CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 34041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1404/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l Veneton. 850/18/ 20 1 4, depositata il 26.05.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 7 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Belluno accoglieva parzialmente i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individuale “P.M. Pubblicità di [OSCURATO:PERSONA]”, contro l’avviso di accertamento , relativo all’anno 2007, per imposte dirette e IVA, ritenendo detraibile l’IVA limitatamente all’importo di € 10.001,72; Oggetto: Tributi–IVA - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, osservando che: -la presenza delle fatture d’acquisto era sufficiente per considerare la relativa IVA detraibile, essendo irrilevante che il contribuente non le avesse registrate nel registro delle fatture d’acquisto; - l’omessa registrazione può essere sanzionata, ma l’IVA versata ai propri fornitori va recuperata; - l’ammontare dell’IVA detraibile è quello indicato dal primo giudice, non essendo stato contestato; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente de duce la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 19 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, 17, 18 n. 1 lett. d) e 22, nn. 2 e 4 della direttiva n. 388/1977/CE, 167, 242 e 250 della direttiva n. 112/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR errato nel riconoscereil diritto del Polla di detrarre l’IVA relativa agli acquisti da lui effettuati presso i propri fornitori, sebbene il predetto contribuenteavesse omesso di istituire i registri IVA e di annotarvi le fatture diacquisto; -la censura è infondata; - la giurisprudenza unionale ha più volte puntualizzato che "il principio fondamentale di neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi" e che "l'Amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta, condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto medesimo", in quanto "i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione di tale diritto, quali previsti dall'art. 17 della Sesta Direttiva" ( ex multis , Corte Giust., 11 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] ; più recentemente, Corte Giust., 15 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]; Corte Giust, 15 settembre 2016, Senatex); - la regola della prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali trova un limitesolo in due casi: il primo ricorre quando l’inosservanza di alcuni requisiti formali abbia prodotto l’effetto di impedire l’acquisizione della prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, mentre il secondo si configura quando il soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale (Corte Giust., 17 ottobre 2019, C-653/18, Unitel sp. z .o.o. ; Corte Giust, 28 luglio 2016, C-332/15, [OSCURATO:PERSONA]); - anche questa Corte ha ripetutamente precisato che, per il principio di neutralità dell’IVA, pur in presenza di violazioni degliobblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramenteformali, sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gliobblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di effettuare gliobblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita laprova certa del rispetto dei requisitisostanziali (ex multis, Cass. n. 143 del 5/01/2022); - i giudici di appello hanno riscontrato , nella specie, che i requisiti sostanziali erano stati rispettati, escludendo, sia pure implicitamente, che l’inosservanza degli obblighi formali avesse pregiudicato la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali o che vi fosse un intento evasivo o di frode, tanto che nulla è stato allegato sul punto dall’Agenzia ricorrente che ha, anzi,riconosciuto, ai fini delle imposte dirette, la deducibilità dei costi documentati dalle fatture non registrate; -in conclusione, il ricorso va rigettato; - nulla va disposto sulle spese essendo il contribuente rimasto intimato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]