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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 ottobre 1999

Cassazione n. 17579/2026

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rradi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio per la posizione .di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta improcedibilità ex art. 344 -bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 4149/2023 del 13 dicembre 2022 - la quale aveva annullato con rinvio la pronuncia della Corte di appello di Roma del 30 novembre 2021 limitatamente al trattamento sanzionatorio quanto al [OSCURATO:PERSONA], e in relazione alla qualificazione giuridica del fatto quanto alla [OSCURATO:PERSONA] -, con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Roma e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Roma, preso atto del concordato intervenuto tra le parti, ha ridotto a un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 7.000 euro di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pena sostituita con la detenzione domiciliare sostitutiva per la stessa durata, e, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 378 cod. pen. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto a due mesi e venti giorni di reclusione la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] applicando i doppi benefici di legge, nel resto confermando la pronuncia impugnata.

2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen., laddove la Corte di merito ha omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per superamento del termine massimo del processo, pari a due anni, che è decorso il 13 marzo 2025, mentre la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 giugno 2025.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi, che deducono:

4.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 384 cod. pen., per non aver la Corte di merito, una volta qualificato il fatto ai sensi dell'art. 378 cod. pen., fornito alcuna motivazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 384 cod. pen., come era stato ampiamente argomentato con il terzo motivo di appello;

4.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 344-bis, commi 1 e 8, cod. proc. pen., non essendosi la Corte di appello pronunciata sull'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa con memoria del 30 maggio 2025, posto che, al momento della decisione,2 4era già interamente decorso il termine massimo previsto dall'art. 344-bis, commi 1 e 8, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Per impostare la questione, occorre prendere le mosse dal fenomeno del "giudicato progressivo".

2.1. Come affermato dalle Sezioni Unite sin dal 1990, la sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla Corte di cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella impugnata sentenza e non comprese in quelle annullate, né ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale.

Anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni -relative ad un solo imputato e ad un solo capo d'imputazione, perché anche in questa ipotesi ilcr9iudizio 404 esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate irk a queste inscindibilmente connesse.

Con il termine "parti della sentenza" l'art. 545 cod. proc. pen. del 1930 - norma integralmente riprodotta nell'art. 624 del cod. proc. pen. del 1988 - ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame: anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del suo contenuto (Sez.

U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, P.g. in proc.

Agnese, Rv. 186165 - 01).

2.2. Questo orientamento è stato successivamente confermato dalle Sezioni Unite Attinà, le quali hanno precisato che, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute 3all'annullamento parziale (Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01 )• Le Sezioni Unite hanno precisato che la possibilità di applicare l'art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul decisum.

2.3. In epoca più recente, nel solco tracciato dalle decisioni appena indicate, le Sezioni Unite Gialluisi hanno ulteriormente chiarito che, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio (Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01).

Secondo le Sezioni Unite, la portata dell'espressione "parti della sentenza", evocata dall'art. 624 cod. pen. pen. (a norma del quale «se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha l'autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata») «non coincide con quella di capo» e che «la formazione del giudicato parziale ha ad oggetto anche i punti afferenti ad un capo»; sulla base di queste considerazioni, la citata decisione delle Sezioni Unite ha ribadito che «in caso di annullamento parziale, l'autorità di cosa giudicata può essere riconosciuta, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., anche a punti relativi a un capo della sentenza oggetto di annullamento parziale e, segnatamente, a quelli relativi all'affermazione di responsabilità per un fatto-reato (accertamento del fatto e attribuzione dello stesso all'accusato), non legati da connessione essenziale con la parte annullata.

In tal caso, al giudicato progressivo sono associati quali effetti tipici sia limitazioni ai poteri cognitivi e decisori in sede di rinvio, sia la "barriera invalicabile" alla rilevazione di determinate cause di estinzione del reato quale la prescrizione».

Diversamente, secondo la sentenza Gialluisi, «non rientra (...) tra gli effetti ineludibilmente associati al giudicato parziale formatosi solo sull'accertamento del fatto-reato e sulla sua attribuzione all'imputato, l'eseguibilità, anche a determinate condizioni, della pena.

L'eseguibilità richiede, infatti, quale 4presupposto necessario, l'irrevocabilità della sentenza non solo nella parte relativa a tutti i profili del fatto-reato e della relativa affermazione di responsabilità, compresi quelli afferenti alle circostanze, ma anche in quella riguardante la determinazione della pena (presupposto che, naturalmente, si aggiunge all'assenza di vincoli connettivi tra le parti delle decisione non oggetto di annullamento e quelle annullate, assenza in difetto della quale l'irrevocabilità delle prime non può dirsi conseguita» (par. 8.5 ss. della motivazione, in part. p. 21).

3. Le affermazioni di principio enunciate dalle Sezioni Unite, in virtù delle quali, in caso di annullàmento parziale della sentenza riguardanti unicamente punti della decisione impugnata diversi dall'affermazione di responsabilità, in ordine a quest'ultimo punto si forma il giudicato, e la relativa statuizione diviene definitiva, sono pianamente applicabili, per identità di ratio, nel giudizio di rinvio con riferimento al termine previsto dall'art. 344-bis cod. proc. pen., che prevede la disciplina dell'improcedibilità.

4. Tale conclusione trova conferma nella lettera dell'art. 344-bis cod. proc. pen.

Tale norma, introdotta dall'art. 2, comma 2,

I. n. 134 del 2021, si applica, per espressa previsione normativa, ai soli "giudizi" di impugnazione - non, quindi, a tutte le impugnazioni - termine, quello di "giudizio", impiegato dalla citata disposizione per delimitare il suo ambito applicativo, intitola anche il libro VII del vigente codice di rito, e indica il processo di cognizione ordinario.

Nella struttura dell'art. 344- bis cod. proc. pen., accanto al predetto termine, figura anche il termine di "definizione" (cui il giudizio di impugnazione deve essere finalizzato), il quale, a sua volta, evoca l'attitudine della decisione che conclude il "giudizio di impugnazione" alla definitività, che sola può scongiurare il maturare del termine previsto, a pena d'improcedibilità, per il giudizio d'impugnazione, come in precedenza scongiurava, sempre e comunque, quale che fosse la data di commissione del reato, il maturare del termine di prescrizione e, con esso, l'estinzione del reato ex art. 157 cod. pen.

A tale conclusione inducono anche i lavori preparatori della novella, chiari nel delineare l'esistenza - nella prospettiva dei riformatori - di un rapporto di complementarità tra l'ambito di applicazione del nuovo istituto dell'improcedibilità delle impugnazioni e la disciplina dell'estinzione dei reati per prescrizione (poiché il primo, in tutte le proposte discusse dalla "[OSCURATO:PERSONA]", era destinato ad occupare gli spazi sottratti all'operatività dell'altra), oggi normativamente evidenziato, ineludibilmente, dal coordinamento 5sistematico esistente tra il corso della prescrizione, che si arresta tendenzialmente nel momento della definizione del giudizio di cognizione di primo grado, e l'operatività dell'improcedibilità dell'impugnazione, che assume rilievo in relazione alla definizione del giudizio di secondo grado o di cassazione.

Può, pertanto, ritenersi che non vi sia spazio per l'operatività della causa di improcedibilità delle impugnazioni introdotta dall'art. 344-bis cod. proc. pen. in casi nei quali - in difetto di essa - non sarebbe stato comunque possibile ipotizzare l'attitudine della conclusiva decisione a scongiurare il maturare del termine di prescrizione del reato.

5. Una conclusione del genere trova ulteriore e definitiva conferma nel comma 8 dell'art. 344-bis cod. proc. pen., secondo cui, "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello.

In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617".

La specificità del riferimento a "quanto previsto dall'articolo 624" (in evidente relazione ai casi di «annullamento con rinvio della sentenza impugnata» disciplinati dall'art. 623 cod. proc. pen.), e l'espressa previsione che restano fermi l'autorità di cosa giudicata della sentenza impugnata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata (nei casi in cui l'annullamento non sia pronunciato per tutte le disposizioni di essa) e il potere/dovere della Corte di cassazione di dichiarare in dispositivo, quando occorre, "quali parti della sentenza diventano irrevocabili" (cfr., rispettivamente, art. 624, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) confermano che, in sede di rinvio, il termine previsto a pena d'improcedibilità del predetto giudizio non decorre, qualora il punto della decisione impugnata e parzialmente annullata riguardante l'affermazione di responsabilità abbia acquisito autorità di cosa giudicata ex art. 624 cod. proc. pen.; diversamente opinando, infatti, l'incipit del comma 8 rimarrebbe privo di significato.

6. Da tali premesse ermeneutiche, si è enunciato il principio, qui da ribadire, secondo cui, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento parziale, limitato alla statuizione in punto di determinazione della pena o ad altre statuizioni accessorie, non trova applicazione la causa di improcedibilità prevista, per reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020, dall'art. 344-bis cod. proc. pen., ove, in sede di legittimità, sia stata dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 40681 del 03/12/2025, T., Rv. 6288983 - 01; Sez. 2, n. 2714 del 12/11/2025, dep. 2026, Bucalo, Rv. 289140 - 01).

7. In forza delle considerazioni che precedono, il motivo appare perciò infondato.

Come si è anticipato, la sentenza rescindente aveva annullato la pronuncia impugnata, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con conseguente formarsi del giudicato in relazione alla statuizione di penale responsabilità, ciò che impedisce, nel giudizio di rinvio, la decorrenza del termine d'improcedibilità ex art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen. 8.

Al rigetto del ricorso, consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

9. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è fondato il secondo motivo, avente carattere assorbente, proprio sulla scorta delle considerazioni dinanzi espresse.

10. Nei confronti della ricorrente, infatti, la sentenza rescindente aveva annullato la decisione impugnata in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sicché non era divenuta definitiva alcuna statuizione di penale responsabilità, posto che era proprio compito del giudice del rinvio procedere, appunto, alla qualificazione del fatto di reato.

Del resto, questa Corte ha affermato al principio, che il Collegio condivide, secondo cui, nel caso in cui la Corte di cassazione annulli un capo della sentenza di condanna per l'esatta qualificazione giuridica di un fatto-reato, non si forma in relazione a quest'ultimo il "giudicato parziale", poiché questo presuppone la decisione di tutti i punti che costituiscono passaggio obbligato per la completa definizione dell'imputazione, fra i quali è ricompreso anche il profilo della sua configurazione giuridica; ne consegue che il giudice del merito è tenuto a rilevare la prescrizione del reato eventualmente maturata nel corso del giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 8462 del 29/01/2019, Gori, Rv. 276321 - 01).

Si tratta di un principio che, sulla base delle considerazioni dinanzi illustrate, per identità di ratio trova applicazione anche in relazione all'istituto della improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. .

11. Conseguentemente, deve rilevarsi che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 giugno 2025, quindi dopo il 12 aprile 2025, data in cui è decorso il termine massimo di improcedibilità, pari a due anni e 120 giorni, vale 7a dire due anni ex art. 344-bis, comma 1, cod. proc. pen., cui devono aggiungersi 30 giorni ex art. 617, comma 2, cod. proc. pen. e altri 90 giorni ex art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen. 12.

La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza ri P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rradi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio per la posizione .di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta improcedibilità ex art. 344 -bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 4149/2023 del 13 dicembre 2022 - la quale aveva annullato con rinvio la pronuncia della Corte di appello di Roma del 30 novembre 2021 limitatamente al trattamento sanzionatorio quanto al [OSCURATO:PERSONA], e in relazione alla qualificazione giuridica del fatto quanto alla [OSCURATO:PERSONA] -, con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Roma e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Roma, preso atto del concordato intervenuto tra le parti, ha ridotto a un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 7.000 euro di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pena sostituita con la detenzione domiciliare sostitutiva per la stessa durata, e, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 378 cod. pen. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto a due mesi e venti giorni di reclusione la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] applicando i doppi benefici di legge, nel resto confermando la pronuncia impugnata. 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen., laddove la Corte di merito ha omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per superamento del termine massimo del processo, pari a due anni, che è decorso il 13 marzo 2025, mentre la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 giugno 2025. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi, che deducono: 4.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 384 cod. pen., per non aver la Corte di merito, una volta qualificato il fatto ai sensi dell'art. 378 cod. pen., fornito alcuna motivazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 384 cod. pen., come era stato ampiamente argomentato con il terzo motivo di appello; 4.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 344-bis, commi 1 e 8, cod. proc. pen., non essendosi la Corte di appello pronunciata sull'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa con memoria del 30 maggio 2025, posto che, al momento della decisione,2 4era già interamente decorso il termine massimo previsto dall'art. 344-bis, commi 1 e 8, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Per impostare la questione, occorre prendere le mosse dal fenomeno del "giudicato progressivo". 2.1. Come affermato dalle Sezioni Unite sin dal 1990, la sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla Corte di cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella impugnata sentenza e non comprese in quelle annullate, né ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale. Anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni -relative ad un solo imputato e ad un solo capo d'imputazione, perché anche in questa ipotesi ilcr9iudizio 404 esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate irk a queste inscindibilmente connesse. Con il termine "parti della sentenza" l'art. 545 cod. proc. pen. del 1930 - norma integralmente riprodotta nell'art. 624 del cod. proc. pen. del 1988 - ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame: anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del suo contenuto (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, P.g. in proc. Agnese, Rv. 186165 - 01). 2.2. Questo orientamento è stato successivamente confermato dalle Sezioni Unite Attinà, le quali hanno precisato che, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute 3all'annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01 )• Le Sezioni Unite hanno precisato che la possibilità di applicare l'art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul decisum. 2.3. In epoca più recente, nel solco tracciato dalle decisioni appena indicate, le Sezioni Unite Gialluisi hanno ulteriormente chiarito che, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01). Secondo le Sezioni Unite, la portata dell'espressione "parti della sentenza", evocata dall'art. 624 cod. pen. pen. (a norma del quale «se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha l'autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata») «non coincide con quella di capo» e che «la formazione del giudicato parziale ha ad oggetto anche i punti afferenti ad un capo»; sulla base di queste considerazioni, la citata decisione delle Sezioni Unite ha ribadito che «in caso di annullamento parziale, l'autorità di cosa giudicata può essere riconosciuta, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., anche a punti relativi a un capo della sentenza oggetto di annullamento parziale e, segnatamente, a quelli relativi all'affermazione di responsabilità per un fatto-reato (accertamento del fatto e attribuzione dello stesso all'accusato), non legati da connessione essenziale con la parte annullata. In tal caso, al giudicato progressivo sono associati quali effetti tipici sia limitazioni ai poteri cognitivi e decisori in sede di rinvio, sia la "barriera invalicabile" alla rilevazione di determinate cause di estinzione del reato quale la prescrizione». Diversamente, secondo la sentenza Gialluisi, «non rientra (...) tra gli effetti ineludibilmente associati al giudicato parziale formatosi solo sull'accertamento del fatto-reato e sulla sua attribuzione all'imputato, l'eseguibilità, anche a determinate condizioni, della pena. L'eseguibilità richiede, infatti, quale 4presupposto necessario, l'irrevocabilità della sentenza non solo nella parte relativa a tutti i profili del fatto-reato e della relativa affermazione di responsabilità, compresi quelli afferenti alle circostanze, ma anche in quella riguardante la determinazione della pena (presupposto che, naturalmente, si aggiunge all'assenza di vincoli connettivi tra le parti delle decisione non oggetto di annullamento e quelle annullate, assenza in difetto della quale l'irrevocabilità delle prime non può dirsi conseguita» (par. 8.5 ss. della motivazione, in part. p. 21). 3. Le affermazioni di principio enunciate dalle Sezioni Unite, in virtù delle quali, in caso di annullàmento parziale della sentenza riguardanti unicamente punti della decisione impugnata diversi dall'affermazione di responsabilità, in ordine a quest'ultimo punto si forma il giudicato, e la relativa statuizione diviene definitiva, sono pianamente applicabili, per identità di ratio, nel giudizio di rinvio con riferimento al termine previsto dall'art. 344-bis cod. proc. pen., che prevede la disciplina dell'improcedibilità. 4. Tale conclusione trova conferma nella lettera dell'art. 344-bis cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art. 2, comma 2, I. n. 134 del 2021, si applica, per espressa previsione normativa, ai soli "giudizi" di impugnazione - non, quindi, a tutte le impugnazioni - termine, quello di "giudizio", impiegato dalla citata disposizione per delimitare il suo ambito applicativo, intitola anche il libro VII del vigente codice di rito, e indica il processo di cognizione ordinario. Nella struttura dell'art. 344- bis cod. proc. pen., accanto al predetto termine, figura anche il termine di "definizione" (cui il giudizio di impugnazione deve essere finalizzato), il quale, a sua volta, evoca l'attitudine della decisione che conclude il "giudizio di impugnazione" alla definitività, che sola può scongiurare il maturare del termine previsto, a pena d'improcedibilità, per il giudizio d'impugnazione, come in precedenza scongiurava, sempre e comunque, quale che fosse la data di commissione del reato, il maturare del termine di prescrizione e, con esso, l'estinzione del reato ex art. 157 cod. pen. A tale conclusione inducono anche i lavori preparatori della novella, chiari nel delineare l'esistenza - nella prospettiva dei riformatori - di un rapporto di complementarità tra l'ambito di applicazione del nuovo istituto dell'improcedibilità delle impugnazioni e la disciplina dell'estinzione dei reati per prescrizione (poiché il primo, in tutte le proposte discusse dalla "[OSCURATO:PERSONA]", era destinato ad occupare gli spazi sottratti all'operatività dell'altra), oggi normativamente evidenziato, ineludibilmente, dal coordinamento 5sistematico esistente tra il corso della prescrizione, che si arresta tendenzialmente nel momento della definizione del giudizio di cognizione di primo grado, e l'operatività dell'improcedibilità dell'impugnazione, che assume rilievo in relazione alla definizione del giudizio di secondo grado o di cassazione. Può, pertanto, ritenersi che non vi sia spazio per l'operatività della causa di improcedibilità delle impugnazioni introdotta dall'art. 344-bis cod. proc. pen. in casi nei quali - in difetto di essa - non sarebbe stato comunque possibile ipotizzare l'attitudine della conclusiva decisione a scongiurare il maturare del termine di prescrizione del reato. 5. Una conclusione del genere trova ulteriore e definitiva conferma nel comma 8 dell'art. 344-bis cod. proc. pen., secondo cui, "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617". La specificità del riferimento a "quanto previsto dall'articolo 624" (in evidente relazione ai casi di «annullamento con rinvio della sentenza impugnata» disciplinati dall'art. 623 cod. proc. pen.), e l'espressa previsione che restano fermi l'autorità di cosa giudicata della sentenza impugnata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata (nei casi in cui l'annullamento non sia pronunciato per tutte le disposizioni di essa) e il potere/dovere della Corte di cassazione di dichiarare in dispositivo, quando occorre, "quali parti della sentenza diventano irrevocabili" (cfr., rispettivamente, art. 624, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) confermano che, in sede di rinvio, il termine previsto a pena d'improcedibilità del predetto giudizio non decorre, qualora il punto della decisione impugnata e parzialmente annullata riguardante l'affermazione di responsabilità abbia acquisito autorità di cosa giudicata ex art. 624 cod. proc. pen.; diversamente opinando, infatti, l'incipit del comma 8 rimarrebbe privo di significato. 6. Da tali premesse ermeneutiche, si è enunciato il principio, qui da ribadire, secondo cui, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento parziale, limitato alla statuizione in punto di determinazione della pena o ad altre statuizioni accessorie, non trova applicazione la causa di improcedibilità prevista, per reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020, dall'art. 344-bis cod. proc. pen., ove, in sede di legittimità, sia stata dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 40681 del 03/12/2025, T., Rv. 6288983 - 01; Sez. 2, n. 2714 del 12/11/2025, dep. 2026, Bucalo, Rv. 289140 - 01). 7. In forza delle considerazioni che precedono, il motivo appare perciò infondato. Come si è anticipato, la sentenza rescindente aveva annullato la pronuncia impugnata, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con conseguente formarsi del giudicato in relazione alla statuizione di penale responsabilità, ciò che impedisce, nel giudizio di rinvio, la decorrenza del termine d'improcedibilità ex art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen. 8. Al rigetto del ricorso, consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è fondato il secondo motivo, avente carattere assorbente, proprio sulla scorta delle considerazioni dinanzi espresse. 10. Nei confronti della ricorrente, infatti, la sentenza rescindente aveva annullato la decisione impugnata in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sicché non era divenuta definitiva alcuna statuizione di penale responsabilità, posto che era proprio compito del giudice del rinvio procedere, appunto, alla qualificazione del fatto di reato. Del resto, questa Corte ha affermato al principio, che il Collegio condivide, secondo cui, nel caso in cui la Corte di cassazione annulli un capo della sentenza di condanna per l'esatta qualificazione giuridica di un fatto-reato, non si forma in relazione a quest'ultimo il "giudicato parziale", poiché questo presuppone la decisione di tutti i punti che costituiscono passaggio obbligato per la completa definizione dell'imputazione, fra i quali è ricompreso anche il profilo della sua configurazione giuridica; ne consegue che il giudice del merito è tenuto a rilevare la prescrizione del reato eventualmente maturata nel corso del giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 8462 del 29/01/2019, Gori, Rv. 276321 - 01). Si tratta di un principio che, sulla base delle considerazioni dinanzi illustrate, per identità di ratio trova applicazione anche in relazione all'istituto della improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. . 11. Conseguentemente, deve rilevarsi che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 giugno 2025, quindi dopo il 12 aprile 2025, data in cui è decorso il termine massimo di improcedibilità, pari a due anni e 120 giorni, vale 7a dire due anni ex art. 344-bis, comma 1, cod. proc. pen., cui devono aggiungersi 30 giorni ex art. 617, comma 2, cod. proc. pen. e altri 90 giorni ex art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen. 12. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza ri P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17579/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris