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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 29280/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1 lett. c) d.P.R. 380/2001 contestato al capo a) e di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004 contestato al capo b) - deducono, con un unico articolato motivo di ricorso, la violazione di disposizioni di legge penale e l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in riferimento all'errata contestazione dei fatti, per essere stato loro addebitato il reato di costruzione abusiva e non quello di lottizzazione abusiva originariamente contestato, la cui consumazione sarebbe stata in realtà impossibile, per essere di proprietà del Comune di Lecce il fondo su cui erano state realizzate le opere (peraltro non implicanti trasformazione urbanistica del territorio, trattandosi solamente dello spianamento di una strada rurale e della realizzazione di un muretto in conci di calcestruzzo), con la conseguente sussistenza di un vizio di motivazione, in relazione alla mancata considerazione della originaria contestazione di un reato impossibile; lamentano, altresì, il vizio di motivazione anche a proposito della ritenuta corresponsabilità della Perrone nella realizzazione delle condotte contestate, realizzate solamente dal coniuge e coimputato [OSCURATO:PERSONA], e, in subordine, la mancata dichiarazione di prescrizione dei reati contestati.

Osservato che la doglianza relativa alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza e alla assenza di motivazione in ordine alla configurabilità dei reati ascritti ai ricorrenti, per essere stato loro contestato un reato impossibile, è manifestamente infondata, essendo rimasta inalterata la condotta contestata, ossa la realizzazione di trasformazioni edilizie consistenti nello spianamento di una strada rurale e nella realizzazione di un muretto in conci di calcestruzzo in assenza del necessario permesso di costruire, correttamente qualificate ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, con la conseguente irrilevanza della originaria contestazione di una lottizzazione abusiva.

Rilevato che la doglianza in ordine alla assenza di elementi per poter affermare il concorso della Perrone negli illeciti contestati, oltre a essere generica e volta a censurare un accertamento di fatto, dunque, come tale, non consentita in sede di legittimità, è manifestamente infondata, essendo la responsabilità della Perrone stata affermata non solo sulla base della sua veste di comproprietaria dei fondi interessati dalla realizzazione delle opere abusive, ma anche di residente nei pressi del luogo di realizzazione delle opere abusive e di consorte del [OSCURATO:PERSONA] che direttamente le commissionò, dunque in presenza di elementi univocamente indicativi della sua piena consapevolezza della realizzazione di dette opere.

Considerato che la censura in ordine al mancato rilievo da parte della Corte d'appello della estinzione per prescrizione degli illeciti contestati è anch'essa manifestamente infondata, dovendo aggiungersi al termine quinquennale di prescrizione di tali reati, decorrente dalla data di accertamento degli stessi, ossia dal 6/7/2016, 417 giorni di sospensione (259 giorni per rinvii dal 13/3/2018 al 27/11/2018 per astensione del difensore degli imputati dalla attività d'udienza; 60 giorni per rinvio dal 27/11/2018 al 29/1/2019 per impedimento del difensore degli imputati; 98 giorni per rinvio dal 7/7/2020 al 13/10/2020 su istanza del difensore degli imputati), con la conseguenza che detto termine è decorso il 27/8/2022, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, cosicché la doglianza in ordine al mancato rilievo da parte della Corte d'appello della estinzione per prescrizione dei reati contestati risulta evidentemente infondata.

Esaminata anche la memoria difensiva depositata dai ricorrenti il 26 aprile 2023, con la quale sono stati ribaditi i suddetti rilievi sulla base delle medesime argomentazioni.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali sono stati affidati.

Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1 lett. c) d.P.R. 380/2001 contestato al capo a) e di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004 contestato al capo b) - deducono, con un unico articolato motivo di ricorso, la violazione di disposizioni di legge penale e l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in riferimento all'errata contestazione dei fatti, per essere stato loro addebitato il reato di costruzione abusiva e non quello di lottizzazione abusiva originariamente contestato, la cui consumazione sarebbe stata in realtà impossibile, per essere di proprietà del Comune di Lecce il fondo su cui erano state realizzate le opere (peraltro non implicanti trasformazione urbanistica del territorio, trattandosi solamente dello spianamento di una strada rurale e della realizzazione di un muretto in conci di calcestruzzo), con la conseguente sussistenza di un vizio di motivazione, in relazione alla mancata considerazione della originaria contestazione di un reato impossibile; lamentano, altresì, il vizio di motivazione anche a proposito della ritenuta corresponsabilità della Perrone nella realizzazione delle condotte contestate, realizzate solamente dal coniuge e coimputato [OSCURATO:PERSONA], e, in subordine, la mancata dichiarazione di prescrizione dei reati contestati. Osservato che la doglianza relativa alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza e alla assenza di motivazione in ordine alla configurabilità dei reati ascritti ai ricorrenti, per essere stato loro contestato un reato impossibile, è manifestamente infondata, essendo rimasta inalterata la condotta contestata, ossa la realizzazione di trasformazioni edilizie consistenti nello spianamento di una strada rurale e nella realizzazione di un muretto in conci di calcestruzzo in assenza del necessario permesso di costruire, correttamente qualificate ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, con la conseguente irrilevanza della originaria contestazione di una lottizzazione abusiva. Rilevato che la doglianza in ordine alla assenza di elementi per poter affermare il concorso della Perrone negli illeciti contestati, oltre a essere generica e volta a censurare un accertamento di fatto, dunque, come tale, non consentita in sede di legittimità, è manifestamente infondata, essendo la responsabilità della Perrone stata affermata non solo sulla base della sua veste di comproprietaria dei fondi interessati dalla realizzazione delle opere abusive, ma anche di residente nei pressi del luogo di realizzazione delle opere abusive e di consorte del [OSCURATO:PERSONA] che direttamente le commissionò, dunque in presenza di elementi univocamente indicativi della sua piena consapevolezza della realizzazione di dette opere. Considerato che la censura in ordine al mancato rilievo da parte della Corte d'appello della estinzione per prescrizione degli illeciti contestati è anch'essa manifestamente infondata, dovendo aggiungersi al termine quinquennale di prescrizione di tali reati, decorrente dalla data di accertamento degli stessi, ossia dal 6/7/2016, 417 giorni di sospensione (259 giorni per rinvii dal 13/3/2018 al 27/11/2018 per astensione del difensore degli imputati dalla attività d'udienza; 60 giorni per rinvio dal 27/11/2018 al 29/1/2019 per impedimento del difensore degli imputati; 98 giorni per rinvio dal 7/7/2020 al 13/10/2020 su istanza del difensore degli imputati), con la conseguenza che detto termine è decorso il 27/8/2022, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, cosicché la doglianza in ordine al mancato rilievo da parte della Corte d'appello della estinzione per prescrizione dei reati contestati risulta evidentemente infondata. Esaminata anche la memoria difensiva depositata dai ricorrenti il 26 aprile 2023, con la quale sono stati ribaditi i suddetti rilievi sulla base delle medesime argomentazioni. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali sono stati affidati. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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