CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 29948/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/03/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione proposta dalla difesa avverso il decreto del P.M. che, nell'ambito del procedimento relativo al reato di cui agli artt. 73 comma 1, e 80 comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la illecita detenzione di kg. 1,165 di cocaina, rigettava l'istanza di restituzione delle somme di denaro e degli ulteriori beni sottoposti a sequestro probatorio con verbale della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce in data 18 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] riteneva che il provvedimento genetico emesso dal P.M. contenesse congrue indicazioni in relazione ai beni oggetto di apprensione, dal momento che esso individuava sia la sostanza stupefacente, sia le somme di denaro costituenti il profitto dell'attività di narcotraffico, sia la strumentazione qualificata dal potenziale utilizzo per l'esecuzione di detta attività. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento denunziandone, con un unico motivo, la violazione di legge con riferimento agli artt. 252 e 355 cod. proc. pen. Il ricorrente rileva la sopravvenuta inefficacia del sequestro operato dalla polizia giudiziaria in conseguenza della mancata convalida da parte del P.M. nei termini di legge. Benché eseguito in esecuzione del decreto di perquisizione emesso dal P.M., il sequestro necessita di convalida in ragione della genericità della delega, tanto più che la perquisizione era stata effettuata allorché [OSCURATO:PERSONA] "risultava essere stato da tempo tratto in arresto (già dall'8 novembre 2021)". In data 3 giugno 2022 il difensore ha depositato nota scritta con cui, richiamando gli argomenti proposti, contrasta le conclusioni del P.G. e insiste per raccoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si palesa inammissibile per difetto di specificità della censura. Invero, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari, limitandosi in sostanza a lamentare l'omessa motivazione del decreto di „ perquisizione emesso dal 44. e la conseguente mancanza di convalida del sequestro, trascurando la puntuale valutazione compiuta dal giudice nella impugnata ordinanza. Il ricorrente censura la pretesa genericità dell'espressione contenuta nell'originario decreto di perquisizione, che, secondo il suo argomentare, ha consentito la materiale sottoposizione a vincolo della somma di oltre 17.000 euro oltre che di un'indiscriminata serie di oggetti soprattutto elettronici non aventi alcun collegamento probatorio con il fatto di reato oggetto di investigazione. Peraltro nulla deduce in ordine a pretese deficienze del quadro indiziario idoneo a sorreggere, nella rappresentazione fornita dal decreto, l'apprensione del denaro e degli altri oggetti. Deficienze invero non rilevabili, atteso che l'951ipariv i7Ipugnata rende conto della ricostruzione del contenuto del provvedimento del F41, laddove i beni da sequestrare risultavano essere: "sostanze stupefacenti e strumentazioni, funzionale alla cessione a terzi, denaro provento/prezzo dell'illecita attività o comunque ogni altro materiale riconducibile all'attività illecita sopra specificata". Del resto nello stesso capo di imputazione si sottolinea che l'attività di narcotraffico posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e dal coindagato Roi, i quali avevano a disposizione abitazioni circondate da vaste aree di terreno, era supportata dall'utilizzo di copiosa strumentazione elettronica idonea ad operazioni di captazione, di videocamere per la sorveglianza esterna del tipo di quelle in uso alle Forze di polizia, nonché di numerosi dispositivi cellulari. Sicché il Giudice per le indagini preliminari, nella valutazione complessiva della illecita attività, ha condivisibilmente osservato che sono contenute adeguate indicazioni circa i beni da sottoporre a sequestro. In particolare la "strumentazione informatica" -fra cui disturbatori di segnali wi-fi e mezzi telefonici- è qualificata dal potenziale utilizzo per l'esecuzione della condotta criminosa. Il provvedimento impugnato esibisce pertanto un congruo e sufficientemente dettagliato quadro motivazionale che rende aspecifiche, oltre che manifestamente infondate, le doglianze del ricorrente. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma ritenuta equa indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore