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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47585/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, comma 1 e 577 n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 e n. 5 cod. pen.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurazione degli elementi costitutivi del reato di cui in imputazione, è indeducibile in quanto generico, ossia fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); il motivo, altresì, è inammissibile perché formulato secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità, costituite da mere doglianze in punto di fatto, rivalutative di prove logicamente poste alla base del provvedimento impugnato;

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione in base al disposto degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen., essendo decorsi, alla data di deposito della sentenza di secondo grado, più di sette anni e mezzo dalla data del commesso reato, è manifestamente infondato poiché non tiene conto dei molteplici periodi di sospensione della prescrizione, indicati anche nella sentenza di primo grado, che posticipano la prescrizione del reato a data successiva sia al deposito della sentenza impugnata che alla proposizione del ricorso per Cassazione.

Come noto, l'inammissibilità del ricorso proposto in sede di legittimità, poi, preclude la declaratoria di prescrizione (cfr., da ultimo, Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motivazione, che richiama la teoria di sentenze delle Sezioni Unite in tema).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, comma 1 e 577 n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 e n. 5 cod. pen.; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurazione degli elementi costitutivi del reato di cui in imputazione, è indeducibile in quanto generico, ossia fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); il motivo, altresì, è inammissibile perché formulato secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità, costituite da mere doglianze in punto di fatto, rivalutative di prove logicamente poste alla base del provvedimento impugnato; 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione in base al disposto degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen., essendo decorsi, alla data di deposito della sentenza di secondo grado, più di sette anni e mezzo dalla data del commesso reato, è manifestamente infondato poiché non tiene conto dei molteplici periodi di sospensione della prescrizione, indicati anche nella sentenza di primo grado, che posticipano la prescrizione del reato a data successiva sia al deposito della sentenza impugnata che alla proposizione del ricorso per Cassazione. Come noto, l'inammissibilità del ricorso proposto in sede di legittimità, poi, preclude la declaratoria di prescrizione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motivazione, che richiama la teoria di sentenze delle Sezioni Unite in tema). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 47585/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris