CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Milano ha riqualificato in violazione di domicilio - aggravata dalla violenza sulle cose e continuata - il reato di tentato furto aggravato continuato per il quale il Tribunale di Monza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], a sua volta riqualificando l'imputazione originaria che ascriveva all'imputato l'accusa di tentato furto in abitazione aggravato continuato. Il fatto era consistito in due distinti accessi all'oratorio di una parrocchia di [OSCURATO:PERSONA], avvenuti il 26 aprile e il 18 maggio 2017, in ora notturna, mediante l'effrazione della porta di ingresso. Il Tribunale non aveva ritenuto configurabile la nozione di "privata dimora", mentre la Corte di appello ha ritenuto corretta, sotto questo profilo, l'impostazione originaria del pubblico ministero, non ritenendo però provato il fine di profitto nei due accessi violenti, durati pochi minuti, posti in essere dall'imputato nei locali dell'oratorio parrocchiale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandosi ad un unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge - con riguardo all'art. 614 cod. pen. - e vizio di motivazione: i locali dell'oratorio non potrebbero essere considerati "privata dimora". Infatti, ad essi potrebbe accedersi liberamente, perché il parroco non opera una selezione all'ingresso, che sarebbe «in aperto contrasto con i principi di inclusività ed accoglienza su cui si fonda la dottrina cristiana» (pag. 4 del ricorso), e dunque difetta in capo a lui lo kis excludendi alios. La Corte territoriale ha affermato che nell'oratorio si realizzano anche atti della vita privata e si è riferita proprio al locale adibito a bagno, dove il ricorrente si era indirizzato in entrambe le occasioni. La motivazione sarebbe però illogica perché la presenza di un bagno, necessario agli avventori della struttura, non ne cambia la destinazione. Mancherebbero, in definitiva, le condizioni indicate dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità.4. Il ricorso è infondato, ma si deve prendere atto della mancanza della necessaria condizione di procedibilità e, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. 5. Nel caso in esame, l'ingresso non autorizzato è avvenuto in un "oratorio", struttura chiusa a chiave e dotata di ufficio di segreteria e di bagno, oltre che di altri locali. Non si tratta dell' "oratorio" in senso canonico, cioè «il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del Superiore competente» (can. 1223 del codice di diritto canonico). Non può dunque applicarsi la giurisprudenza che nega carattere di privata dimora al luogo di culto (Sez. 5, n. 23641 del 29/01/2016, Della Gatta, Rv. 266913). Si tratta, invece, dell' "oratorio" inteso quale luogo, di pertinenza normalmente di una Parrocchia (nel caso di specie, della Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA]), destinato a luogo di ritrovo e di educazione dei giovani, preso in considerazione dall'art. 1 della legge 1 agosto 2003 n. 206 e dall'art. 2 della legge regionale lombarda 23 novembre 2001 n. 22. Si discute, pertanto, di un immobile di pertinenza della Parrocchia, destinato agli scopi educativi appena riassunti. Dunque, di un luogo sottoposto alla custodia del parroco, che, dovendo curare la destinazione dell'immobile all'educazione dei giovani, ha certamente la possibilità ed il diritto di escludere determinate persone (per esempio in ragione della loro appartenenza a gruppi che siano antagonisti della dottrina cristiana) ovvero addirittura, per ragioni assicurative o di altro genere, di ammettere solo gli avventori che siano in possesso di regolare iscrizione. Non è certo dirimente, nel senso auspicato dal ricorrente, la considerazione svolta nel ricorso, secondo la quale la dottrina cristiana suggerisce un'indiscriminata apertura alla carità, e, dunque, nel luogo adibito ad oratorio sarebbe non esercitabile lo ius excludendi alios. Piuttosto, sono pertinenti le considerazioni che la giurisprudenza di legittimità ha già svolto con riguardo ad altri luoghi destinati all'educazione, come gli asili- nido (cfr. Sez. 5, n. 5755 del 19/12/2022, dep. 2023, Bettera, Rv. 284219), accessibili solo con il consenso del gestore, ovvero con riguardo ad altre pertinenze di luoghi di culto, diversi però dal luogo stabilmente destinato alla preghiera comunitaria, come per esempio le sagrestie (Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 279002).In un oratorio si svolgono attività riservate di educazione e di svago di giovani, fedeli e non, i cui criteri di accesso possono essere determinati dal parroco; l'oratorio è luogo di svago dello stesso parroco, titolare ed amministratore dei beni parrocchiali; non è un luogo stabilmente destinato (esclusivamente) alle attività di culto, aperte tendenzialmente a tutti, come il locale adibito a chiesa. A maggior ragione sono pertinenti le osservazioni della Corte di appello in merito alla circostanza che il locale al quale l'imputato ha avuto accesso era il bagno dell'oratorio, e dunque un luogo riservato destinato ad attività della vita privata. Non sussiste, dunque, il denunciato vizio di violazione di legge. 6. Il reato è procedibile a querela, secondo la previsione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, e la querela, quando la persona offesa - come nel caso in esame - ha avuto notizia del fatto prima dell'entrata in vigore della citata disposizione, doveva essere presentata entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della norma, cioè dal 30 dicembre 2022 (cfr. art. 85 d. Igs. cit.). La querela non risulta presentata, nonostante il decorso del termine, mentre è stata presentata una mera denuncia, non contenente alcuna clausola dalla quale desumere la volontà di punizione del colpevole. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per