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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39498/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'omesso esame delle memorie e nuove prove (due sentenze di cui si richiedeva l'acquisizione) trasmesse a mezzo PEC quale replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale da parte della Corte di appello è manifestamente infondato, tenuto conto che nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, sono inutilizzabili ai fini della deliberazione, in quanto sottratti al contraddittorio delle parti, i documenti nuovi che i difensori allegano alle conclusioni scritte depositate in replica a quelle del Procuratore generale (Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022, Berisa, Rv. 283790); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'omesso esame delle memorie e nuove prove (due sentenze di cui si richiedeva l'acquisizione) trasmesse a mezzo PEC quale replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale da parte della Corte di appello è manifestamente infondato, tenuto conto che nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, sono inutilizzabili ai fini della deliberazione, in quanto sottratti al contraddittorio delle parti, i documenti nuovi che i difensori allegano alle conclusioni scritte depositate in replica a quelle del Procuratore generale (Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022, Berisa, Rv. 283790); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/
Sentenza Cassazione n. 39498/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris