CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2021
Cassazione n. 45328/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Si deducono censure che hanno costituito i motivi di appello con particolare riferimento alla insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine alla responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] fermato nell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di color verde di [OSCURATO:PERSONA] a poca distanza temporale dalla commissione del furto; alla mancata esclusione della recidiva contestata e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. Le doglianze sono state puntualmente disattese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, e quindi, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato a fol 2,3,4, alla luce del materiale probatorio in atti, il rigetto dei motivi di gravame evidenziando, con un giudizio di merito non censurabile, che si raccorda con quello espresso e argomentato dal Giudice di primo grado, la sussistenza di elementi di prova anche indiziaria plurimi e univoci desumibili dalla sequenza spazio temporale delle azioni delittuose, consistite nella previa individuazione, in concorso con i correi, delle vittime, turisti che si trovavano presso il porto di Napoli, nell'espediente di accostare l'auto prescelta, dopo averne forato una gomma e essersi resi disponibili a sostituire la ruota, mentre uno dei complici, [OSCURATO:PERSONA] realizzava il furto; si davano poi alla fuga a bordo della [OSCURATO:PERSONA] zigzagando nel traffico cittadino. Nella specie le persone offese avevano descritto l'autovettura e rilevato la targa dei soggetti che avevano sottratto la borsa; la Polizia intervenuta aveva fermato a breve di stanza di tempo l'autovettura in questione con a bordo anche l'imputato sempre nella zona del porto e nel vano porta oggetti dell'autovettura veniva rinvenuto il borsello di cuoio che costituiva parte della refurtiva. La Corte di appello ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice e il riconoscimento della recidiva in relazione alla spregiudicatezza dell'azione criminosa espressione di un incrementata pericolosità sociale anche in relazione al la circostanza che l'imputato di trovava sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /14.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] DonatAlla Ferranti „ Francesco MriCiampi DEPO