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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06094/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla prova del concorso dell'imputato è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in presenza di argomentazioni non illogiche, men che mai manifestamente tali, essendo stata ritenuta inverosimile la tesi difensiva secondo la quale l'imputato aveva dato un passaggio ad uno straniero che, al momento del controllo di Polizia, si era disfatto della droga che incautamente l'imputato aveva messo in tasca: l'apprezzamento dei giudici di merito non è suscettibile di censura, perché manifestamente illogico, e, inoltre, il reperimento nell'abitazione dell'imputato di un bilancino di precisione ne avalla la tenuta sul piano logico.

Né sono suscettibili di censura in questa sede le argomentazioni spese nella sentenza impugnata per denegare, richiamando i precedenti dell'imputato, le circostanze attenuanti generiche: si tratta, infatti, di valutazione riconducibile a mal:eria ampiamente discrezionale nella quale hanno assunto rilevanza aspetti della personalità dell'imputato che la difesa contrasta con argomentazioni meramente evocative di un comportamento collaborativo, che la sentenza impugnata ha ragionevolmente escluso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla prova del concorso dell'imputato è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in presenza di argomentazioni non illogiche, men che mai manifestamente tali, essendo stata ritenuta inverosimile la tesi difensiva secondo la quale l'imputato aveva dato un passaggio ad uno straniero che, al momento del controllo di Polizia, si era disfatto della droga che incautamente l'imputato aveva messo in tasca: l'apprezzamento dei giudici di merito non è suscettibile di censura, perché manifestamente illogico, e, inoltre, il reperimento nell'abitazione dell'imputato di un bilancino di precisione ne avalla la tenuta sul piano logico. Né sono suscettibili di censura in questa sede le argomentazioni spese nella sentenza impugnata per denegare, richiamando i precedenti dell'imputato, le circostanze attenuanti generiche: si tratta, infatti, di valutazione riconducibile a mal:eria ampiamente discrezionale nella quale hanno assunto rilevanza aspetti della personalità dell'imputato che la difesa contrasta con argomentazioni meramente evocative di un comportamento collaborativo, che la sentenza impugnata ha ragionevolmente escluso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il P