CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 32139/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28780-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 251, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1976/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/07/2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 28780/2020 Numero sezionale 9520/2021 [OSCURATO:PERSONA]: Numero di raccolta generale 32139/2021Data pubblicazione 05/11/2021 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano di accoglimento dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che, a sua volta, aveva rigettato la domanda del ricorrente di risarcimento per il minor valore di un immobile da lui acquistato dalla Guarneri. 2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 1489 c.c., nonostante il compratore fosse a conoscenza dell’irregolarità urbanistica dell’immobile. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La sentenza è conforme al seguente principio di diritto in materia di compravendita immobiliare: «In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 cod. civ., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto, ed altresì persista il potere repressivo della P.A. (adozione di sanzione pecuniaria o di ordine di demolizione), tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile. In mancanza di tali condizioni, non F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 28780/2020 è possibile riconoscere all'acquirente la facoltà di chiedere la Numero sezionale 9520/2021Numero di raccolta generale 32139/2021 riduzione del prezzo» (Sez. 2, Sent. n. 4786 del 2007). Data pubblicazione 05/11/2021 La ricorrente afferma che il Bruno fosse a conoscenza dell’irregolarità dell’immobile ma la Corte d’Appello ha affermato il contrario e la Guarnieri non indica alcun fatto decisivo oggetto di discussione che la Corte d’Appello ha omesso di valutare. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, stante la mancanza dei presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l