CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 1975
Cassazione n. 44347/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ALCAMO il 24/06/1975 avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25/3/2024, il Tribunale di Milano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e giorni 15 di reclusione, oltre pene accessorie, ritenendolo responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 d.lgs. 74/2000. Sono stati, inoltre, disposti, ai sensi degli artt. 545 bis cod. proc. pen., 53, 56 bis e 56 ter I. 689/81, la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità sostitutivi, il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che con il primo motivo denuncia la violazione degli artt.545 bis cod. proc. pen., 20 bis cod. pen., 53, 56 bis e 56 ter I. 689/81 nonché l'erronea applicazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU in relazione alla statuizione relativa al ritiro del passaporto sostenendo che nelle "disposizioni di legge in ordine al divieto di espatrio che permeano l'ordinamento giuridico nella propria interezza e nella giurisprudenza sovranazionale" non si rinviene alcun automatismo nell'applicazione del divieto di espatrio, che deve essere quindi disposto caso per caso dall'autorità giudiziaria. Tale conclusione, ad avviso del ricorrente, trova riscontro: nell'art. 3 lett. d) I. n. 1185 del 1967 che limita i casi di diniego del passaporto; nell'art. 281 cod. proc. pen. che prevede il divieto di espatrio quale autonoma misura cautelare; nella sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 31/3/1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 281 comma 2-bis cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva l'applicazione automatica del divieto di espatrio nel caso di applicazioni di altre misure cautelari non rispondendo, tale automatismo, ai principi di proporzionalità e adeguatezza; nella sentenza adottata il 20/9/2016 dalla Corte E.D.U. nella causa Vlasov e Benyash c. Russia, in cui è stata sancita l'illegittimità del diniego al rilascio del passaporto in caso di pena condizionalmente sospesa sull'assunto che il divieto di espatrio debba costituire oggetto di una specifica valutazione da parte dell'autorità giudiziaria volta a verificare se la misura sia necessaria alla prevenzione di reati e al mantenimento dell'ordine pubblico. In ordine al contenuto della pronuncia si legge nel ricorso: "La Corte ha motivato ritenendo che ...la libertà di movimento, regolata dall'art. 2 Protocollo n. 4 CEDU può essere soggetta a restrizioni solo se giustificate e proporzionate e che rispettino l'equo bilanciamento degli interessi pubblici con quelli privati dell'interessato: il divieto d'espatrio imposto in modo rigido ed automatico, •senza valutare le singole situazioni e le circostanze individuali, costituisce un'illecita interferenza non necessaria in una società democratica. Pertanto, le autorità hanno l'obbligo di assicurare che la restrizione del diritto di ciascuno di lasciare il proprio paese, dal principio e per tutta la sua durata, sia giustificato e proporzionato. Tale valutazione deve essere svolta dall'autorità giudiziaria, potere che offre le più elevate garanzie di indipendenza, imparzialità e legalità delle procedure. L'oggetto della valutazione deve permettere all'Autorità di considerare tutti i fattori coinvolti, inclusi quelli della proporzionalità della misura restrittiva". Da tali premesse, ad avviso del ricorrente, discende che: la pena irrogata, in quanto differente dalla sanzione detentiva pura e semplice, non può determinare automaticamente il ritiro del passaporto e il divieto di espatrio; una lettura conforme alla Costituzione dell'art. 56-ter L. 689/1981 avrebbe dovuto determinare la non obbligatorietà dell'applicazione automatica a Nobile del divieto di espatrio per effetto della condanna impugnata; la decisione del Giudice di primo grado è da censurarsi avendo applicato il divieto di espatrio oltre i limiti previsti dalla norma. Il ricorrente chiede, anche, "qualora si ritenesse non percorribile la via dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 56-ter L. 689/1981" che si sollevi la questione di legittimità costituzionale "dell'anzidetta disposizione normativa perché contrastante con gli artt. 3, 27, 35 e 117 Cost., in relazione all'art. 2 Protocollo n. 4 CEDU". 3. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione. La "lettura costituzionalmente orientata" dell'art. 56-ter della legge 689/81 illustrata nel primo motivo, ad avviso del difensore, imponeva al Tribunale di motivare in ordine alle ragioni che avevano determinato l'imposizione del divieto di espatrio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Questa Corte ha precisato che, "in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni previste dall'art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non sono "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento". (Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023 Cc. (dep. 14/07/2023) Rv. 284967 - 01). In motivazione, la Corte ha precisato che la richiesta formulata dall'imputato per l'applicazione di dette pene sostitutive, ovvero il consenso prestato alla richiesta del pubblico ministero, implica necessariamente l'accettazione delle prescrizioni che le connotano. 2. Manifestamente infondata, ancora, risulta la questione di legittimità costituzionale sollevata. Il ricorrente, infatti, non tiene conto che il lavoro di pubblica l'attività sostitutivo svolge una duplice funzione, rieducativa e risocializzante, mirante al reinserimento del reo nella collettività, ma anche afflittiva, costituendo pur sempre una pena derivante dalla commissione di un reato, come d'altronde sottolineato dalla modifica del nome iuris disposto dalla riforma Cartabia con l'introduzione dell'art. 20 bis cod. pen., e che l'applicazione della misura ha, quale necessario presupposto, l'assenso del condannato che, quindi, ha la possibilità di valutare la congruità e la convenienza della pena sostitutiva rispetto alla pena comminata. Le prescrizioni comuni previste dall'art. 56 ter citato, ancora, rispondono a esigenze special preventive evidenti, come dimostrano la previsione del comma 2 della norma, e l'art. 58 che consente la sostituzione della pena detentiva solo quando le pene sostitutive assicurino "la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati" eventualmente anche mediante l'imposizione di obblighi ulteriori rispetto a quelli preveduti dall'art. 56 ter. 3. Non è, poi, neanche necessario richiamare il risultato interpretativo cui sono pervenute le Sezioni Unite in ordine all'estendibilità di principi enunciati dalla Corte Edu a coloro che non abbiano attinto la giurisprudenza sovranazionale (Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054) per escludere che la decisione richiamata nel ricorso possa spiegare effetti nel presente procedimento. E' di tutta evidenza, infatti, che la vicenda in valutazione è del tutto differente dal caso esaminato dalla Corte EDU, risultando il divieto di espatrio potenzialmente in conflitto con il giudizio di non pericolosità che aveva permesso a Vlasov e Benyash di usufruire della sospensione condizionale della pena mentre, nel caso di Nobile, è strumentale alla funzione specialpreventiva che la pena sostitutiva è destinata a soddisfare. 4. Non sono, pertanto, sussistenti la violazione di legge e il deficit motivazionale denunciati. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento in favore della Cassa per le ammende di una somma che, considerato il profilo di inammissibilità rilevato, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p