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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22728/2026

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icato recapitoPEC;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 769, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio, sezione staccata di Latina, il 12.11.2018, e pubblicatail 18.2.2019;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 28058/2019Numero sezionale 5303/2026Numero di raccolta generale 22728/2026Data pubblicazione 06/07/20261.

A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, anchemediante accertamenti bancari, conclusi con [OSCURATO:PERSONA] diConstatazione, l’Amministrazione finanziaria notificava a PorrettaDomenico, amministratore di condomini e gestore di una tabaccheria,l’avviso di accertamento n.

TKQ015N00222/2015, contestando il maggiorreddito percepito e non dichiarato, ai fini Irpef, Iva ed Irap, conriferimento all’anno 2010.

Il contribuente promuoveva procedura diaccertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Frosinone proponendo plurimecensure e contestando, tra l’altro, l’arbitrarietà e comunque l’infondatezzadell’accertamento fiscale.

La CTP riteneva non fondate le difese propostedal contribuente, e rigettava il suo ricorso.3.

Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado delgiudizio, [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, riproponendo ipropri argomenti.

La CTR confermava la decisione di primo grado.4.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso ladecisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a tre strumenti diimpugnazione.

L’Ente impositore resiste mediante controricorso.Motivi della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in conseguenza della“omessa pronuncia in merito al vizio procedurale consistito nell’omessaconcessione del pur richiesto accertamento con adesione” (ric., p. 15).1.1.

Il contribuente lamenta che, promossa procedura di accertamentocon adesione, a seguito di un confronto tra le parti svoltosi il 9.5.2016,l’Amministrazione finanziaria non ha ritenuto di dover assicurare alcunseguito all’incontro, ed ha piuttosto notificato l’atto impositivo.

IlNumero registro generale 28058/2019Numero sezionale 5303/2026Numero di raccolta generale 22728/2026Data pubblicazione 06/07/2026ricorrente sostiene di aver introdotto la questione in giudizio, che è statapure oggetto del confronto tra le parti.La CTR non dedica alcuna valutazione alla questione.1.2.

L’Agenzia delle Entrate ha replicato affermando l’inammissibilitàdel primo motivo di ricorso, perché “costituisce un motivo ex novopresentato in sede di legittimità” (controric., p. 10).1.3.

Anche a prescindere dalla considerazione che il contribuentelamenta una violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.),contestando però una nullità procedimentale a causa di una omessapronuncia su una domanda (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.),commistionata con la critica di un vizio di motivazione per non avere ilgiudice del gravame pronunciato su un fatto decisivo discusso tra le parti(art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), la censura di inammissibilitàproposta dall’Ente impositore risulta fondata.Il ricorrente afferma di avere proposto la questione dell’invaliditàdell’atto impositivo in conseguenza del mancato completamento dellaprocedura di accertamento con adesione da parte dell’Amministrazionefinanziaria, e pure che la materia avrebbe costituito oggetto del confrontodelle parti, ma non ha cura di indicare quando avesse propostol’argomento nel primo grado del giudizio di merito e come l’avessediligentemente coltivato.

Tanto meno riporta con quali formule avesseproposto la propria censura, in modo da consentire la verifica della suatempestività e congruità, ancor prima di quella relativa alla sua decisività.Il motivo di ricorso risulta comunque infondato, avendo questa Corteregolatrice chiarito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che non vi èobbligo dell’Amministrazione finanziaria di dare inizio, e tanto meno diconcludere, il procedimento di accertamento con adesione promosso dalcontribuente, il quale non rimane leso nel suo diritto di difesa, che puòesplicarsi in tutta la sua ampiezza in sede giurisdizionale (Cass.

S.U.,17.2.2010, n. 3676; Cass. sez.

V, 11.1.2018, n. 474).Numero registro generale 28058/2019Numero sezionale 5303/2026Numero di raccolta generale 22728/2026Data pubblicazione 06/07/2026Il primo motivo di ricorso deve comunque essere dichiaratoinammissibile.2.

Mediante il secondo strumento di impugnazione il ricorrente censurala violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973 edell’art. 51 del Dpr n. 633 del 1972, nonché l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, peravere il giudice dell’appello ritenuto legittima la arbitraria ripartizione deiredditi del contribuente tra le due attività svolte, libero professionale diamministratore di condomini e di gestore di esercizio di tabaccheria.2.1.

Occorre rilevare che il contribuente non indica in relazione a qualiprofili di cui all’art. 360, primo comma, propone le sue critiche.

Dalladescrittiva del motivo emerge comunque evidente che mediante ilmedesimo motivo di impugnazione propone contestazioni sia di violazionedi legge sia di vizio di motivazione, il che non è consentito (cfr. Cass. sez.I, 23.10.2018, n. 26874; in senso conforme, amplius, cfr. Cass. sez.

I,23.9.2011, n. 19443; di recente, Cass. sez.

L, 6.2.2024, n. 3397).Il motivo di ricorso risulta comunque infondato.2.2.

La CTR evidenzia che in presenza di accertamenti bancari sussisteuna presunzione legale, relativa, che può essere contrastata dalcontribuente dimostrando analiticamente ciascuna movimentazioneriscontrata a quale operazione da ritenersi non imponibile siariconducibile.

Questa prova non è stata però fornita in alcuna misura dalcontribuente.

Pacifico che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse sia attività liberoprofessionale, sia attività d’impresa, “l’Ufficio, a fronte di tale mancataprova, ha ragionevolmente attribuito il reddito accertato alle due attivitàcondotte” (sent.

CTR, p.

IV).2.3.

Nell’avviso di accertamento, peraltro riprodotto sul punto incontroricorso, si chiarisce che non essendo possibile attribuire ciascunamovimentazione ad una delle due attività, il valore complessivo dellemovimentazioni non giustificate accertate è stato ripartito tra le dueNumero registro generale 28058/2019Numero sezionale 5303/2026Numero di raccolta generale 22728/2026Data pubblicazione 06/07/2026dallo stesso contribuente.

L’Amministrazione finanziaria sottolinea che ilcontribuente non ha opposto alcuna prova contraria in proposito, edevidenzia che, ciononostante, la pretesa del ricorrente sarebbe di vederannullare in toto l’accertamento, fondato su movimentazioni bancarie nongiustificate in alcuna misura, sul fondamento di una solo affermataincertezza circa la corretta ripartizione degli utili tra le due attività.2.4.

Occorre preliminarmente evidenziare che, come rilevato anchedalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, già nell’avviso di accertamento,ha provveduto “a stornare dal totale generale delle movimentazioni, quelledirettamente riconducibili ai pagamenti effettuati dai condomini” (sent.CTR, p.

IV), che ha ritenuto essere confluiti su conto corrente postale.L’Amministrazione finanziaria, pertanto, ha posto in essere quanto insua facoltà per rendere l’accertamento tributario il più possibile conformealla realtà economica del contribuente.

La ripartizione tra le due attività,soggette tra l’altro a diversa imposizione e modalità di accertamento, deiredditi non giustificati del contribuente, accertati mediante verificabancaria, è stata calcolata in proporzione ai redditi da lui dichiarati inrelazione a tali sue attività.

Scelta ragionevole e sostanzialmenteobbligata.Il contribuente replica che la proporzione è arbitraria, sostiene chel’attività di tabaccheria si fonda economicamente sulla vendita dei beni dimonopolio, in relazione ai quali si utilizzava solo uno specifico contocorrente, mentre la vendita di prodotti di altro genere assume un rilievotrascurabile.

Afferma che l’Amministrazione finanziaria avrebbearbitrariamente ritenuto che le somme corrisposte in contanti daicondomini fossero state versate solo sul conto corrente postale sulla basedi una mera ‘vicinanza’ tra il saldo del conto e l’ammontare dei versamentirisultante dai consuntivi condominiali.

Invoca che, alle presunzioni allegateNumero registro generale 28058/2019Numero sezionale 5303/2026Numero di raccolta generale 22728/2026Data pubblicazione 06/07/2026dall’Ente impositore, anche il contribuente può opporre analoghepresunzioni.2.5.

Gli argomenti proposti dal ricorrente non appaiono convincenti.Occorre muovere dalla disciplina legale che pone una presunzionelegale relativa in materia di movimentazioni bancarie, alla quale ilcontribuente non è stato in grado di opporre alcuna analiticagiustificazione dei movimenti bancari accertati sui conti correntipacificamente a lui riconducibili.

L’Amministrazione finanziaria ha operatocon prudenza, tenendo in debito conto i versamenti in contanti deicondomini, che ha escluso dalle somme contestate ritenendoli confluiti suun determinato conto corrente postale, e pure il conto corrente che haconcordato essere dedicato al solo commercio di generi di monopolio.Quindi ha calcolato gli ulteriori redditi accertati del contribuente, innessuna misura giustificati, e li ha ripartiti proporzionalmente al reddito dalui dichiarato tra le due attività svolte dal ricorrente.A fronte delle valutazioni operate dall’Amministrazione finanziaria, chesono state correttamente ritenute ragionevoli ed idonee a fondare la provapresuntiva da parte dei giudici del merito, il contribuente oppone meregeneriche considerazioni, invoca di poter opporre presunzioni semplici, ilche è di per sé consentito, ma non chiarisce quali esse siano.

Mette indubbio che i contanti versati dai condomini siano confluiti solo sul contocorrente postale, ma non propone alcun elemento di prova in proposito.Sostiene che la redditività di una tabaccheria si fonda in percentualeminimale su attività diverse dalla commercializzazione di generi dimonopolio, ma non propone alcun indizio di quale sia questa correttapercentuale.

In sostanza si limita a generiche considerazioni, senzaassicurare una prova contraria, neppure presuntiva.Il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciòessere respinto.Numero registro generale 28058/2019Numero sezionale 5303/2026Numero di raccolta generale 22728/2026Data pubblicazione 06/07/20263.

Con il terzo motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 60 e 109 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir),nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice del gravameritenuto erroneamente indeducibile la somma di Euro 68.285,00, cheinvece risultava deducibile, in quanto trattasi di somme versateall’associato in partecipazione.3.1.

Anche nel suo ultimo strumento d’impugnazione il contribuentenon indica in relazione a quali profili di cui all’art. 360, primo comma,propone le sue critiche.

Dalla descrittiva del motivo emerge comunqueevidente che mediante il medesimo motivo di impugnazione il ricorrentepropone contestazioni sia di violazione di legge sia di vizio di motivazione,il che non è consentito (cfr. Cass. sez.

I, 23.10.2018, n. 26874; in sensoconforme, amplius, cfr. Cass. sez.

I, 23.9.2011, n. 19443; di recente,Cass. sez.

L, 6.2.2024, n. 3397).Il motivo di ricorso risulta comunque infondato.3.2.

La CTR dedica ampia valutazione alla questione della pretesadeducibilità dei costi sopportati per remunerare l’associato nella vigenza diun contratto di associazione in partecipazione, di cui non è contestatal’esistenza.In estrema sintesi, rileva il giudice dell’appello che correttamente icosti in questione sono stati valutati indeducibili perché l’associato, lostesso [OSCURATO:PERSONA], apportava unicamente il proprio lavoro, e sitrattava pertanto di redditi da lavoro autonomo.

Del resto l’associante el’associato coincidevano, perché “il legale rappresentante della società”associante, la “‘[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.’, era lo stessoPorretta Domenico … unico socio accomandatario” (sent.

CTR, p.

IV).

Nonsolo, “nella determinazione del reddito d’impresa non sono ammessededuzioni a titolo di compenso dell’opera svolta dall’imprenditore”(ibidem).Numero registro generale 28058/2019Numero sezionale 5303/2026Numero di raccolta generale 22728/2026Data pubblicazione 06/07/2026A fronte delle chiare valutazioni espresse dalla CTR, tutte fondate sudati di fatto, il contribuente oppone ancora generici argomenti.Sostiene che l’esistenza del contratto di associazione in partecipazionecon apporto di lavoro era facilmente verificabile, essendo registrato.

Ildato, però, non è contestato, e la pronuncia del giudice dell’appello èfondata sulle diverse ragioni che si sono poc’anzi sintetizzate.

Il ricorrentenon si confronta affatto con la decisione adottata dalla CTR, non necontrasta il fondamento.Anche il terzo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deveperciò essere rigettato.In definitiva il ricorso deve essere respinto.4.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniaffrontate e del valore della controversia.4.1.

Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, ele liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icato recapitoPEC;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 769, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio, sezione staccata di Latina, il 12.11.2018, e pubblicatail 18.2.2019;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 28058/2019Numero sezionale 5303/2026Numero di raccolta generale 22728/2026Data pubblicazione 06/07/20261. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, anchemediante accertamenti bancari, conclusi con [OSCURATO:PERSONA] diConstatazione, l’Amministrazione finanziaria notificava a PorrettaDomenico, amministratore di condomini e gestore di una tabaccheria,l’avviso di accertamento n. TKQ015N00222/2015, contestando il maggiorreddito percepito e non dichiarato, ai fini Irpef, Iva ed Irap, conriferimento all’anno 2010. Il contribuente promuoveva procedura diaccertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Frosinone proponendo plurimecensure e contestando, tra l’altro, l’arbitrarietà e comunque l’infondatezzadell’accertamento fiscale. La CTP riteneva non fondate le difese propostedal contribuente, e rigettava il suo ricorso.3. Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado delgiudizio, [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, riproponendo ipropri argomenti. La CTR confermava la decisione di primo grado.4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso ladecisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a tre strumenti diimpugnazione. L’Ente impositore resiste mediante controricorso.Motivi della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in conseguenza della“omessa pronuncia in merito al vizio procedurale consistito nell’omessaconcessione del pur richiesto accertamento con adesione” (ric., p. 15).1.1. Il contribuente lamenta che, promossa procedura di accertamentocon adesione, a seguito di un confronto tra le parti svoltosi il 9.5.2016,l’Amministrazione finanziaria non ha ritenuto di dover assicurare alcunseguito all’incontro, ed ha piuttosto notificato l’atto impositivo. IlNumero registro generale 28058/2019Numero sezionale 5303/2026Numero di raccolta generale 22728/2026Data pubblicazione 06/07/2026ricorrente sostiene di aver introdotto la questione in giudizio, che è statapure oggetto del confronto tra le parti.La CTR non dedica alcuna valutazione alla questione.1.2. L’Agenzia delle Entrate ha replicato affermando l’inammissibilitàdel primo motivo di ricorso, perché “costituisce un motivo ex novopresentato in sede di legittimità” (controric., p. 10).1.3. Anche a prescindere dalla considerazione che il contribuentelamenta una violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.),contestando però una nullità procedimentale a causa di una omessapronuncia su una domanda (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.),commistionata con la critica di un vizio di motivazione per non avere ilgiudice del gravame pronunciato su un fatto decisivo discusso tra le parti(art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), la censura di inammissibilitàproposta dall’Ente impositore risulta fondata.Il ricorrente afferma di avere proposto la questione dell’invaliditàdell’atto impositivo in conseguenza del mancato completamento dellaprocedura di accertamento con adesione da parte dell’Amministrazionefinanziaria, e pure che la materia avrebbe costituito oggetto del confrontodelle parti, ma non ha cura di indicare quando avesse propostol’argomento nel primo grado del giudizio di merito e come l’avessediligentemente coltivato. Tanto meno riporta con quali formule avesseproposto la propria censura, in modo da consentire la verifica della suatempestività e congruità, ancor prima di quella relativa alla sua decisività.Il motivo di ricorso risulta comunque infondato, avendo questa Corteregolatrice chiarito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che non vi èobbligo dell’Amministrazione finanziaria di dare inizio, e tanto meno diconcludere, il procedimento di accertamento con adesione promosso dalcontribuente, il quale non rimane leso nel suo diritto di difesa, che puòesplicarsi in tutta la sua ampiezza in sede giurisdizionale (Cass. S.U.,17.2.2010, n. 3676; Cass. sez. V, 11.1.2018, n. 474).Numero registro generale 28058/2019Numero sezionale 5303/2026Numero di raccolta generale 22728/2026Data pubblicazione 06/07/2026Il primo motivo di ricorso deve comunque essere dichiaratoinammissibile.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione il ricorrente censurala violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973 edell’art. 51 del Dpr n. 633 del 1972, nonché l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, peravere il giudice dell’appello ritenuto legittima la arbitraria ripartizione deiredditi del contribuente tra le due attività svolte, libero professionale diamministratore di condomini e di gestore di esercizio di tabaccheria.2.1. Occorre rilevare che il contribuente non indica in relazione a qualiprofili di cui all’art. 360, primo comma, propone le sue critiche. Dalladescrittiva del motivo emerge comunque evidente che mediante ilmedesimo motivo di impugnazione propone contestazioni sia di violazionedi legge sia di vizio di motivazione, il che non è consentito (cfr. Cass. sez.I, 23.10.2018, n. 26874; in senso conforme, amplius, cfr. Cass. sez. I,23.9.2011, n. 19443; di recente, Cass. sez. L, 6.2.2024, n. 3397).Il motivo di ricorso risulta comunque infondato.2.2. La CTR evidenzia che in presenza di accertamenti bancari sussisteuna presunzione legale, relativa, che può essere contrastata dalcontribuente dimostrando analiticamente ciascuna movimentazioneriscontrata a quale operazione da ritenersi non imponibile siariconducibile. Questa prova non è stata però fornita in alcuna misura dalcontribuente. Pacifico che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse sia attività liberoprofessionale, sia attività d’impresa, “l’Ufficio, a fronte di tale mancataprova, ha ragionevolmente attribuito il reddito accertato alle due attivitàcondotte” (sent. CTR, p. IV).2.3. Nell’avviso di accertamento, peraltro riprodotto sul punto incontroricorso, si chiarisce che non essendo possibile attribuire ciascunamovimentazione ad una delle due attività, il valore complessivo dellemovimentazioni non giustificate accertate è stato ripartito tra le dueNumero registro generale 28058/2019Numero sezionale 5303/2026Numero di raccolta generale 22728/2026Data pubblicazione 06/07/2026dallo stesso contribuente. L’Amministrazione finanziaria sottolinea che ilcontribuente non ha opposto alcuna prova contraria in proposito, edevidenzia che, ciononostante, la pretesa del ricorrente sarebbe di vederannullare in toto l’accertamento, fondato su movimentazioni bancarie nongiustificate in alcuna misura, sul fondamento di una solo affermataincertezza circa la corretta ripartizione degli utili tra le due attività.2.4. Occorre preliminarmente evidenziare che, come rilevato anchedalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, già nell’avviso di accertamento,ha provveduto “a stornare dal totale generale delle movimentazioni, quelledirettamente riconducibili ai pagamenti effettuati dai condomini” (sent.CTR, p. IV), che ha ritenuto essere confluiti su conto corrente postale.L’Amministrazione finanziaria, pertanto, ha posto in essere quanto insua facoltà per rendere l’accertamento tributario il più possibile conformealla realtà economica del contribuente. La ripartizione tra le due attività,soggette tra l’altro a diversa imposizione e modalità di accertamento, deiredditi non giustificati del contribuente, accertati mediante verificabancaria, è stata calcolata in proporzione ai redditi da lui dichiarati inrelazione a tali sue attività. Scelta ragionevole e sostanzialmenteobbligata.Il contribuente replica che la proporzione è arbitraria, sostiene chel’attività di tabaccheria si fonda economicamente sulla vendita dei beni dimonopolio, in relazione ai quali si utilizzava solo uno specifico contocorrente, mentre la vendita di prodotti di altro genere assume un rilievotrascurabile. Afferma che l’Amministrazione finanziaria avrebbearbitrariamente ritenuto che le somme corrisposte in contanti daicondomini fossero state versate solo sul conto corrente postale sulla basedi una mera ‘vicinanza’ tra il saldo del conto e l’ammontare dei versamentirisultante dai consuntivi condominiali. Invoca che, alle presunzioni allegateNumero registro generale 28058/2019Numero sezionale 5303/2026Numero di raccolta generale 22728/2026Data pubblicazione 06/07/2026dall’Ente impositore, anche il contribuente può opporre analoghepresunzioni.2.5. Gli argomenti proposti dal ricorrente non appaiono convincenti.Occorre muovere dalla disciplina legale che pone una presunzionelegale relativa in materia di movimentazioni bancarie, alla quale ilcontribuente non è stato in grado di opporre alcuna analiticagiustificazione dei movimenti bancari accertati sui conti correntipacificamente a lui riconducibili. L’Amministrazione finanziaria ha operatocon prudenza, tenendo in debito conto i versamenti in contanti deicondomini, che ha escluso dalle somme contestate ritenendoli confluiti suun determinato conto corrente postale, e pure il conto corrente che haconcordato essere dedicato al solo commercio di generi di monopolio.Quindi ha calcolato gli ulteriori redditi accertati del contribuente, innessuna misura giustificati, e li ha ripartiti proporzionalmente al reddito dalui dichiarato tra le due attività svolte dal ricorrente.A fronte delle valutazioni operate dall’Amministrazione finanziaria, chesono state correttamente ritenute ragionevoli ed idonee a fondare la provapresuntiva da parte dei giudici del merito, il contribuente oppone meregeneriche considerazioni, invoca di poter opporre presunzioni semplici, ilche è di per sé consentito, ma non chiarisce quali esse siano. Mette indubbio che i contanti versati dai condomini siano confluiti solo sul contocorrente postale, ma non propone alcun elemento di prova in proposito.Sostiene che la redditività di una tabaccheria si fonda in percentualeminimale su attività diverse dalla commercializzazione di generi dimonopolio, ma non propone alcun indizio di quale sia questa correttapercentuale. In sostanza si limita a generiche considerazioni, senzaassicurare una prova contraria, neppure presuntiva.Il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciòessere respinto.Numero registro generale 28058/2019Numero sezionale 5303/2026Numero di raccolta generale 22728/2026Data pubblicazione 06/07/20263. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 60 e 109 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir),nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice del gravameritenuto erroneamente indeducibile la somma di Euro 68.285,00, cheinvece risultava deducibile, in quanto trattasi di somme versateall’associato in partecipazione.3.1. Anche nel suo ultimo strumento d’impugnazione il contribuentenon indica in relazione a quali profili di cui all’art. 360, primo comma,propone le sue critiche. Dalla descrittiva del motivo emerge comunqueevidente che mediante il medesimo motivo di impugnazione il ricorrentepropone contestazioni sia di violazione di legge sia di vizio di motivazione,il che non è consentito (cfr. Cass. sez. I, 23.10.2018, n. 26874; in sensoconforme, amplius, cfr. Cass. sez. I, 23.9.2011, n. 19443; di recente,Cass. sez. L, 6.2.2024, n. 3397).Il motivo di ricorso risulta comunque infondato.3.2. La CTR dedica ampia valutazione alla questione della pretesadeducibilità dei costi sopportati per remunerare l’associato nella vigenza diun contratto di associazione in partecipazione, di cui non è contestatal’esistenza.In estrema sintesi, rileva il giudice dell’appello che correttamente icosti in questione sono stati valutati indeducibili perché l’associato, lostesso [OSCURATO:PERSONA], apportava unicamente il proprio lavoro, e sitrattava pertanto di redditi da lavoro autonomo. Del resto l’associante el’associato coincidevano, perché “il legale rappresentante della società”associante, la “‘[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.’, era lo stessoPorretta Domenico … unico socio accomandatario” (sent. CTR, p. IV). Nonsolo, “nella determinazione del reddito d’impresa non sono ammessededuzioni a titolo di compenso dell’opera svolta dall’imprenditore”(ibidem).Numero registro generale 28058/2019Numero sezionale 5303/2026Numero di raccolta generale 22728/2026Data pubblicazione 06/07/2026A fronte delle chiare valutazioni espresse dalla CTR, tutte fondate sudati di fatto, il contribuente oppone ancora generici argomenti.Sostiene che l’esistenza del contratto di associazione in partecipazionecon apporto di lavoro era facilmente verificabile, essendo registrato. Ildato, però, non è contestato, e la pronuncia del giudice dell’appello èfondata sulle diverse ragioni che si sono poc’anzi sintetizzate. Il ricorrentenon si confronta affatto con la decisione adottata dalla CTR, non necontrasta il fondamento.Anche il terzo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deveperciò essere rigettato.In definitiva il ricorso deve essere respinto.4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniaffrontate e del valore della controversia.4.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, ele liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 22728/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris