe 25
.
Procedimento e conclusioni delle parti
15
Con atto introduttivo redatto in italiano e depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2001, la ricorrente
ha proposto il ricorso in esame.
16
Con lettera 19 dicembre 2001 l'interveniente si è opposta a che l'italiano diventasse la lingua processuale.
17
Il 10 gennaio 2002 il cancelliere del Tribunale ha constatato che l'inglese era la lingua in cui era stata depositata la domanda
di marchio e sarebbe quindi stata la lingua processuale, conformemente all'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura del
Tribunale.
18
L'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato il suo controricorso nella cancelleria del Tribunale l'8 aprile 2002. L'interveniente ha depositato
il suo controricorso nella cancelleria del Tribunale il 28 marzo 2002.
19
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
─
annullare la decisione impugnata;
─
respingere definitivamente ed interamente l'opposizione diretta contro la registrazione del marchio richiesto per i prodotti
rientranti nella classe 25;
─
ingiungere all'[OSCURATO:PERSONA] di registrare il marchio richiesto;
─
condannare l'[OSCURATO:PERSONA] e l'interveniente alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione
e dinanzi alla commissione di ricorso.
20
L'[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare irricevibile la domanda diretta ad ingiungere all'[OSCURATO:PERSONA] di registrare il marchio richiesto;
─
alla luce della decisione di rettifica della commissione di ricorso 18 febbraio 2002, accogliere il ricorso per quanto riguarda
la domanda di marchio concernente la categoria di prodotti denominata
calzature;
─
per il resto respingere il ricorso;
─
condannare l'[OSCURATO:PERSONA] alle spese, a condizione che la ricorrente desista dal suo ricorso alla luce della decisione di rettifica
della commissione di ricorso 18 febbraio 2002 e, nel caso contrario, condannare la ricorrente alle spese.
21
L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:
─
respingere la domanda diretta all'annullamento della decisione impugnata;
─
condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione
e dinanzi alla commissione di ricorso.
22
Con lettera 25 febbraio 2003, la ricorrente ha desistito dal terzo capo delle sue conclusioni, diretto ad ingiungere all'[OSCURATO:PERSONA]
di registrare il marchio richiesto. Inoltre, essa ha presentato taluni documenti per dimostrare la fondatezza del suo ricorso.
Con lettera 28 febbraio 2003, il cancelliere del Tribunale ha informato la ricorrente del fatto che tali documenti non sarebbero
stati versati al fascicolo.
In diritto
Sull'oggetto della controversia
23
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione, l'interveniente ha limitato l'opposizione al fatto che
essa era diretta solo contro la registrazione del marchio per la categoria di prodotti chiamata
indumenti. Tuttavia, al punto 2 del dispositivo della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto la domanda di marchio
senza limitarne la portata a tale ultima categoria di prodotti. Pertanto, nella parte in cui essa statuisce ultra petita,
la decisione impugnata è viziata da illegittimità.
24
Infatti, come risulta da una lettura combinata dagli artt. 43, n. 5, prima frase, 62, n. 1, prima frase, e 74, n. 1, in fine,
del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso, nell'ambito di un ricorso proposto contro una decisione della divisione
d'opposizione può respingere la domanda di marchio solo nei limiti di quanto fatto valere dall'opponente nell'opposizione
diretta contro la registrazione di tale marchio. La commissione di ricorso non può, infatti, statuire al di là dell'oggetto
dell'opposizione. Del resto, né l'[OSCURATO:PERSONA] né l'interveniente contestano tale conclusione.
25
Tuttavia, con la sua decisione 18 febbraio 2002, la commissione di ricorso, basandosi sulla regola 53 del regolamento n. 2868/95,
ha rettificato il dispositivo della decisione impugnata nel senso che il rigetto della domanda di marchio è ormai limitato
alla categoria di prodotti chiamata
indumenti. Ne consegue che, poiché la decisione impugnata ha respinto la domanda di marchio per quanto riguarda le categorie di prodotti
diverse da quella chiamata
indumenti, la controversia è divenuta senza oggetto a tal riguardo. Non occorre quindi più statuire sul ricorso, nella parte in cui
esso è diretto all'annullamento della decisione impugnata su tale punto.
26
D'altra parte, in seguito ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha rinunciato, con lettera 25 febbraio 2003,
al motivo attinente al fatto che la decisione impugnata oltrepassava l'oggetto dell'opposizione, motivo dedotto nel suo ricorso.
Sulla domanda di annullamento
27
La ricorrente deduce un motivo unico, attinente ad una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Tale
motivo è suddiviso in due parti. La prima parte del motivo attiene alla coesistenza dei segni denominativi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come
marchi nazionali tedeschi, la seconda, che occorre esaminare in primo luogo, all'assenza di un rischio di confusione intrinseco.
Argomenti delle parti
28
La ricorrente sostiene che, ai fini della valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione tra due marchi occorre considerare,
in primo luogo, la similitudine visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi. In secondo luogo, la valutazione
dipende, secondo la ricorrente, dal problema di capire se tali marchi abbiano un carattere distintivo elevato, sia intrinsecamente,
e sia in ragione della conoscenza di questi ultimi sul mercato. Il terzo fattore da prendere in considerazione consiste nel
carattere più o meno vigile del pubblico rilevante. In tale contesto, la ricorrente fa riferimento, da un lato, al decimo
considerando della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia
di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) e, dall'altro, ai punti 22 e 23 della sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa
C-251/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6191, nonché ai punti 17, 26 e 28 della sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5507.
29
Nel caso di specie la ricorrente fa valere che i marchi di cui trattasi non presentano alcuna similitudine sui piani visivo,
auditivo o concettuale. Al riguardo, essa sostiene che i due segni denominativi, sebbene contengano ciascuno quattro lettere,
hanno in comune solo le due lettere centrali, le quali sono prive di qualsiasi importanza sui piani visivo e auditivo, dato
che sono le lettere iniziali ad aver un peso più rilevante tanto per la pronuncia quanto per l'impressione visiva.
30
La ricorrente sostiene poi che dalle prove relative all'uso serio del marchio anteriore prodotte dall'interveniente nell'ambito
del procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione risulta che, nella prassi commerciale, il segno verbale [OSCURATO:PERSONA] è sempre
accompagnato da un elemento distintivo supplementare, il che contribuisce ulteriormente a differenziare il marchio anteriore
dal marchio richiesto.
31
Inoltre, la ricorrente fa valere che l'unità 15 della divisione d'opposizione, che ha pronunciato la decisione impugnata dall'interveniente
dinanzi alla Commissione di ricorso, contava un membro la cui lingua madre è il tedesco e che, di conseguenza, le caratteristiche
di tale lingua sono state prese in considerazione quando la divisione d'opposizione ha considerato che i marchi di cui trattasi
non sono simili sul piano auditivo. Tale conclusione è confermata, secondo la ricorrente, dal fatto che l'interveniente impiega
il marchio anteriore nelle sue campagne pubblicitarie, con una pronuncia chiaramente orientata verso la lingua inglese.
32
Per quanto riguarda l'assenza di similitudine concettuale, la ricorrente sostiene che la divisione d'opposizione ha giustamente
ritenuto che il consumatore medio tedesco comprende il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA], nel senso che esso designa la voce di una
cantante o di uno strumento musicale, mentre il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] è associato da tale pubblico ad un termine ben noto
in Germania nel settore dei giochi.
33
Inoltre, la ricorrente fa valere che i canali di distribuzione impiegati, rispettivamente, da essa stessa e dall'interveniente
sono diversi e che, pertanto, anche il pubblico rilevante è diverso nel caso dei due marchi. Al riguardo, essa dichiara, facendo
riferimento ad estratti da Internet riprodotti nell'allegato 24 al ricorso, che il marchio anteriore riguarda un pubblico
abituato ad acquistare prodotti commercializzati con un marchio determinato piuttosto in funzione della moda prevalente al
momento dell'acquisto. Invece, secondo la ricorrente, che fa riferimento a documenti riprodotti negli allegati 17-19 al ricorso,
il marchio richiesto riguarda un pubblico la cui attenzione è concentrata tanto sul marchio con cui sono commercializzati
i prodotti quanto sulla loro qualità, ma che collega un'importanza minore alla moda prevalente al momento dell'acquisto.
34
Infine, per suffragare la sua tesi secondo cui, sul mercato tedesco, non esiste rischio di confusione tra i marchi di cui
trattasi, la ricorrente fa riferimento a uno studio di mercato effettuato nel novembre 2000. Secondo la ricorrente, da tale
studio risulta che la grande maggioranza delle persone interrogate considera impossibile una confusione fra tali marchi.
35
L'[OSCURATO:PERSONA] risponde che la Commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di diritto considerando che esisteva un rischio
di confusione tra i marchi di cui trattasi.
36
Al riguardo, esso espone, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il pubblico rilevante
fosse un pubblico tedesco, presumibilmente normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto.
37
In secondo luogo, l'[OSCURATO:PERSONA] rammenta che i prodotti designati dai marchi di cui trattasi sono identici.
38
Per quanto riguarda, in terzo luogo, il rapporto tra i marchi di cui trattasi, l'[OSCURATO:PERSONA] fa osservare, anzitutto, come la
commissione di ricorso abbia pertinentemente rilevato che questi ultimi suscitavano la medesima impressione generale sui piani
visivo e auditivo. Esso ha poi affermato che la commissione di ricorso ha legittimamente considerato che sussisteva una similitudine
visiva tra i due marchi, dato che questi ultimi avevano lo stesso numero di lettere, che le due lettere centrali, sulle quali
si poteva focalizzare l'attenzione del pubblico, erano le stesse nel caso di ciascuno di essi e che le prime lettere
b e
p erano molto simili. Quanto alla similitudine fonetica, anche l'[OSCURATO:PERSONA] condivide l'analisi della commissione di ricorso secondo
cui, almeno in talune regioni della Germania le consonanti
b e
p sono pronunciate in modo molto simile. In tale contesto, l'[OSCURATO:PERSONA] precisa che non è necessario che il rischio di confusione
sussista per l'intero territorio rilevante, bensì che è sufficiente che tale rischio esista per una parte consistente del
pubblico rilevante. Per quanto riguarda le differenze concettuali fatte valere dalla ricorrente, l'[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la
commissione di ricorso abbia giustamente ritenuto che queste ultime fossero irrilevanti.
39
Quanto allo studio di mercato presentato dalla ricorrente l'ufficio considera che il Tribunale non dovrebbe prendere in considerazione
tale nuovo elemento di prova.
40
Per quanto riguarda, infine, l'argomento della ricorrente secondo cui dovrebbe essere preso in considerazione il modo in cui
è stato effettivamente utilizzato il marchio anteriore, l'[OSCURATO:PERSONA] risponde che occorre tener conto, ai fini della valutazione
del rischio di confusione, del marchio anteriore solo come esso è stato registrato, indipendentemente dal problema di sapere
come quest'ultimo sia stato effettivamente utilizzato nel commercio. A tal riguardo, l'[OSCURATO:PERSONA] fa valere il principio secondo
cui i diritti di marchio sono acquisiti dalla registrazione.
41
L'interveniente considera che sussiste un rischio di confusione tra i marchi in esame. Al riguardo, essa espone, in primo
luogo, che i prodotti menzionati nell'opposizione, cioè gli indumenti, sono identici nel caso dei due marchi. Secondo l'interveniente,
poi, i due marchi sono molto simili sui piani auditivo e visivo. In tale contesto, essa sostiene che le lettere
b e
p sono pronunciate in modo simile, o addirittura identico, in molte regioni della Germania.
Giudizio del Tribunale
42
Come risulta dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un marchio è escluso dalla registrazione se a causa dell'identità
o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali
i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore
è tutelato. Per di più, in forza dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n. 40/94, si devono intendere per marchi
anteriori i marchi registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio
comunitario.
43
Nel caso di specie il marchio anteriore è stato registrato in Germania. Pertanto, ai fini della valutazione delle condizioni
menzionate al punto precedente, occorre tener conto del punto di vista del pubblico in tale Stato membro. Di conseguenza,
si deve considerare che il pubblico rilevante è sostanzialmente un pubblico germanofono. D'altra parte, dato che i prodotti
designati dal marchio anteriore sono prodotti di consumo corrente, tale pubblico è composto da consumatori medi, come esposto
giustamente dall'[OSCURATO:PERSONA] al punto 45 del suo controricorso.
44
E' pacifico che i prodotti menzionati nella domanda di marchio nei confronti dei quali l'interveniente ha confermato la sua
opposizione rispetto alla registrazione del marchio richiesto, sono in parte identici e in parte simili a quelli designati
dal marchio anteriore.
45
Per quanto riguarda il rischio di confusione, dalla giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 4, n. 1,
lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui contenuto normativo è, in sostanza, identico a quello
dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, risulta che quest'ultimo è rappresentato dal rischio che il pubblico
possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente
legate tra loro (sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3819,
punto 17). Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere quindi valutato
globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 22; [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 16, [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 18, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4861,
punto 40). Tale valutazione comporta una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare
la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti
o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 17, [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40). L'interdipendenza tra questi fattori trova
espressione nel settimo
considerando del regolamento n. 40/94, secondo il quale è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di
confusione, la cui valutazione, a sua volta, dipende in particolare dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato e dal
grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati.
46
Inoltre, la percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante
nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un
tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23, e [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 25). Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio sia normalmente informato e ragionevolmente
attento e avveduto. D'altra parte, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità
di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto
nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare
in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26).
47
Infine, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto
attiene alla somiglianza visiva, auditiva o logica dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi
ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25).
48
E' alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se il grado di somiglianza tra i marchi in esame sia sufficientemente
elevato per poter considerare che sussiste un rischio di confusione tra di essi.
49
Per quanto riguarda la somiglianza visiva tra i due marchi, la Commissione di ricorso ha pertinentemente rilevato, al punto
17 della decisione impugnata, che questi ultimi hanno lo stesso numero di lettere e che due delle quattro lettere da cui sono
composti sono identiche.
50
Invece, per quanto riguarda l'analisi della commissione di ricorso, al punto 18 della decisione impugnata, secondo cui l'attenzione
del pubblico può focalizzarsi sulle lettere centrali di un marchio denominativo, si deve considerare che l'attenzione del
pubblico si focalizza almeno con la stessa intensità sulle prime lettere di un marchio siffatto. Quanto alle prime lettere
dei marchi in esame, cioè
b e
p, la loro somiglianza visiva è solo limitata, contrariamente a quanto esposto dalla commissione di ricorso al punto 18 della
decisione impugnata.
51
Per quanto riguarda la somiglianza fonetica, non si può certo escludere che, almeno in talune regioni della Germania, le consonanti
b e
p siano pronunciate in modo molto simile, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 20 della decisione impugnata.
Inoltre, la commissione di ricorso ha pertinentemente esposto, al punto 37 della decisione impugnata, che l'unica vocale contenuta
dai due segni denominativi in esame è identica.
52
Invece, l'analisi della commissione di ricorso, al punto 23 della decisione impugnata, secondo cui una parte significativa
del pubblico rilevante potrebbe considerare la possibilità di pronunciare le due consonanti finali del segno denominativo
[OSCURATO:PERSONA] come
pass è infondata. Infatti, come rilevato dalla stessa commissione di ricorso, la combinazione delle lettere
sh, quando fa parte di un'unica sillaba, non è utilizzata in tedesco. Piuttosto, si deve considerare che una parte significativa
del pubblico rilevante è sufficientemente abituato alla pronuncia dei vocaboli inglesi correnti, come
crash, per essere incline a seguire tale pronuncia altresì nel caso del segno verbale [OSCURATO:PERSONA].
53
Per quanto riguarda, infine, la comparazione dei marchi in esame sul piano semantico, il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] evoca la
voce di un cantante oppure uno strumento musicale, mentre il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA], supponendo che il pubblico rilevante
gli assegni un significato chiaro e determinato, può essere associato al vocabolo tedesco
Pasch, che designa un gioco di dadi. Pertanto, si deve constatare, in primo luogo, che, sul piano semantico, non sussiste somiglianza
fra i due marchi.
54
Occorre poi considerare che le differenze logiche che separano i marchi in esame sono idonee a neutralizzare in larga misura
le somiglianze visive e auditive rilevate ai punti 49 e 51, supra. Una neutralizzazione siffatta richiede che almeno uno dei
marchi di cui trattasi abbia, nella prospettiva del pubblico rilevante, un significato chiaro e determinato, di modo che tale
pubblico possa immediatamente comprenderlo. Nel caso di specie, ciò vale per il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA], come si è appena
rilevato al punto precedente. Ora, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso al punto 25 della decisione
impugnata, tale analisi non è inficiata dal fatto che questo segno denominativo non designa alcuna caratteristica dei prodotti
per i quali è stata effettuata la registrazione dei marchi in esame. Infatti, tale circostanza non impedisce al pubblico rilevante
di comprendere immediatamente il significato di tale segno denominativo. E' altresì irrilevante la circostanza che, considerato
che il gioco di dadi denominato
Pasch non è generalmente conosciuto, è incerto che il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] abbia, nella prospettiva del pubblico rilevante,
un significato chiaro e determinato nel senso sopra indicato. Infatti, è sufficiente che uno dei marchi di cui trattasi sia
dotato di un siffatto significato affinché vengano in larga misura neutralizzate le somiglianze visive e auditive esistenti
tra tali marchi laddove l'altro marchio non ha un siffatto significato o solo un significato del tutto diverso.
55
Nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione si devono prendere in considerazione tutti gli elementi rilevati
ai punti 48-51, supra. In tale contesto, occorre rilevare, come giustamente esposto dalla ricorrente, che il grado di somiglianza
auditiva tra due marchi ha un'importanza ridotta nel caso di prodotti commercializzati in modo che, di regola, il pubblico
rilevante, al momento dell'acquisto, percepisca in modo visivo il marchio che li designa. Ora, questo è il caso dei prodotti
in esame nel caso di specie.
56
Alla luce di tutti questi elementi si deve quindi considerare che il grado di somiglianza tra i marchi in esame non è sufficientemente
elevato per poter considerare che il pubblico possa credere che i prodotti di cui trattasi provengono dalla stessa impresa
o eventualmente da imprese collegate economicamente. Pertanto, non sussiste rischio di confusione tra di essi.
57
Considerate le differenze tra i marchi di cui trattasi, tale valutazione non è inficiata dal fatto che i prodotti cui fa riferimento
il marchio richiesto, nei confronti dei quali l'interveniente ha presentato una posizione contro la registrazione del marchio
richiesto, sono identici a taluni dei prodotti designati dal marchio anteriore.
58
Occorre quindi accogliere la seconda parte dell'unico motivo.
59
Di conseguenza, senza che occorra esaminare gli altri argomenti della ricorrente, né statuire sulla prima parte del motivo,
si deve, conformemente all'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, riformare la decisione impugnata, come rettificata dalla
decisione 18 febbraio 2002, nel senso che il ricorso presso l'[OSCURATO:PERSONA], proposto dall'interveniente, è respinto.
Sulla domanda diretta a respingere definitivamente ed interamente l'opposizione diretta contro la registrazione del marchio
richiesto per prodotti rientranti nella classe 25
60
Non è necessario statuire su tale capo delle conclusioni, considerato che la ricorrente non ha interesse a chiedere che lo
stesso Tribunale ordini il rigetto dell'opposizione. Infatti, con la riforma della decisione impugnata nel senso indicato
al punto precedente, prende effetto la decisione della divisione di opposizione, recante rigetto dell'opposizione. Al riguardo,
occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 57, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94, il ricorso proposto all'[OSCURATO:PERSONA]
ha effetto sospensivo. Pertanto, una decisione idonea a formare oggetto di un siffatto ricorso, come quella della divisione
d'opposizione, prende effetto se, nel termine menzionato all'art. 59, prima frase, del regolamento n. 40/94, non è stato proposto
alcun ricorso all'[OSCURATO:PERSONA] o se un siffatto ricorso è stato respinto con una decisione definitiva della commissione di ricorso.
A tal riguardo, una decisione del Tribunale con la quale, in forza del potere di riforma, viene respinto il ricorso proposto
all'[OSCURATO:PERSONA], dev'essere equiparata ad una decisione in tal senso della commissione di ricorso.
Sulle spese
61
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Inoltre, in forza dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere,
il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Infine, secondo l'art. 136, n. 1, del regolamento di procedura, qualora
sia accolto un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso, il Tribunale può disporre che l'[OSCURATO:PERSONA] sopporterà
unicamente le proprie spese.
62
Nel caso di specie la ricorrente ha concluso nel senso della condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'interveniente alle spese. Tuttavia,
trattandosi di un ricorso riguardante un impedimento relativo alla registrazione, si deve considerare che, sebbene l'[OSCURATO:PERSONA]
e l'interveniente siano risultati soccombenti nello stesso modo, l'interveniente è la parte sostanzialmente interessata dall'esito
della controversia. Ciononostante, l'[OSCURATO:PERSONA] ha contribuito al sorgere della controversia poiché, come rilevato ai punti 23
e 24, supra, la decisione impugnata, prima della sua rettifica, era viziata da illegittimità, dato che statuiva ultra petita.
Occorre pertanto ordinare che l'[OSCURATO:PERSONA] sopporti, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente
e che l'interveniente sopporti, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese sostenute dalla ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Non occorre statuire sul ricorso in quanto riguardante la decisione impugnata nella parte in cui questa respinge la domanda
di marchio per le categorie di prodotti diverse da quella denominata
indumenti.
2)
La decisione della terza commissione di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
12 settembre 2001 (pratica R-740/2000-3), come rettificata dalla decisione 18 febbraio 2002, è riformata nel senso che il
ricorso presso l'[OSCURATO:PERSONA], proposto dall'interveniente, è respinto.
3)
Non occorre statuire sulla domanda diretta al rigetto definitivo e completo dell'opposizione nei confronti della registrazione
del marchio richiesto per i prodotti rientranti nella classe 25.
4)
L'[OSCURATO:PERSONA] sopporta, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.
5)
L'interveniente sopporta, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese sostenute dalla ricorrente.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
N.J. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: l'inglese.