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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 25720/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04BWBAE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la klAY-4-(5,22. sentenza del Tribunale di Milano del í8 diMrittre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui agli aitt. 624 bis e 625, n. 2 cod. pen. 2.

L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine: 1) alla configurabilità del reato consumato e non tentato; 2) alla sussistenza dello stato di necessità o comunque della desistenza dalla azione delittuosa; 3) alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

I primi due motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

Il ricorso si sostanzia in una generica critica alle articolate motivazioni della Corte territoriale, proponendo una mera rilettura dei fatti e delle fonti di prova, inammissibile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha in primis logicamente escluso la configurabilità del tentativo, osservando che era pacificamente emerso come l'imputato si fosse allontanato con il telefono sottratto alla persona offesa, per cui tra l'apprensione del bene e la costante sorveglianza delle vittima si era creata una interruzione temporale durante la quale l'imputato aveva acquistato la signoria del bene sottratto (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 01; Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, Rv. 282969 - (i1).

Inoltre, sempre facendo applicazione del consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, i giudici di merito hanno escluso di un'ipotesi di recesso attivo, posto che, lungi dal porre in essere una contro condotta, l'imputato si era limitato a gettare per terra il telefono vistosi inseguito dai soccorritori.

Invero, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispetii:ivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni ( Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535; Sez. 3 , n. 17518 del 28/11/2018, Rv. 275647 - 01).

Del tutto generica, inoltre, la doglianza circa il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, che non risulta essere stato proposta quale motivo di appello.

Stesse considerazioni si impongono circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ( sul punto, vedasi Sez. 6 - n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118 - 02).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 I Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04BWBAE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la klAY-4-(5,22. sentenza del Tribunale di Milano del í8 diMrittre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui agli aitt. 624 bis e 625, n. 2 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine: 1) alla configurabilità del reato consumato e non tentato; 2) alla sussistenza dello stato di necessità o comunque della desistenza dalla azione delittuosa; 3) alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. Il ricorso si sostanzia in una generica critica alle articolate motivazioni della Corte territoriale, proponendo una mera rilettura dei fatti e delle fonti di prova, inammissibile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha in primis logicamente escluso la configurabilità del tentativo, osservando che era pacificamente emerso come l'imputato si fosse allontanato con il telefono sottratto alla persona offesa, per cui tra l'apprensione del bene e la costante sorveglianza delle vittima si era creata una interruzione temporale durante la quale l'imputato aveva acquistato la signoria del bene sottratto (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 01; Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, Rv. 282969 - (i1). Inoltre, sempre facendo applicazione del consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, i giudici di merito hanno escluso di un'ipotesi di recesso attivo, posto che, lungi dal porre in essere una contro condotta, l'imputato si era limitato a gettare per terra il telefono vistosi inseguito dai soccorritori. Invero, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispetii:ivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni ( Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535; Sez. 3 , n. 17518 del 28/11/2018, Rv. 275647 - 01). Del tutto generica, inoltre, la doglianza circa il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, che non risulta essere stato proposta quale motivo di appello. Stesse considerazioni si impongono circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ( sul punto, vedasi Sez. 6 - n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118 - 02). 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 I Cons
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