CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40659/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso — che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. ed al giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla recidiva — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; rilevato che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, che il ricorrente censura con affermazioni generiche e apodittiche; Ritenuto, quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, che il ricorrente trascura di considerare il riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, il che chiama in causa il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]