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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 agosto 1968

Cassazione n. 07553/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1968 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per plurimi episodi di peculato - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono inammissibili e comunque manifestamente infondati.

In primo luogo, rileva il Collegio che le conclusioni del ricorso (pag. 11) sono riferite a sentenza della Corte di appello di Torino ("n. 172/2019 emessa nel proc. n. 2480/2017 RGNR dalla Sezione Terza penale il 14 gennaio 2022, depositata il 19 gennaio 2022") diversa da quella di condanna del Lietta (n. 2349/2019, nel proc. 2349/2019, emessa dalla Sezione Quarta penale il 28 maggio 2024, depositata il 20 giugno 2024), di tal che già per tale motivo il ricorso, avente oggetto incerto, risulta inammissibile; Rilevato altresì che il secondo e il terzo motivo del ricorso (rispettivamente, pag. 3 e pag. 9) si riferiscono a imputato (tal Malasi) e vicenda processuale (sembrerebbe, condanna del predetto per detenzione illecita di sostanza stupefacente) che nulla hanno a che vedere con l'odierno ricorrente; Rilevato che il primo motivo - unico riferibile al processo a carico del Lietta per peculato - risulta in ogni caso manifestamente infondato: il ricorrente (pag. 2 s.) ha dedotto nel corso del giudizio di appello che il difensore aveva comunicato alla Corte che l'imputato si trovava ricoverato in ospedale e perciò legittimamente impedito a comparire.

Tale deduzione non si confronta in alcun modo con quanto risulta dal verbale dell'udienza del 28 maggio 2024 nel corso della quale la Corte di appello, preso atto dell'impedimento allegato dal difensore, disponeva visita medica per verificare le condizioni del Lietta, che il difensore indicava trovarsi nella sua abitazione e impossibilitato a muoversi (sulla base di certificazione medica che dava atto della controindicazione per il trasporto); all'esito della visita però risultava che l'imputato - contrariamente a quanto dichiarato dal difensore - non era presente presso l'abitazione, per cui correttamente veniva ritenuto insussistente l'impedimento a comparire e, quindi, celebrato il giudizio di appello in assenza dell'imputato.

Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1968 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per plurimi episodi di peculato - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono inammissibili e comunque manifestamente infondati. In primo luogo, rileva il Collegio che le conclusioni del ricorso (pag. 11) sono riferite a sentenza della Corte di appello di Torino ("n. 172/2019 emessa nel proc. n. 2480/2017 RGNR dalla Sezione Terza penale il 14 gennaio 2022, depositata il 19 gennaio 2022") diversa da quella di condanna del Lietta (n. 2349/2019, nel proc. 2349/2019, emessa dalla Sezione Quarta penale il 28 maggio 2024, depositata il 20 giugno 2024), di tal che già per tale motivo il ricorso, avente oggetto incerto, risulta inammissibile; Rilevato altresì che il secondo e il terzo motivo del ricorso (rispettivamente, pag. 3 e pag. 9) si riferiscono a imputato (tal Malasi) e vicenda processuale (sembrerebbe, condanna del predetto per detenzione illecita di sostanza stupefacente) che nulla hanno a che vedere con l'odierno ricorrente; Rilevato che il primo motivo - unico riferibile al processo a carico del Lietta per peculato - risulta in ogni caso manifestamente infondato: il ricorrente (pag. 2 s.) ha dedotto nel corso del giudizio di appello che il difensore aveva comunicato alla Corte che l'imputato si trovava ricoverato in ospedale e perciò legittimamente impedito a comparire. Tale deduzione non si confronta in alcun modo con quanto risulta dal verbale dell'udienza del 28 maggio 2024 nel corso della quale la Corte di appello, preso atto dell'impedimento allegato dal difensore, disponeva visita medica per verificare le condizioni del Lietta, che il difensore indicava trovarsi nella sua abitazione e impossibilitato a muoversi (sulla base di certificazione medica che dava atto della controindicazione per il trasporto); all'esito della visita però risultava che l'imputato - contrariamente a quanto dichiarato dal difensore - non era presente presso l'abitazione, per cui correttamente veniva ritenuto insussistente l'impedimento a comparire e, quindi, celebrato il giudizio di appello in assenza dell'imputato. Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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