CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 24 aprile 2018 del Tribunale di Palermo resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, sospesa alle condizioni colà previste, di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stata dedotta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al negato riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. Al riguardo la sentenza impugnata aveva osservato che non poteva concedersi siffatta attenuante in quanto doveva escludersi che l'imputato avesse conseguito, dalle diverse cessioni di sostanza stupefacente, un lucro di particolare tenuità, ed anzi siffatto vantaggio patrimoniale doveva ritenersi di un certo rilievo. In specie la Corte territoriale, travisando la prova, aveva in tal modo fatto riferimento - secondo il ricorrente - ad un quantitativo di sostanza stupefacente inesistente e meramente ipotizzato, mentre l'imputato era stato chiamato a rispondere dell'illecito traffico di una modestissima quantità di marijuana col 14,68% di principio attivo, del valore di poche decine di euro, astrattamente compatibile con l'applicazione dell'invocata attenuante. La sentenza impugnata, in definitiva, aveva inteso subordinare l'operatività dell'attenuante alle intenzioni dell'imputato, piuttosto che al fatto in concreto giudicato. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. La sentenza impugnata ha disatteso l'invocata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., assumendo che l'imputato si era reso autore di diverse cessioni di stupefacente, e che dalle stesse non poteva avere ricavato un lucro di particolare tenuità. Al contrario, doveva ritenersi che egli avesse conseguito un vantaggio patrimoniale di un certo rilievo. Ciò posto, all'odierno ricorrente era stata contestata la detenzione e la successiva cessione a fine di spaccio di sostanza stupefacente di tipo marijuana, in particolare di una dose di 1,42 grammi. In sede di accertamento chimico- analitico era stato verificato, in esito al predetto episodio di cessione, che la sostanza presentava un contenuto medio di principio attivo del 14,68%, dal quale ricavare grammi 0,124 di Thc puro, pari a 5,04 dosi medie singole. Non risulta pertanto essere stata contestata alcuna sequela di cessioni. 4.1.1. E' stato invocato il recente intervento di nomofilachia, secondo il quale, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499). 4.2. Il ricorso va senz'altro accolto.Esso infatti ha inteso - ancor prima - evidenziare il travisamento nella prova, invero osservando che la Corte territoriale aveva richiamato un elemento insussistente tale peraltro da giustificare il mancato riconoscimento dell'attenuante, ossia asserite plurime cessioni di stupefacente in luogo del modesto episodio di traffico illecito di cui all'imputazione, che aveva fruttato all'odierno imputato un controvalore di dieci euro. Al riguardo, infatti, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217). Infatti il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). 4.3. La sentenza impugnata ha appunto fatto riferimento, quale elemento presupposto al fine di negare l'attenuante richiesta, a plurime cessioni di stupefacente, dalle quali l'imputato avrebbe ricavato un utile non marginale. In specie, peraltro, l'imputazione non tratta affatto di plurime cessioni, bensì di una sola cessione di sostanza ad un solo acquirente. Corretto appare quindi il rilievo processuale di cui al ricorso, che ha parimenti evidenziato come il denunciato travisamento - posto ad erroneo fondamento del ragionamento della Corte territoriale - sia intervenuto solamente ad opera del Giudice del gravame. Va osservato anzi al riguardo che il primo Giudice aveva espressamente provveduto alla restituzione della somma di euro 108,92, rinvenuta all'esito di perquisizione personale, non essendovi prova che la stessa fosse provento di una presunta attività di spaccio pregressa. 5. Il vizio siccome accertato non può che comportare l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Così