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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34433/2022

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ORDINANZA sul ricorso n. 34993/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto n. 1628/2018 del Tribunale di Potenza depositato il 24 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Potenza, rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità maliana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: del diritto alla protezione sussidiaria o, in subordine, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 1.1 La motivazione di tale decreto può, per quanto qui ancora interessa, essere così sintetizzata: le dichiarazioni rese dal ricorrente quanto ai motivi che lo indussero a emigrare dal Mali sono inerenti a ragioni economiche e di studio; non vi sono pertanto i presupposti per l'accoglimento della protezione sussidiaria, anche alla luce del contenuto delle fonti qualificate di informazioni sulla regione del Mali (Kayes, nell'estremo sud del Paese) di provenienza del ricorrente, che non risulta caratterizzata da una situazione di violenza generalizzata derivata da conflitto armato, rimanendo preoccupante la situazione solo in alcune zone del nord e del centro dello Stato; non vi sono poi i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, dal momento che non sono ravvisabili situazioni di vulnerabilità in capo al ricorrente.

2. Sissoko chiede la cassazione di tale decreto, nella parte dispositiva del rigetto della domanda di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 e di quella di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, con ricorso contenente due motivi di impugnazione.

3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da erronea applicazione al caso di specie dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, per non aver il giudice riconosciuto la protezione sussidiaria con riferimento alla situazione socio-politica del Mali.

In particolare, il ricorrente contesta diniego della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 per aver il Tribunale errato nel considerare la zona sud co,te,(,tt. del Paese libera da violenza indiscriminata derivante da"-armato interno, richiamando altresì la non applicabilità nell'ordinamento italiano dell'art. 8 della direttiva 2004/83/CE inerente al ricollocamento interno.

2. La normativa richiamata non apporta alcuna argomentazione al punto di censura, che rispecchia al contrario una critica nel merito, non confrontandosi il ricorrente con le ragioni della decisione (fondato sul contenuto di fonti qualificate di informazione espressamente citate) sul punto caratterizzanti il decreto impugnato.

Inoltre, il ricorrente menziona i a sostegno della propria tesi, il contenuto di fonti qualificate di informazione (pagg. 7 e 8 del ricorso).

Egli però non afferma che tali documenti sono acquisiti agli atti del giudizio di merito definito dal decreto impugnato ovvero espressamente segnalati al Tribunale di Potenza nel ricorso introduttivo di tale procedimento ovvero con successiva memoria in esso depositata.

Orbene, la struttura e la funzione del giudizio di cassazione non tollerano l'ampliamento del perimetro fattuale rispetto a quello dei giudizi di merito e dunque l'indagine sull'effettiva esistenza e sul concreto contenuto delle fonti informative alternative, non indicate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio, esula dal controllo demandato alla Corte di cassazione (art. 372 cod. proc. civ.).

La censura di erronea applicazione al caso di specie dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 è dunque inammissibile.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa pronuncia in merito alla valutazione dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, con particolare riferimento alla situazione del Mali e del ricorrente.

4. Il motivo, per come dedotto, è in parte manifestamente infondato e per il resto inammissibile in quanto: il decreto impugnato si pronuncia espressamente sulla domanda in questione; la censura si compendia nel richiamo al contenuto di principi di diritto in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità; non specifica quali allegazioni sulla vulnerabilità siano state fatte nel giudizio di merito a sostegno della domanda in discorso.

5. In conclusione, il ricorso è da rigettare e non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali del giudizio di cassazione non avendo la parte vittoriosa svolto difese.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 34993/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto n. 1628/2018 del Tribunale di Potenza depositato il 24 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Potenza, rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità maliana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: del diritto alla protezione sussidiaria o, in subordine, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 1.1 La motivazione di tale decreto può, per quanto qui ancora interessa, essere così sintetizzata: le dichiarazioni rese dal ricorrente quanto ai motivi che lo indussero a emigrare dal Mali sono inerenti a ragioni economiche e di studio; non vi sono pertanto i presupposti per l'accoglimento della protezione sussidiaria, anche alla luce del contenuto delle fonti qualificate di informazioni sulla regione del Mali (Kayes, nell'estremo sud del Paese) di provenienza del ricorrente, che non risulta caratterizzata da una situazione di violenza generalizzata derivata da conflitto armato, rimanendo preoccupante la situazione solo in alcune zone del nord e del centro dello Stato; non vi sono poi i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, dal momento che non sono ravvisabili situazioni di vulnerabilità in capo al ricorrente. 2. Sissoko chiede la cassazione di tale decreto, nella parte dispositiva del rigetto della domanda di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 e di quella di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, con ricorso contenente due motivi di impugnazione. 3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da erronea applicazione al caso di specie dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, per non aver il giudice riconosciuto la protezione sussidiaria con riferimento alla situazione socio-politica del Mali. In particolare, il ricorrente contesta diniego della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 per aver il Tribunale errato nel considerare la zona sud co,te,(,tt. del Paese libera da violenza indiscriminata derivante da"-armato interno, richiamando altresì la non applicabilità nell'ordinamento italiano dell'art. 8 della direttiva 2004/83/CE inerente al ricollocamento interno. 2. La normativa richiamata non apporta alcuna argomentazione al punto di censura, che rispecchia al contrario una critica nel merito, non confrontandosi il ricorrente con le ragioni della decisione (fondato sul contenuto di fonti qualificate di informazione espressamente citate) sul punto caratterizzanti il decreto impugnato. Inoltre, il ricorrente menziona i a sostegno della propria tesi, il contenuto di fonti qualificate di informazione (pagg. 7 e 8 del ricorso). Egli però non afferma che tali documenti sono acquisiti agli atti del giudizio di merito definito dal decreto impugnato ovvero espressamente segnalati al Tribunale di Potenza nel ricorso introduttivo di tale procedimento ovvero con successiva memoria in esso depositata. Orbene, la struttura e la funzione del giudizio di cassazione non tollerano l'ampliamento del perimetro fattuale rispetto a quello dei giudizi di merito e dunque l'indagine sull'effettiva esistenza e sul concreto contenuto delle fonti informative alternative, non indicate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio, esula dal controllo demandato alla Corte di cassazione (art. 372 cod. proc. civ.). La censura di erronea applicazione al caso di specie dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 è dunque inammissibile. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa pronuncia in merito alla valutazione dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, con particolare riferimento alla situazione del Mali e del ricorrente. 4. Il motivo, per come dedotto, è in parte manifestamente infondato e per il resto inammissibile in quanto: il decreto impugnato si pronuncia espressamente sulla domanda in questione; la censura si compendia nel richiamo al contenuto di principi di diritto in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità; non specifica quali allegazioni sulla vulnerabilità siano state fatte nel giudizio di merito a sostegno della domanda in discorso. 5. In conclusione, il ricorso è da rigettare e non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali del giudizio di cassazione non avendo la parte vittoriosa svolto difese. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso i
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