CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 28832/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] eIamello siano dichiarati inammissibili e la sentenza sia annullata senza rinvio,perché il fatto non sussiste, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro ha –per quanto qui rileva – confermato la sentenza di primo grado, con la quale gliimputati erano stati condannati, per reati di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 4del 2019: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere omesso di dichiarare, nelle domandepresentate al fine dell’ottenimento del beneficio, che erano stati destinatari dellamisura cautelare degli arresti domiciliari (comma 1 della disposizionerichiamata); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere omesso di comunicare che,successivamente alla presentazione della domanda, erano stati sottoposti allamisura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (comma 2della disposizione richiamata).2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso in cassazione nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA].2.1. Si lamenta, in primo luogo, la mancata considerazione della circostanzache, in data 30 maggio 2019, la misura era cessata e quindi, dopo tale data, nonsussisteva un’indebita percezione valutabile penalmente, essendo questa limitataad un solo mese, per di più da parte di un soggetto dotato di bassascolarizzazione e, dunque, inconsapevole del regime giuridico del beneficio edella violazione dello stesso; situazioni che avrebbero escluso la configurabilitàdel dolo. Si sarebbe dovuta considerare, in ogni caso, la lieve entità del fatto exart. 131-bis cod. pen., in presenza della percezione indebita della sola somma dieuro 231,08.2.2. In secondo luogo, si censurano vizi della motivazione in relazione allamancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e al mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di elementi positivi digiudizio.3. La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche da IelapiElisabetta.3.1. Si lamenta, in primo luogo, l’erronea applicazione dell’art. 47 cod. pen.,in presenza di un’omessa comunicazione di informazioni in una fase successivarispetto a quella dell’ottenimento del beneficio, con una condotta che è stataritenuta sussumibile nell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4 del 2019.3.2. In secondo luogo, si denuncia la contraddittorietà della motivazione, sulrilievo che l’art. 7-ter del d.l. n. 4 del 2019 prevede il dovere in capo al giudiceche disponga la misura di adottare i provvedimenti di sospensione del beneficio;cosicché la mancata comunicazione della misura cautelare non importa la revocadello stesso.3.3. Si lamenta, in terzo luogo, il mancato riconoscimento delle circostanzegiudizio e dell’avvenuta revoca della misura cautelare.3.4. Con una quarta censura, ci si duole del mancato riconoscimento dellaparticolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., trattandosi di una vicendaestremamente modesta sia sul piano economico sia sul piano dell’elementosoggettivo.4. La sentenza è stata impugnata anche nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con una prima censura, si denunciano vizi della motivazione e laviolazione della disposizione incriminatrice e degli artt. 5, 42, 43 e 47 cod. pen.,non essendovi sufficiente chiarezza nel dato normativo ed avendo l’imputatoutilizzato il modello di domanda prestampato, senza comprendere la portatadelle dichiarazioni relative alla sottoposizione a misure cautelari.4.2. In secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione e la violazionedell’art. 62-bis cod. pen., essendo stato trascurato il positivo comportamentoprocessuale dell’imputato.5. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza è stata impugnata sullabase di due motivi di doglianza.5.1. In primo luogo, si richiama la portata dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4del 2019, evidenziando come la successiva comunicazione della sottoposizione amisura cautelare non è una informazione rilevante ai fini della revoca o dellariduzione del beneficio, perché la misura cautelare è fonte di sospensione dellostesso.5.2. In secondo luogo, si lamenta il mancato riconoscimento della particolaretenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., vista la modestia dellasomma percepita.6. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie difensive,con le quali insistono in quanto ho già dedotto. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] hadepositato anche memoria di replica alle conclusioni del pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto nonsussiste, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonoinvece inammissibili.2. Preliminarmente, va osservato che la disposizione penale dell’art. 7,richiamato nel capo di imputazione, ha previsto due diversi reati, uno per la fasegenetica e l’altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficioeconomico, disponendo che: «1. Salvo che il fatto costituisca più̀ grave reato,chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rendeo utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovveroomette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2.L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche seprovenienti da attività̀ irregolari, nonché́ di altre informazioni dovute e rilevanti aifini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3,commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni».Pertanto, l’accesso e l’erogazione del beneficio sono presidiati dalla legge conapposite sanzioni per le ipotesi di falsità od omissioni rilevanti in sede dipresentazione della domanda o mancato adempimento degli obblighi diaggiornamento imposti dalla disciplina stessa. Trattasi di due reati di condotta edi pericolo, la cui ratio si rinviene nella tutela dell'amministrazione controaffermazioni mendaci o omissioni relative all’effettiva situazione patrimoniale,reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avutoaccesso al reddito di cittadinanza. La disciplina è incardinata nel suo complessoal generale principio antielusivo che si basa sulla capacità contributiva di cuiall’art. 53 Cost., la cui ratio risponde al più generale principio di ragionevolezzadi cui all’art. 3; e si è precisato che integrano il delitto di cui all'art. 7 le omesseo false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata aconseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio nonspettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. (Sez. U, n.49686 del 13/07/2023, Rv. 285435).2.1. Ebbene, nel caso di specie, la Corte di appello riconduce ilcomportamento silente degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad una delle omissioni dicarattere generale previste dal secondo comma del suddetto articolo, essendoevidente che la circostanza di essere sottoposti a misura cautelare noncostituisca una informazione di carattere reddituale e non possa che rientrarenella residuale categoria delle “altre informazioni”.Chiarito ciò, è necessario evidenziare che nel caso qui prospettato non ci sitrova dinanzi ad una situazione che è causa di revoca o riduzione del beneficioquanto piuttosto ad una situazione di “sospensione del beneficio”, così comedisposto dall’art. 7-ter del medesimo d.l., rubricato “Sospensione del beneficio incaso di condanna o applicazione di misura cautelare personale”. E infatti, in baseal comma 1 del richiamato art. 7-ter, “nei confronti del beneficiario o delrichiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata aseguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato consentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3,l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa”.Tanto premesso, sancendo l’effetto sospensivo del beneficio, taledisposizione esclude esplicitamente la possibilità che la relativa omissione rileviai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, non potendo ricondursi il difetto di taleinformazione al novero delle “informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca odella riduzione del beneficio”.Inoltre, il legislatore, nel disciplinare la sospensione del beneficio in caso dicondanna o applicazione della misura cautelare personale, ha espressamenteprevisto, ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 7-ter del d.l. n. 4 del 2019, il dovere in capoal giudice che disponga la misura cautelare di adottare i provvedimenti disospensione del beneficio, invitando l’indagato, nel primo atto cui è presente, adichiarare se goda o meno del reddito di cittadinanza, ma non postulando in capoa quest’ultimo alcun obbligo di comunicazione all’ente erogatore. Si prevede,altresì, al comma 4, che, “ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimentidi sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziariaprocedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS perl'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico laposizione dell'indagato o imputato o condannato” (ex plurimis, Sez. 3, n. 19873del 04/02/2025, Rv. 288106).2.2. La Corte di appello richiama tali principi giurisprudenziali, ormaiampiamente consolidati, affermando di non condividerli, sul rilievo che l’art. 2 delrichiamato decreto-legge prevede che i requisiti per l’ottenimento del reddito dicittadinanza debbano sussistere, non soltanto al momento della richiesta, ma pertutto la durata dell’erogazione del beneficio, cosicché l’applicazione di misuracautelare, oltre ad essere causa di sospensione del trattamento, è anche causa direvoca dello stesso, ai sensi del medesimo art. 2. Si richiama anche la sentenzadella Corte costituzionale n. 126 del 2021, nella quale si afferma che la ragionedella sospensione del reddito di cittadinanza al richiedente sottoposto a misuracautelare personale è conseguenza del venire meno di un peculiare requisitomorale, che trova la sua giustificazione, non nella presunzione di colpevolezza,bensì nella valutazione di incompatibilità tra la richiesta del beneficio economicoe la soggezione a detta misura cautelare.2.3. Si tratta di argomenti che non sono condivisibili, perché non tengonoconto della chiara distinzione operata dal legislatore – sopra analiticamentedescritta – tra revoca e sospensione del beneficio; situazioni che non possonoessere equiparate, pur trattandosi di rimedi entrambi ispirati ad impedire che ilbeneficio sia corrisposto a soggetti non meritevoli. Come già visto, il sistemanormativo prevede un apposito procedimento espressamente concepito per lasospensione del beneficio, così mostrando di considerare tale fattispecie in mododistinto dalla revoca.2.4. Alla luce di tali considerazioni, il fatto tipico previsto dalla normaincriminatrice deve essere ritenuto insussistente quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],perché la condotta di mancata comunicazione dell’assoggettamento a misuracautelare personale non rientra nel suo ambito di applicazione.3. Diverse considerazioni valgono per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],imputati del reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, in quantodestinatari della misura cautelare in data anteriore alle loro domande di redditodi cittadinanza.3.1. Deve premettersi che, in tema di false dichiarazioni finalizzateall'ottenimento del reddito di cittadinanza, l' ignoranza o l'errore circa lasussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal finerichiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che nonesclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidettadisposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. Non ricorreneanche un caso di inevitabilità dell' ignoranza della legge penale, nonpresentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanzaconnotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto (ex multis, Sez. 2,n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413).Tali principi sono stati correttamente applicati dai giudici di merito nel casodi specie, a fronte di generiche asserzioni difensive – delle quali i motivi diricorso per cassazione costituiscono la mera riproposizione – circa l’ignoranzadella legge penale, lo scarso livello culturale dei richiedenti, l’incapacità di gestiremoduli prestampati e individuare in essi gli spazi per effettuare le correttedichiarazioni sul proprio stato.Ne deriva l’inammissibilità dei motivi riportati sub 2.1. e 4.1. nel “[OSCURATO:PERSONA] infatto”.3.2. Inammissibili sono anche i motivi sub 2.2. e 4.2., con i quali si tenta disminuire la gravità dei fatti, allo scopo di ottenere il riconoscimento dellaparticolare tenuità degli stessi, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. o,quantomeno, delle circostanze attenuanti generiche.Le censure difensive risultano prive di specificità, non avendo i ricorrentirichiamato concreti elementi positivi di giudizio che sarebbero stati pretermessi oscorrettamente valutati dai giudici di merito e non avendo potuto logicamentecontrastare le affermazioni della sentenza circa gli importi oggetto di indebitapercezione. Non può essere dato seguito, sul punto, alla prospettazione delladifesa di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui sostiene che la somma indebitamente percepitasarebbe di soli euro 231,00 perché tale computo si basa su un’arbitrariadeterminazione temporale che contrasta con l’imputazione (di indebitapercezione della somma dal maggio 2019 all’ottobre 2020), la quale fariferimento a ben euro 3708,92.3.3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per tali motivi, devono essere dichiaratiinammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà”, a l la declarator iadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste. Dichiara inammissibili i ricorsidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delleammende.Così deciso il 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]