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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 38236/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17631-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE1 1A CORE I I I, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; /v- - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3155/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 17631 sez.

ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 17631/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3155/2019, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede in data 21.11.2016, ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere in relazione all'importo dell'avviso di addebito (emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl a titolo di contributi e sanzioni per il periodo aprile 2009 - dicembre 2012 in riferimento ai rapporti di lavoro subordinati, formalmente qualificati dalla società come contratti a progetto o contratti in associazione in partecipazione) oggetto del provvedimento di sgravio allegato telematicamente dall'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, previa conferma nel resto della gravata sentenza, ha compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio e ha condannato la società appellante al pagamento della residua parte.

2. I giudici di seconde cure -dato atto che la società, dopo la determinazione dell'importo dovuto da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] a seguito della compensazione, aveva rinunciato ai motivi di gravame diversi da quello afferente alla compensazione stessa- hanno ritenuto non possibile una pronuncia di annullamento dell'avviso di addebito a fronte di una iscrizione a ruolo, come accertata in prime cure, perfettamente legittima e hanno rideterminato il credito dell'Istituto in euro 403.386,86.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] srl affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA].

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia a violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1243, 2909 cc e 324 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte di merito annullato l'avviso di addebito, una volta operata la compensazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], perché il suddetto atto nella sua globalità aveva perso legittimità.RG 17631/2020

3. Con il secondo motivo si obietta la violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, perché la Corte territoriale, nel non annullare integralmente l'avviso di addebito oggetto parzialmente di provvedimento di sgravio, aveva duplicato in sostanza i titoli esecutivi, l'uno di matrice amministrativa e l'altro giudiziale.

4. Con il terzo motivo la società si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, nonché della nullità della sentenza per assenza della motivazione circa le ragioni con le quali erano stati rigettati i restanti motivi di appello, con la conferma nel resto della gravata pronuncia, senza alcuna argomentazione.

5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, siano infondati.

6. In tema di contenzioso tributario, ma pure in quello relativo alle omissioni contributive in materia previdenziale, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo "impugnazione-merito", li sostituisce, sicché fino alla nuova liquidazione del tributo, effettuata dalla Amministrazione finanziaria in ossequio alla pronuncia giudiziale, l'obbligazione tributaria non è esigibile (Cass. n. 24092/2014).

7. Ciò perché quando un credito iscritto a ruolo viene ridotto con sentenza definitiva, il provvedimento giudiziario vincola sia l'Amministrazione finanziaria che il concessionario alla riscossione (in termini cfr. anche Cass. n. 22804/2015) relativamente alla nuova determinazione del debito.

8. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha in sostanza applicato tali principi perché, da un lato, non ha ritenuto di annullare l'originario avviso di pagamento e, dall'altro, dando atto del provvedimento di sgravio parziale adottato dall'[OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di appello, ha rideterminato il nuovo credito nella misura di euro 403.386,86: importo costituente l'effettiva obbligazione tributaria dovuta dal contribuente ed esigibile dalla Amministrazione. 2 g RG 17631/2020

9. Anche il terzo motivo è infondato.

10. Non è, infatti, ravvisabile alcun vizio di carenza di motivazione, da parte della Corte di merito, nella statuita conferma, nel resto, della sentenza di primo grado in quanto risulta specificato che vi era stata rinuncia dell'appellante ai motivi di gravame diversi da quelli afferenti alla compensazione disposta dall'[OSCURATO:PERSONA].

11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

12. Le spese del presente giudizio, in considerazione della attività interpretativa e di precisazione resasi necessaria in relazione alla gravata decisione, vanno compensate tra le parti.

13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa, Adriana

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17631-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE1 1A CORE I I I, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; /v- - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3155/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 17631 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 17631/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3155/2019, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede in data 21.11.2016, ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere in relazione all'importo dell'avviso di addebito (emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl a titolo di contributi e sanzioni per il periodo aprile 2009 - dicembre 2012 in riferimento ai rapporti di lavoro subordinati, formalmente qualificati dalla società come contratti a progetto o contratti in associazione in partecipazione) oggetto del provvedimento di sgravio allegato telematicamente dall'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, previa conferma nel resto della gravata sentenza, ha compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio e ha condannato la società appellante al pagamento della residua parte. 2. I giudici di seconde cure -dato atto che la società, dopo la determinazione dell'importo dovuto da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] a seguito della compensazione, aveva rinunciato ai motivi di gravame diversi da quello afferente alla compensazione stessa- hanno ritenuto non possibile una pronuncia di annullamento dell'avviso di addebito a fronte di una iscrizione a ruolo, come accertata in prime cure, perfettamente legittima e hanno rideterminato il credito dell'Istituto in euro 403.386,86. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] srl affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia a violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1243, 2909 cc e 324 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte di merito annullato l'avviso di addebito, una volta operata la compensazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], perché il suddetto atto nella sua globalità aveva perso legittimità.RG 17631/2020 3. Con il secondo motivo si obietta la violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, perché la Corte territoriale, nel non annullare integralmente l'avviso di addebito oggetto parzialmente di provvedimento di sgravio, aveva duplicato in sostanza i titoli esecutivi, l'uno di matrice amministrativa e l'altro giudiziale. 4. Con il terzo motivo la società si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, nonché della nullità della sentenza per assenza della motivazione circa le ragioni con le quali erano stati rigettati i restanti motivi di appello, con la conferma nel resto della gravata pronuncia, senza alcuna argomentazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, siano infondati. 6. In tema di contenzioso tributario, ma pure in quello relativo alle omissioni contributive in materia previdenziale, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo "impugnazione-merito", li sostituisce, sicché fino alla nuova liquidazione del tributo, effettuata dalla Amministrazione finanziaria in ossequio alla pronuncia giudiziale, l'obbligazione tributaria non è esigibile (Cass. n. 24092/2014). 7. Ciò perché quando un credito iscritto a ruolo viene ridotto con sentenza definitiva, il provvedimento giudiziario vincola sia l'Amministrazione finanziaria che il concessionario alla riscossione (in termini cfr. anche Cass. n. 22804/2015) relativamente alla nuova determinazione del debito. 8. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha in sostanza applicato tali principi perché, da un lato, non ha ritenuto di annullare l'originario avviso di pagamento e, dall'altro, dando atto del provvedimento di sgravio parziale adottato dall'[OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di appello, ha rideterminato il nuovo credito nella misura di euro 403.386,86: importo costituente l'effettiva obbligazione tributaria dovuta dal contribuente ed esigibile dalla Amministrazione. 2 g RG 17631/2020 9. Anche il terzo motivo è infondato. 10. Non è, infatti, ravvisabile alcun vizio di carenza di motivazione, da parte della Corte di merito, nella statuita conferma, nel resto, della sentenza di primo grado in quanto risulta specificato che vi era stata rinuncia dell'appellante ai motivi di gravame diversi da quelli afferenti alla compensazione disposta dall'[OSCURATO:PERSONA]. 11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 12. Le spese del presente giudizio, in considerazione della attività interpretativa e di precisazione resasi necessaria in relazione alla gravata decisione, vanno compensate tra le parti. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa, Adriana