Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 21239/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

6 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto nell'interersse di [OSCURATO:PERSONA]Isidoro e la sentenzaimpugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi non superano il vaglio di ammissibilità.1.1.

La Corte distrettuale, lungi dall’ignorarla, ha ritenuta infondata la doglianzadifensiva secondo cui il militare che aveva eseguito il controllo presso l’abitazionedell’imputato non aveva potuto bussare alla finestra.

Al riguardo, ha osservato che leerano state smentite ma confermate dallo stato dei luoghi.

In ogni caso, l’assenzadell’imputato dall’abitazione da dove non poteva allontanarsi - aggiunge la sentenzaimpugnata - era stata confermata dalla circostanza che lo stesso non aveva risposto alcitofono, il cui suono era talmente forte da essere sentito dall’esterno, e dall’assenza didocumentazione idonea a riscontrare la dedotta impossibilità per l'imputato di interrompere ilsonno pur in presenza di ripetute sollecitazioni sonore.1.2.

Il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è interamenteversato in fatto e sollecita apprezzamenti di merito preclusi nel giudizio di legittimità.La sentenza impugnata ha rilevato, in modo logico e coerente, che non eranovalorizzabili in favore dell’imputato elementi postivi ai fini della concessione delle attenuantigeneriche, tenuto conto della sua personalità fortemente negativa.2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto nell'interersse di [OSCURATO:PERSONA]Isidoro e la sentenzaimpugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi non superano il vaglio di ammissibilità.1.1. La Corte distrettuale, lungi dall’ignorarla, ha ritenuta infondata la doglianzadifensiva secondo cui il militare che aveva eseguito il controllo presso l’abitazionedell’imputato non aveva potuto bussare alla finestra. Al riguardo, ha osservato che leerano state smentite ma confermate dallo stato dei luoghi. In ogni caso, l’assenzadell’imputato dall’abitazione da dove non poteva allontanarsi - aggiunge la sentenzaimpugnata - era stata confermata dalla circostanza che lo stesso non aveva risposto alcitofono, il cui suono era talmente forte da essere sentito dall’esterno, e dall’assenza didocumentazione idonea a riscontrare la dedotta impossibilità per l'imputato di interrompere ilsonno pur in presenza di ripetute sollecitazioni sonore.1.2. Il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è interamenteversato in fatto e sollecita apprezzamenti di merito preclusi nel giudizio di legittimità.La sentenza impugnata ha rilevato, in modo logico e coerente, che non eranovalorizzabili in favore dell’imputato elementi postivi ai fini della concessione delle attenuantigeneriche, tenuto conto della sua personalità fortemente negativa.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21239/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris