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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 11548/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13109-2017 proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13109/2017 Cron.

Rep.

Ud. 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1007/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/11/2016 R.G.N. 1080/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA]

1. con la s entenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Bologna, con motivazione invero criptica, ha ritenuto essersi formato il giudicato interno sull’attività commerciale svolta dalla società attuale intimata, e tratto, dalla efficacia generale dell’inquadramento, la legittimazione passiva dell’INAIL a contrastare la pretesa della società;

2. avverso la sentenza ricorre l’INAIL, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].;

3. con il primo motivo di ricorso, rubricato per violazione di legge, si censura, in sostanza, la motivazione apparente nella quale è incorsa la Corte di merito, e la censura è meritevole di accoglimento;

4. la motivazione della sentenza impugnata si dipana, invero, con un argomentare meramente apparente;

5. il percorso argomentativo non consente in alcun modo di cogliere il fondamento della decisione adottata e presenta quelle lacune e quelle insanabili contraddittorietà che, sole, rendono la motivazione un mero simulacro, censurabile in questa sede per violazione del minimo costituzionale prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (v., per tutte, Cass.,Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054 e numerosissime successive conformi);

6. rimane assorbita l’ulteriore censura svolta con il secondo mezzo d‘impugnazione;

7. la sentenza va, pertanto, cassata per nuovo esame del gravame, con rinvio alla stessa Corte di merito, senza vincolo di diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, anche per la regolazione delle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13109-2017 proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13109/2017 Cron. Rep. Ud. 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1007/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/11/2016 R.G.N. 1080/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] 1. con la s entenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Bologna, con motivazione invero criptica, ha ritenuto essersi formato il giudicato interno sull’attività commerciale svolta dalla società attuale intimata, e tratto, dalla efficacia generale dell’inquadramento, la legittimazione passiva dell’INAIL a contrastare la pretesa della società; 2. avverso la sentenza ricorre l’INAIL, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; 3. con il primo motivo di ricorso, rubricato per violazione di legge, si censura, in sostanza, la motivazione apparente nella quale è incorsa la Corte di merito, e la censura è meritevole di accoglimento; 4. la motivazione della sentenza impugnata si dipana, invero, con un argomentare meramente apparente; 5. il percorso argomentativo non consente in alcun modo di cogliere il fondamento della decisione adottata e presenta quelle lacune e quelle insanabili contraddittorietà che, sole, rendono la motivazione un mero simulacro, censurabile in questa sede per violazione del minimo costituzionale prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (v., per tutte, Cass.,Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054 e numerosissime successive conformi); 6. rimane assorbita l’ulteriore censura svolta con il secondo mezzo d‘impugnazione; 7. la sentenza va, pertanto, cassata per nuovo esame del gravame, con rinvio alla stessa Corte di merito, senza vincolo di diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, anche per la regolazione delle spese del giudizio di
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