CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 16740/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAavverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in esito al procedimento di riesame promosso da [OSCURATO:PERSONA], n. a S. Stefano in Aspromonte il 17/8/1939 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; lette le note d'udienza a firma dei difensori di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento genetico del Gip di [OSCURATO:PERSONA], che aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in relazione ai capi E), F) e G) della provvisoria imputazione, annullava l'ordinanza impugnata limitatamente al capo G) (artt. 81 cpv, 110, 512bis, 416bis.1 cod.pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] a tutt'oggi) e all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. con riguardo ai restanti capi e confermava la misura per il reato assocativo sub E), ritenendo nello stesso assorbita la contestazione sub F). 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 157 in relazione all'art. 512 bis cod.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il P.m. l'ordinanza impugnata ha disposto l'annullamento del capo cautelare sub G) ritenendo che il delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen. fosse stato consumato nell'anno 2013, e quindi allo stato prescritto, esclusa l'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., senza considerare che, alla luce della contestazione, veniva addebitata al Coppola anche la fittizia intestazione dei rapporti negoziali con [OSCURATO:PERSONA] SPA per la edificazione di altri supermercati, oltre quello di Gallico (uno a Siderno e l'altro a [OSCURATO:PERSONA]), nonché dei flussi finanziari generati dai citati rapporti. Aggiunge il ricorrente in relazione alla destinazione data dal Gangemi alle provviste rivenienti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che il Coppola, per quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche, manifestava al nipote Romeo la preoccupazione di rimanere coinvolto in indagini penali. I giudici della cautela hanno ignorato che il fatto è descritto in imputazione come consumato a decorrere dal 2013 e sino all'attualità sicché ha errato il Tribunale laddove, pur riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza, ha circoscritto la consumazione all'anno 2013. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su erronee premesse giuridiche. Questa Corte ha da tempo autorevolmente chiarito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768-01). La cennata decisione ha espressamente confutato l'orientamento di legittimità che riteneva il delitto in questione di natura permanente adducendo che la consumazione non si risolve in un momento ma dura per tutto il tempo in cui lo stato antigiuridico persiste, assegnando, invece, valore dirimente alla condotta costitutiva della situazione apparente e rimarcando che il disvalore della condotta si esaurisce nella solo formale attribuzione della titolarità del bene, mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto, secondo i modelli della simulazione o del negozio fiduciario, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod.pen. A siffatta linea interpretativa si è conformata la successiva giurisprudenza di legittimità che ha costantemente ribadito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (tra le più recenti, Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Rv. 272902-01; Sez. 3, n. 23097 del 8/5/2019, Rv. 276199- 01;Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, Rv. 275372 - 01). 2. Questa Corte ha ulteriormente e condivisibilmente affermato che, ferma la natura istantanea dell'illecito, la consumazione si sposta in avanti in caso di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo elusivo, mentre non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del "tempus commissi delicti", le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria, laddove l'ente rimanga strutturato nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell'interponente (Sez. 5 , n. 22106 del 10/03/2022, Rv. 283256 - 01; nel senso dell'irrilevanza della successiva attività di acquisto e di alienazione di beni da parte della società medesima, ove avvenuta con risorse economiche da questa conseguite per effetto dell'esercizio dell'attività di impresa e non provenienti dal soggetto che si assume interponente, Sez. 5, n. 25239 del 08/04/2022, Rv. 283572 - 01; per la possibile configurabilità del reato come fattispecie a condotta plurima o frazionata nell'eventualità di modifica della compagine sociale o dell'organo amministrativo di una società, realizzata mediante la fittizia intestazione di quote a terzi, con creazione di una "nuova apparenza" e conseguente "slittamento" del momento consumativo del reato, Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Rv. 283193 - 01). 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3 ,cbg P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in