CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 1979
Cassazione n. 47576/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/42; 2. Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, che contestano, rispettivamente, vizio di motivazione in relazione al travisamento delle prove attraverso le quali si è giunti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurazione degli elementi costitutivi del reato ascritto al prevenuto, violazione di legge e vizio di motivazione nella ricostruzione del nesso causale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Si tratta, invero, di censure costituite da mere doglianze in punto di fatto, anche inammissibili perché fondate su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare tali motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di as5iiolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 4-7 della sentenza impugnata). Rilevato che i suddetti motivi sono, altresì, manifestamente infondati, poichè il giudice di secondo grado ha esplicitato, con motivazione esente da vizi logici, le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, nonché riscontrando attraverso l'analisi delle prove logica e coerente la sussistenza della fattispecie di reato allo stesso ascritta; 3. Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità, in riferimento all'utilizzazione in qualità di prova della sentenza di altro procedimento con cui il socio del ricorrente è stato assolto dalle accuse di appropriazione indebita della documentazione contabile della società fallita, formulate nei suoi confronti proprio dal ricorrente, è inammissibile. Invero, il motivo di censura non è consentito in sede di legittimità poiché meramente reiterativo di identica doglianza proposta con i motivi di gravame, disattesa nella sentenza impugnata con corretta motivazione, che punta il proprio convincimento sugli elementi di riscontro probatorio acquisiti: con tale motivazione il ricorrente non si è affatto confrontato. Ed invece, la Corte d'appello ha spiegato puntualmente il diretto coinvolgimento del ricorrente nella sottrazione delle scritture contabili, provato dalla sequenza degli accadimenti successivi alla dichiarazione di fallimento, che ha dimostrato una strategia per allontanare da sé ogni sospetto e addossare la colpa della "sparizione" della documentazione contabile della fallita all'ex socio Frappiccini; 4. Considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, è a sua volta inammissibile in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); 5. Rilevato che il sesto motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 8); 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell