CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 04269/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 18618-2022 proposto da: avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; Ric. 2022 n. 18618 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- -intimato - avverso l'ordinanza n. 21744/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata in data08/07/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal ConsigliereRelatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. è stata richiesta la correzione materiale della sentenza di questa Corte n. 21744 del 2022, che ha accolto il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione nei confronti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - DPL di Genova, decidendo nel merito e liquidando le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità; gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali procuratori e difensori delleparti ricorrenti, hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale di detta sentenza che ha condannato la pubblica amministrazione al pagamento delle spese, omettendo tuttavia di distrarle in favore dei predetti difensori, che ne avevano fatto istanza per entrambi i gradi; non hanno svolto attività difensiva gli intimati; 2.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. in caso di omes sa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc.civ., e non Ric. 2022 n. 18618 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. n. 16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass. SS.UU. n.31033 del 27/11/2019); 2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 21744 del 2022, pubblicata in data 8 luglio 2022, sia corretto aggiungendo «, da distrarsi in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «spese generali al 15%»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213 del 2013); P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corten. 21744 del 2022, pubblicata in data 8 luglio 2022, sia corretto aggiungendo «, da distrarsi in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «spese generali al 15%»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della pr