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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25006/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6782/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo Oggetto: tributi– definizione agevolata N.6782/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] a Vecchia, - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Lombardia, n. 3079/16/21, depositata in data 12 agosto 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2015per IVA, oltre sanzioni e accessori, con il quale le si contestava l’indebita detrazione – come risulta dalla sentenza impugnata – di due fatture passive ricevute dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. ritenute fatture soggettivamente inesistenti; che l’accertamento faceva seguito a una verifica nei confronti della cedente [OSCURATO:SOCIETA]., dalla quale emergeva la compartecipazione del medesimo fornitore a una frode IVA quale soggetto interposto che si era avvalso della sospensione di imposta ex art. 8, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; che la società contribuente ha dedotto, oltre all’infondatezza della pretesa nel merito– stante l’esiguità degli ordini effettuati presso la suddetta fornitrice e l’assenza di indici sintomatici indicativi del coinvolgimento della contribuente nella frode IVA commessa a monte - la nullità dell’atto impositivo per omessa allegazione degli atti presupposti; che la CTP di Milano ha accolto il ricorso per mancanza di motivazione; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 12 agosto 2021, ha rigettato l’appello dell’Ufficio , ritenendo non assolto l’obbligo di motivazione; N.6782/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino che propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un solo motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] Lasocietà controricorrente ha dedotto con memoria di avere fatto ricorso alla definizione agevolata di cui all’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130, provvedendo a versare in data 27 dicembre 2022 l’importo dovuto; che il giudizio deve dichiararsi estintoa termini dell’art. 5, comma 12, l. n. 130/2022, non essendo stata fatta istanza di trattazione nel termine di cui all’art. 5, comma 7 l. ult. cit., restando le spese a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. LaCorte dichiara estinto il giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6782/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo Oggetto: tributi– definizione agevolata N.6782/22 R.G. Est. F. D’Aquino studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] a Vecchia, - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Lombardia, n. 3079/16/21, depositata in data 12 agosto 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2015per IVA, oltre sanzioni e accessori, con il quale le si contestava l’indebita detrazione – come risulta dalla sentenza impugnata – di due fatture passive ricevute dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. ritenute fatture soggettivamente inesistenti; che l’accertamento faceva seguito a una verifica nei confronti della cedente [OSCURATO:SOCIETA]., dalla quale emergeva la compartecipazione del medesimo fornitore a una frode IVA quale soggetto interposto che si era avvalso della sospensione di imposta ex art. 8, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; che la società contribuente ha dedotto, oltre all’infondatezza della pretesa nel merito– stante l’esiguità degli ordini effettuati presso la suddetta fornitrice e l’assenza di indici sintomatici indicativi del coinvolgimento della contribuente nella frode IVA commessa a monte - la nullità dell’atto impositivo per omessa allegazione degli atti presupposti; che la CTP di Milano ha accolto il ricorso per mancanza di motivazione; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 12 agosto 2021, ha rigettato l’appello dell’Ufficio , ritenendo non assolto l’obbligo di motivazione; N.6782/22 R.G. Est. F. D’Aquino che propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un solo motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] Lasocietà controricorrente ha dedotto con memoria di avere fatto ricorso alla definizione agevolata di cui all’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130, provvedendo a versare in data 27 dicembre 2022 l’importo dovuto; che il giudizio deve dichiararsi estintoa termini dell’art. 5, comma 12, l. n. 130/2022, non essendo stata fatta istanza di trattazione nel termine di cui all’art. 5, comma 7 l. ult. cit., restando le spese a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. LaCorte dichiara estinto il giu
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