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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 07808/2022

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a seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione dell'errore materiale nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza del 14/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (avendo l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] revocato la richiesta in precedenza avanzata).

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E' stato segnalato l'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato sul ruolo di udienza del procedimento NRG 17101/2020 definito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], lì dove il nome del coimputato non ricorrente nei confronti del quale è stato disposto l'estensione della statuizione di annullamento è indicato come "[OSCURATO:PERSONA]" in luogo di "[OSCURATO:PERSONA]".

Rilevato che occorre procedere alla correzione dell'indicato errore materiali nel senso indicato.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo dell'udienza del 14 settembre 2021 relativo al ricorso 17101/20, nel senso che lì dove è scritto "[OSCURATO:PERSONA]" deve leggersi "[OSCURATO:PERSONA]".

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso il 04/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G do Sabeone /e- CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]-3 MAR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione dell'errore materiale nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza del 14/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (avendo l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] revocato la richiesta in precedenza avanzata). Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E' stato segnalato l'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato sul ruolo di udienza del procedimento NRG 17101/2020 definito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], lì dove il nome del coimputato non ricorrente nei confronti del quale è stato disposto l'estensione della statuizione di annullamento è indicato come "[OSCURATO:PERSONA]" in luogo di "[OSCURATO:PERSONA]". Rilevato che occorre procedere alla correzione dell'indicato errore materiali nel senso indicato. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo dell'udienza del 14 settembre 2021 relativo al ricorso 17101/20, nel senso che lì dove è scritto "[OSCURATO:PERSONA]" deve leggersi "[OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso il 04/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G do Sabeone /e- CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]-3 MAR
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