CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], e ha che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catania, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto, commesso in concorso con altro soggetto il 15 aprile 2019, previsto dagli artt. 110, 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen., confermando anche il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche, da un lato, e circostanze aggravanti e recidiva, dall'altro. 2. Avverso la sentenza d'appello Pino ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'illogicità della motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva, invece ritenuta sussistenze dalla Corte territoriale in ragione del precedente dalla stessa indicato e considerata in sede di commisurazione giudiziale ai fini del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti, recidiva e circostanze attenuanti generiche. 2.2. L'apparato motivazionale avente a oggetto il detto bilanciamento (in termini di equivalenza) è poi sindacato con il secondo motivo di ricorso, sempre in termini di illogicità, per aver il giudice d'appello argomentato muovendo dalla negativa personalità dell'imputato e dal modus operandi adottato dai correi, tale peraltro da evidenziare un collaudato agire dei soggetti attivi del reato. 3. Ha depositato conclusioni scritte, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui due motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni afferenti ai relativi oggetti, è inammissibile non solo per aspecificità, in quanto contenente prospettazioni generiche, ma anche per manifesta infondatezza delle doglianze. 2. Il ricorrente denuncia vizi motivazionali inerenti alla sussistenza della contestata recidiva e alla commisurazione giudiziale della pena, anche con riferimento al giudizio di mero bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche, da un lato, e le accertate circostanze aggravanti nonché la recidiva, dall'altro. 2.1. Occorre premettere che, per il più recente approdo di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). Più nel dettaglio, deve in questa sede ribadirsi che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). 2.1.1. La Corte d'appello, sul punto, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», ha fatto corretta applicazione del principio di cui innanzi con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica laddove (pag. 3), muovendo dalla specifica contestazione di recideva specifica, reiterata e infraquinquennale, ha sostanzialmente argomentato la concreta e perdurante inclinazione al delitto dell'imputato, quale fattore criminogeno per la fattispecie sub iudice, dalle precedenti condanne per delitti contro il patrimonio (tre, come chiarito in primo grado) e, in particolare, dalla condanna divenuta irrevocabile solo dieci mesi prima della fattispecie sub iudice (come evidenziato in primo grado) per tentato furto commesso, peraltro, appena due anni prima (nel 2017). 2.2. Con riferimento agli altri profili di censura, rileva ribadire il principio per cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02).2.2.1. La Corte territoriale, ancora una volta, ha correttamente applicato il principio appena richiamato con motivazione esente dai prospettati vizi motivazionali. La ratio decidendi del giudizio di equivalenza, difatti, si fonda sulla valutazione della capacità a delinquere dell'imputato desunta, ex art. 133, comma secondo, cod. pen., dalla condotta di vita anteatta di soggetto recidivo specifico, infraquinquennale e reiterato, nei termini già innanzi esplicitati, ma anche sulla gravità del reato desunta, ex art. 133, comma primo cod. pen., dalle modalità della condotta accertata nei termini di cui all'imputazione e quindi caratterizzata da un sistema di traino del motoveicolo oggetto materiale della condotta eseguito sulla pubblica via e con l'ausilio di altro motoveicolo, peraltro valutato dal giudice di merito alla stregua di un collaudato modus operandi. 2.2.2. A quanto innanzi deve peraltro aggiungersi che, con riferimento alla recidiva reiterata, nella specie, l'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è escluso dalla stessa previsione normativa. La recidiva reiterata, riconosciuta in capo all'imputato dalla Corte territoriale, ex art. 69, comma quarto, cod. proc. pen., partecipa difatti al bilanciamento con divieto di prevalenza, su di essa, delle circostanze attenuanti, con disposizione normativa ritenuta esente da rilievi di incostituzionalità, qualora si tratti, come nella specie, di attenuanti generiche. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522-01, con statuizione che sul punto il Collegio intende ribadire, ha in particolare ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, dello stesso codice di rito. Tale deroga all'ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce difatti a una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalle plurime ricadute del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).o P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi