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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38102/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 04/05/2021 della corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R.

Seccia, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca per equivalente e il rigetto nel resto dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore degli imputati, aw.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale dell'aw.to [OSCURATO:PERSONA] per Aulisio e Ardito che ha chiesto raccoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 4 maggio 2021, la corte di appello di Trieste riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Udine del 14 marzo 2019 applicava a ciascuno degli imputati il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza suindicata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il rispettivo difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando i primi due, due motivi di impugnazione, e la terza quattro motivi di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deducono vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza dei reati ex artt. 2 e 8 del Dlgs. 74/2000.

I giudici avrebbero valorizzato meri indizi, gravi e concordanti.

Ma non precisi secondo la stessa Corte di appello.

Sarebbero stati illogicamente valorizzati indizi che invece il Gip avrebbe ritenuto inidonei a dimostrare il fumus dei reati.

Sarebbe stato anche violato il divieto di utilizzare nel processo penale presunzioni legali tipiche della giurisdizione tributaria.

La corte avrebbe svolto un ragionamento deduttivo governato da presunzioni assolute riconducibili al solo diritto tributario.

In concreto poi, sarebbe stato trascurato dalla corte, nella sua valutazione, l'intervenuto accordo transattivo, mentre chiara e lineare sarebbe stata la giustificazione fornita dall'Ausilio sulle ragioni per cui aveva continuato a realizzare le sue prestazioni nonostante la relativa anti-economicità, in ragione della fiducia in futuri pagamenti e del timore, agendo diversamente, di perdere il cliente, non avendo altresì capacità di sopportare un contenzioso legale.

Si aggiunge l'assenza di prove dei reati ex artt. 2 e 8 contestati e si osserva che non sarebbe stata analizzata la posizione del beneficiario finale della ritenuta condotta di frode fiscale (la [OSCURATO:SOCIETA] nei cui confronti erano emesse le fatture finali da parte di Ardito tramite Ausilio).

Eventuali verifiche avrebbero riscontrato l'esatto pagamento delle fatture da parte del fruitore finale Sarebbe poi fondato su dati presuntivi inammissibili calcolo effettivo della imposta evasa.

4. Con il secondo motivo rappresentano vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla confisca per equivalente del profitto dei reati.

La corte di appello non avrebbe illustrato metodologia e modalità con cui si sarebbe provveduto alla determinazione del profitto confiscabile.

Non sarebbero stati valutati al riguardo gli assunti difensivi e non sarebbe stata fatta valutazione in ordine all'effettivo beneficio fiscale, posto che le fatture false in dichiarazione, che non generino un credito Iva mai rimborsato e mai compensato non consentirebbero la confisca, risultando assente il profitto del reato.

5. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo all'art. 2 del Dlgs. 74/2000.

Si sostiene la effettività delle prestazioni sottostanti alle fatture di cui al capo di imputazione riguardante la ricorrente, nonostante le prestazioni non fossero conformi alle previsioni contrattuali non avendo l'Ausilio redatto report come previsto sul piano contrattuale Con conseguente illogicità della motivazione.

I giudici inoltre non avrebbero valutato i rilievi proposti in sede di gravame.

Si aggiunge che non sussisterebbe alcuna contraddizione tra le dichiarazioni della ricorrente e quelle dell'Ausilio atteso che entrambi hanno affermato che la consegna delle pratiche avveniva a mani.

Sarebbe poi erronea l'affermazione per cui le dichiarazioni degli imputati rese in interrogatorio non sarebbero utilizzabili in sede di rito abbreviato.

Quanto agli indizi valorizzati dalla corte in senso accusatorio, si tratterebbe di elementi privi di consistenza probatoria, a partire dalla evidenziata genericità della causa delle fatture, atteso che sarebbe adeguato il riferimento a "recuperi effettuati per vostro conto" siccome correlato al contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. dall'Aulisio.

Tale così da individuare l'attività fatturata.

Quanto al mancato rinvenimento della documentazione di riferimento presso le sedi delle ditte, esso sarebbe giustificato da ragioni di privacy che imponevano la distruzione dei documenti.

L'omesso pagamento poi in favore dell'Ausilio, scaturirebbe da suoi inadempimenti come riconosciuto da atto di transazione, apoditticamente definito dai giudici come anomalo in assenza della indicazione delle ragioni per cui esso non sarebbe meritevole di tutela giuridica.

6. Con il secondo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 42 43 e 2 del Dlgs. 74/2000, Sarebbe censurabile la decisione in tema di elemento soggettivo del reato, non prendendosi in considerazione il dato della lontananza fisica tra la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. e il luogo di residenza dell'Ausilio, con distanza di circa 400 km.

In ragione di tale circostanza la ricorrente non avrebbe potuto verificare elementi obiettivi in base ai quali ritenere che fosse in atto un meccanismo fraudolento.

Parimenti non sarebbe stata considerata la circostanza per cui la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe sempre negli anni operato diligentemente.

Mancherebbe poi il dolo specifico, incompatibile con il dolo eventuale.

In sintesi quindi l'imputata non poteva avere alcuna certezza in sede di redazione della dichiarazione, circa la natura inesistente delle operazioni di cui alle fatture emesse dall'Ausilio.

7. Con il terzo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma i lett. b) e c) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca.

Posto che in primo grado non si sarebbero illustrati i criteri seguiti nella determinazione dell'ammontare vincolato, e a fronte dell'appello sul punto proposto, la corte di appello sarebbe incorsa in una motivazione apodittica, ricorrendo ad una motivazione per relationem

8. Con il quarto motivo rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla applicazione della confisca.

Sarebbe comunque mancata in tema di confisca l'adozione di una motivazione che indichi gli atti da cui si sarebbero ricavati gli elementi a supporto della somma da confiscare.

Ciò impedirebbe un controllo sulla rispondenza dell'importo della confisca rispetto a quanto per legge dovrebbe costituire oggetto della misura ablativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Ardito è manifestamente infondato.

Al di là del mancato riferimento esplicito, da parte dei giudici di merito, quanto agli indizi da essi valorizzati, alla caratteristica di "precisione" dei medesimi, oltre che a quella, espressamente citata, inerenti la gravità e concordanza, ciò che rileva è la sostanziale congruità del procedimento ricostruttivo della fattispecie, ancorchè operata attraverso indizi.

La quale, invero, sussiste, a fronte di plurimi elementi, evidenziati e coerentemente illustrati nel quadro di un prospetto unitario che appare condurre, con motivazione immune da vizi, alla configurazione dei reati contestati.

Ed invero, la valorizzazione della sussistenza di causali generiche delle fatture, non solo rispetto alle specifiche prestazioni di riferimento ma anche ai profili temporali delle prestazioni stesse, la rilevazione di contratti di collaborazione altrettanto indeterminati con riguardo alla determinazione dei compensi dovuti, l'assenza di documenti di riferimento in ordine alle prestazioni assunte come svolte, la ragionata considerazione e valutazione dei ridotti importi pagati all'Aulisio e la persistenza dell'apparente attività del medesimo, nonostante tali ultime circostanze, con ragionevole illustrazione della inverosimiglianza della giustificazione al riguardo fornita dall'imputato, la descrizione, altresì, delle anomalie rinvenute in ordine agli accordi transattivi sopraggiunti, la rilevazione, rispetto a files forniti dalla difesa, della mancata indicazione in essi dell'Aulisio ovvero della loro correzione dopo l'avvio delle indagini e, ancora, l'inverosimiglianza, motivata, dei valori di fatturato dell'Aulisio, oltre che delle spiegazioni fornite dagli imputati, costituiscono plurimi elementi coerentemente convergenti in senso accusatorio; rispetto ai quali, le contrapposte considerazioni sulla loro portata propongono una lettura che non supporta i vizi dedotti, anche alla luce del noto principio per cui, con riguardo ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

Tanto più che il quadro accusatorio ricostruito in sede di merito si arricchisce sia della ragionata e coerente valutazione - da parte della corte di appello - delle dichiarazioni rese dagli imputati, di cui in maniera immune da vizi si illustra la presenza di incongruenze che contribuiscono a rafforzare il quadro accusatorio., sia della sottolineatura degli esiti della indagine svolta dalla Guardia di Finanza sui documenti prodotti dalla difesa (cfr. pag. 16/17 della sentenza impugnata), deponenti a favore dell'appurata responsabilità.

In tale contesto, è manifestamente infondata anche la tesi del ricorso a mere presunzioni tributarie.

In proposito, va premesso, con riguardo alla valenza in sede penale delle presunzioni tributarie, che questa Corte ha ritenuto le stesse inutilizzabili in base al principio secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013 - dep. 13/02/2013, Piccolo, Rv. 254852).

Tanto precisato, nel caso in esame, tuttavia, da una parte, emerge la valutazione critica di plurimi elementi convergenti in senso accusatorio, dall'altra, non è dato rinvenire specifici profili inerenti presunzioni tributarie utilizzate nel ragionamento probatorio in esame, come tali previste per legge, tanto più che - e ciò incide pure sulla necessaria specificità che devono avere i motivi di impugnazione - i ricorrenti non ne indicano e illustrano alcuna.

Del tutto generico e assertivo è il riferimento poi, alla rilevanza della posizione della [OSCURATO:SOCIETA] e alla sussistenza di prove al riguardo; peraltro poco pertinente rispetto alle specifiche fatture contestate e riguardanti gli imputati.

Infondato è il secondo motivo.

Rispetto al motivo di gravame inerente la carenza di motivazione della quantificazione del profitto soggetto a confisca, per cui "dall'esame delle motivazioni della sentenza, non risulta, (...) minimamente indicata né la modalità, né la metodologia con cui il GUP ha provveduto alla corretta determinazione del quantum del profitto da reato legittimamente confiscabile", la corte dì appello ha fornito puntuale risposta nel precisare che il profitto individuato come sottoponibile a confisca corrisponde alla imposta evasa, in linea del resto con il principio secondo il quale il profitto dei reati tributari, in ragione delle specifiche caratteristiche di detti delitti, è peculiarmente caratterizzato dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale a seguito del mancato pagamento d'imposta (tra le tante, Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017 Rv. 270429 - 01 in motivazione, Sez.3, n. 9578 del 17/01/2013, dep. 28/02/2013, Rv. 254748).

Rispetto alla avvenuta indicazione del criterio seguito, quale quello del riferimento all'imposta evasa, emerge la sussumibilità, in sede difensiva, di tale parametro, per l'eventuale controllo del relativo calcolo, senza alcun pregiudizio, quindi, del diritto di difesa.

Per cui altro è il tema, che in tal modo deve essere posto a carico della parte interessata, della verifica della correttezza del calcolo del profitto come quantificato dai giudici, non proposto in sede di appello, altro quello della determinazione del profitto confiscabile, assolto e motivato dai giudici.

Quanto alla critica per cui non sarebbe stata fatta valutazione in ordine all'effettivo beneficio fiscale, posto che le fatture false in dichiarazione, che non generino un credito Iva mai rimborsato e mai compensato non consentirebbero la confisca, risultando così assente il profitto del reato, si tratta di rilievo non solo generico, siccome non calato nel caso concreto con apposita specificazione di tale profilo, ma anche da ritenersi nuovo, atteso che non è riportato nel riepilogo operato dalla corte di appello circa i motivi di gravame, senza che ciò abbia generato alcuna contestazione.

Al riguardo si rammenta che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli).

2. Il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile alla luce delle considerazioni formulate riguardo al primo motivo dedotto dagli altri due imputati, cui si rinvia.

E' sufficiente in proposito aggiungere, quanto alla obiezione per cui non sussisterebbe alcuna contraddizione tra le dichiarazioni della ricorrente e quelle dell'Ausilio, atteso che entrambi hanno affermato che la consegna delle pratiche avveniva a mani, che la divergenza descrittiva in parola, oltre a inserirsi in un più ampio discorso generale volto a evidenziare come gli stessi coimputati non fossero riusciti a fornire una ricostruzione univoca, attiene non solo al tema delle modalità di consegna delle pratiche, ma anche a quello della indicazione dei luoghi e circostanze delle consegne: indicazione effettuata dall'Ausilio e non riferita, invece, dalla ricorrente.

Si tratta comunque, di questione marginale, che nel quadro dei plurimi dati valorizzati, non pregiudica la validità della ricostruzione accusatoria.

3. Il secondo motivo, relativo al profilo dell'elemento soggettivo del reato, appare fondato, atteso che a fronte della rappresentazione, con atto di gravame, anche della assenza del dolo del reato quanto al fine di evadere le imposte, i giudici di appello si sono solo soffermati sul tema della falsità delle fatture utilizzate.4.

Il fondamento del secondo motivo rende pleonastico per la posizione della Brescia, l'esame degli altri due ultimi motivi proposti.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'elemento soggettivo del reato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Trieste.

Con rigetto nel resto del ricorso.

E che vadano rigettati i ricorsi degli altri due imputati con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo d) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 04/05/2021 della corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca per equivalente e il rigetto nel resto dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore degli imputati, aw.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale dell'aw.to [OSCURATO:PERSONA] per Aulisio e Ardito che ha chiesto raccoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 4 maggio 2021, la corte di appello di Trieste riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Udine del 14 marzo 2019 applicava a ciascuno degli imputati il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza suindicata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il rispettivo difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando i primi due, due motivi di impugnazione, e la terza quattro motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deducono vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza dei reati ex artt. 2 e 8 del Dlgs. 74/2000. I giudici avrebbero valorizzato meri indizi, gravi e concordanti. Ma non precisi secondo la stessa Corte di appello. Sarebbero stati illogicamente valorizzati indizi che invece il Gip avrebbe ritenuto inidonei a dimostrare il fumus dei reati. Sarebbe stato anche violato il divieto di utilizzare nel processo penale presunzioni legali tipiche della giurisdizione tributaria. La corte avrebbe svolto un ragionamento deduttivo governato da presunzioni assolute riconducibili al solo diritto tributario. In concreto poi, sarebbe stato trascurato dalla corte, nella sua valutazione, l'intervenuto accordo transattivo, mentre chiara e lineare sarebbe stata la giustificazione fornita dall'Ausilio sulle ragioni per cui aveva continuato a realizzare le sue prestazioni nonostante la relativa anti-economicità, in ragione della fiducia in futuri pagamenti e del timore, agendo diversamente, di perdere il cliente, non avendo altresì capacità di sopportare un contenzioso legale. Si aggiunge l'assenza di prove dei reati ex artt. 2 e 8 contestati e si osserva che non sarebbe stata analizzata la posizione del beneficiario finale della ritenuta condotta di frode fiscale (la [OSCURATO:SOCIETA] nei cui confronti erano emesse le fatture finali da parte di Ardito tramite Ausilio). Eventuali verifiche avrebbero riscontrato l'esatto pagamento delle fatture da parte del fruitore finale Sarebbe poi fondato su dati presuntivi inammissibili calcolo effettivo della imposta evasa. 4. Con il secondo motivo rappresentano vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla confisca per equivalente del profitto dei reati. La corte di appello non avrebbe illustrato metodologia e modalità con cui si sarebbe provveduto alla determinazione del profitto confiscabile. Non sarebbero stati valutati al riguardo gli assunti difensivi e non sarebbe stata fatta valutazione in ordine all'effettivo beneficio fiscale, posto che le fatture false in dichiarazione, che non generino un credito Iva mai rimborsato e mai compensato non consentirebbero la confisca, risultando assente il profitto del reato. 5. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo all'art. 2 del Dlgs. 74/2000. Si sostiene la effettività delle prestazioni sottostanti alle fatture di cui al capo di imputazione riguardante la ricorrente, nonostante le prestazioni non fossero conformi alle previsioni contrattuali non avendo l'Ausilio redatto report come previsto sul piano contrattuale Con conseguente illogicità della motivazione. I giudici inoltre non avrebbero valutato i rilievi proposti in sede di gravame. Si aggiunge che non sussisterebbe alcuna contraddizione tra le dichiarazioni della ricorrente e quelle dell'Ausilio atteso che entrambi hanno affermato che la consegna delle pratiche avveniva a mani. Sarebbe poi erronea l'affermazione per cui le dichiarazioni degli imputati rese in interrogatorio non sarebbero utilizzabili in sede di rito abbreviato. Quanto agli indizi valorizzati dalla corte in senso accusatorio, si tratterebbe di elementi privi di consistenza probatoria, a partire dalla evidenziata genericità della causa delle fatture, atteso che sarebbe adeguato il riferimento a "recuperi effettuati per vostro conto" siccome correlato al contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. dall'Aulisio. Tale così da individuare l'attività fatturata. Quanto al mancato rinvenimento della documentazione di riferimento presso le sedi delle ditte, esso sarebbe giustificato da ragioni di privacy che imponevano la distruzione dei documenti. L'omesso pagamento poi in favore dell'Ausilio, scaturirebbe da suoi inadempimenti come riconosciuto da atto di transazione, apoditticamente definito dai giudici come anomalo in assenza della indicazione delle ragioni per cui esso non sarebbe meritevole di tutela giuridica. 6. Con il secondo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 42 43 e 2 del Dlgs. 74/2000, Sarebbe censurabile la decisione in tema di elemento soggettivo del reato, non prendendosi in considerazione il dato della lontananza fisica tra la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. e il luogo di residenza dell'Ausilio, con distanza di circa 400 km. In ragione di tale circostanza la ricorrente non avrebbe potuto verificare elementi obiettivi in base ai quali ritenere che fosse in atto un meccanismo fraudolento. Parimenti non sarebbe stata considerata la circostanza per cui la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe sempre negli anni operato diligentemente. Mancherebbe poi il dolo specifico, incompatibile con il dolo eventuale. In sintesi quindi l'imputata non poteva avere alcuna certezza in sede di redazione della dichiarazione, circa la natura inesistente delle operazioni di cui alle fatture emesse dall'Ausilio. 7. Con il terzo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma i lett. b) e c) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca. Posto che in primo grado non si sarebbero illustrati i criteri seguiti nella determinazione dell'ammontare vincolato, e a fronte dell'appello sul punto proposto, la corte di appello sarebbe incorsa in una motivazione apodittica, ricorrendo ad una motivazione per relationem 8. Con il quarto motivo rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla applicazione della confisca. Sarebbe comunque mancata in tema di confisca l'adozione di una motivazione che indichi gli atti da cui si sarebbero ricavati gli elementi a supporto della somma da confiscare. Ciò impedirebbe un controllo sulla rispondenza dell'importo della confisca rispetto a quanto per legge dovrebbe costituire oggetto della misura ablativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Ardito è manifestamente infondato. Al di là del mancato riferimento esplicito, da parte dei giudici di merito, quanto agli indizi da essi valorizzati, alla caratteristica di "precisione" dei medesimi, oltre che a quella, espressamente citata, inerenti la gravità e concordanza, ciò che rileva è la sostanziale congruità del procedimento ricostruttivo della fattispecie, ancorchè operata attraverso indizi. La quale, invero, sussiste, a fronte di plurimi elementi, evidenziati e coerentemente illustrati nel quadro di un prospetto unitario che appare condurre, con motivazione immune da vizi, alla configurazione dei reati contestati. Ed invero, la valorizzazione della sussistenza di causali generiche delle fatture, non solo rispetto alle specifiche prestazioni di riferimento ma anche ai profili temporali delle prestazioni stesse, la rilevazione di contratti di collaborazione altrettanto indeterminati con riguardo alla determinazione dei compensi dovuti, l'assenza di documenti di riferimento in ordine alle prestazioni assunte come svolte, la ragionata considerazione e valutazione dei ridotti importi pagati all'Aulisio e la persistenza dell'apparente attività del medesimo, nonostante tali ultime circostanze, con ragionevole illustrazione della inverosimiglianza della giustificazione al riguardo fornita dall'imputato, la descrizione, altresì, delle anomalie rinvenute in ordine agli accordi transattivi sopraggiunti, la rilevazione, rispetto a files forniti dalla difesa, della mancata indicazione in essi dell'Aulisio ovvero della loro correzione dopo l'avvio delle indagini e, ancora, l'inverosimiglianza, motivata, dei valori di fatturato dell'Aulisio, oltre che delle spiegazioni fornite dagli imputati, costituiscono plurimi elementi coerentemente convergenti in senso accusatorio; rispetto ai quali, le contrapposte considerazioni sulla loro portata propongono una lettura che non supporta i vizi dedotti, anche alla luce del noto principio per cui, con riguardo ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Tanto più che il quadro accusatorio ricostruito in sede di merito si arricchisce sia della ragionata e coerente valutazione - da parte della corte di appello - delle dichiarazioni rese dagli imputati, di cui in maniera immune da vizi si illustra la presenza di incongruenze che contribuiscono a rafforzare il quadro accusatorio., sia della sottolineatura degli esiti della indagine svolta dalla Guardia di Finanza sui documenti prodotti dalla difesa (cfr. pag. 16/17 della sentenza impugnata), deponenti a favore dell'appurata responsabilità. In tale contesto, è manifestamente infondata anche la tesi del ricorso a mere presunzioni tributarie. In proposito, va premesso, con riguardo alla valenza in sede penale delle presunzioni tributarie, che questa Corte ha ritenuto le stesse inutilizzabili in base al principio secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013 - dep. 13/02/2013, Piccolo, Rv. 254852). Tanto precisato, nel caso in esame, tuttavia, da una parte, emerge la valutazione critica di plurimi elementi convergenti in senso accusatorio, dall'altra, non è dato rinvenire specifici profili inerenti presunzioni tributarie utilizzate nel ragionamento probatorio in esame, come tali previste per legge, tanto più che - e ciò incide pure sulla necessaria specificità che devono avere i motivi di impugnazione - i ricorrenti non ne indicano e illustrano alcuna. Del tutto generico e assertivo è il riferimento poi, alla rilevanza della posizione della [OSCURATO:SOCIETA] e alla sussistenza di prove al riguardo; peraltro poco pertinente rispetto alle specifiche fatture contestate e riguardanti gli imputati. Infondato è il secondo motivo. Rispetto al motivo di gravame inerente la carenza di motivazione della quantificazione del profitto soggetto a confisca, per cui "dall'esame delle motivazioni della sentenza, non risulta, (...) minimamente indicata né la modalità, né la metodologia con cui il GUP ha provveduto alla corretta determinazione del quantum del profitto da reato legittimamente confiscabile", la corte dì appello ha fornito puntuale risposta nel precisare che il profitto individuato come sottoponibile a confisca corrisponde alla imposta evasa, in linea del resto con il principio secondo il quale il profitto dei reati tributari, in ragione delle specifiche caratteristiche di detti delitti, è peculiarmente caratterizzato dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale a seguito del mancato pagamento d'imposta (tra le tante, Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017 Rv. 270429 - 01 in motivazione, Sez.3, n. 9578 del 17/01/2013, dep. 28/02/2013, Rv. 254748). Rispetto alla avvenuta indicazione del criterio seguito, quale quello del riferimento all'imposta evasa, emerge la sussumibilità, in sede difensiva, di tale parametro, per l'eventuale controllo del relativo calcolo, senza alcun pregiudizio, quindi, del diritto di difesa. Per cui altro è il tema, che in tal modo deve essere posto a carico della parte interessata, della verifica della correttezza del calcolo del profitto come quantificato dai giudici, non proposto in sede di appello, altro quello della determinazione del profitto confiscabile, assolto e motivato dai giudici. Quanto alla critica per cui non sarebbe stata fatta valutazione in ordine all'effettivo beneficio fiscale, posto che le fatture false in dichiarazione, che non generino un credito Iva mai rimborsato e mai compensato non consentirebbero la confisca, risultando così assente il profitto del reato, si tratta di rilievo non solo generico, siccome non calato nel caso concreto con apposita specificazione di tale profilo, ma anche da ritenersi nuovo, atteso che non è riportato nel riepilogo operato dalla corte di appello circa i motivi di gravame, senza che ciò abbia generato alcuna contestazione. Al riguardo si rammenta che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli). 2. Il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile alla luce delle considerazioni formulate riguardo al primo motivo dedotto dagli altri due imputati, cui si rinvia. E' sufficiente in proposito aggiungere, quanto alla obiezione per cui non sussisterebbe alcuna contraddizione tra le dichiarazioni della ricorrente e quelle dell'Ausilio, atteso che entrambi hanno affermato che la consegna delle pratiche avveniva a mani, che la divergenza descrittiva in parola, oltre a inserirsi in un più ampio discorso generale volto a evidenziare come gli stessi coimputati non fossero riusciti a fornire una ricostruzione univoca, attiene non solo al tema delle modalità di consegna delle pratiche, ma anche a quello della indicazione dei luoghi e circostanze delle consegne: indicazione effettuata dall'Ausilio e non riferita, invece, dalla ricorrente. Si tratta comunque, di questione marginale, che nel quadro dei plurimi dati valorizzati, non pregiudica la validità della ricostruzione accusatoria. 3. Il secondo motivo, relativo al profilo dell'elemento soggettivo del reato, appare fondato, atteso che a fronte della rappresentazione, con atto di gravame, anche della assenza del dolo del reato quanto al fine di evadere le imposte, i giudici di appello si sono solo soffermati sul tema della falsità delle fatture utilizzate.4. Il fondamento del secondo motivo rende pleonastico per la posizione della Brescia, l'esame degli altri due ultimi motivi proposti. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'elemento soggettivo del reato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Trieste. Con rigetto nel resto del ricorso. E che vadano rigettati i ricorsi degli altri due imputati con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo d) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione de
Sentenza Cassazione n. 38102/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris