CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38026/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4k Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 gennaio 2025, con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del 26 maggio 2023, con la quale il Tribunale di Marsala lo aveva condannato, in relazione reato di cui all'art. 81, secondo comma, e 13- bis, comma 6, del d.l. n. 14 del 2017, per non aver ottemperato alle prescrizioni di presentarsi agli uffici di polizia, contenute nel provvedimento che disponeva il DASPO a suo carico; che, con un unico motivo di doglianza, si censurano il vizio di motivazione e l'errata applicazione della legge penale, per la mancata considerazione della testimonianza degli agenti delle forze dell'ordine, secondo cui la condotta di omessa presentazione si era svolta in date diverse da quelle indicate nel capo di imputazione, mentre il giudice di primo grado aveva emesso sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto rispetto ad altri episodi, svoltisi in date diverse; ciò che avrebbe escluso l'abitualità del comportamento dell'imputato, consentendo l'applicazione dell'art. 131-bis cod. peri. Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti; che, il giudice d'appello ha correttamente ritenuto irrilevanti le dichiarazioni degli agenti di Polizia, secondo cui l'odierno imputato non si era presentato in altre date rispetto a quelle per le quali si è ritenuta la sua responsabilità, avendo il giudice di primo grado già escluso la responsabilità dell'appellante per gli episodi relativi a tali date, mentre risultavano acclarate dalle annotazioni di servizio - la cui acquisizione è stata effettuata con il consenso della difesa - le ulteriori condotte di mancata presentazione indicate in sentenza; che, pertanto, del tutto correttamente si sono ritenute la responsabilità penale dell'imputato e l'abitualità della condotta. Tenuto conto che della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 sett