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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 37781/2025

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la seguente Oggi, SENTENZA 20 NV, 2025 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA],R10 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; Lu a visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]°. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 luglio 2025, il Tribunale di Roma confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip dello stesso Tribunale il 20 novembre 2025, per reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione in data 10 settembre 2025, chiedendone l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto senza l'osservanza del termine di 10 giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, fissato dall'art. 311, comma 1, cod. proc. penale.

Nel caso di specie la notificazione è avvenuta al difensore e all'indagato in data 7 agosto 2025, mentre il ricorso è stato trasmesso in via telematica il 10 settembre 2025.

Né può trovare applicazione nel caso di specie la sospensione feriale dei termini, perché si procede ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, reato di criminalità organizzata.

Infatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 742 del 1969, che prevede l'esclusione anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautelare della sospensione feriale dei termini procedurali nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato (ex multis, Sez. 3, n. 36927 del 18/06/2015, Rv. 265023).

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Oggi, SENTENZA 20 NV, 2025 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA],R10 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; Lu a visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]°. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 luglio 2025, il Tribunale di Roma confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip dello stesso Tribunale il 20 novembre 2025, per reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione in data 10 settembre 2025, chiedendone l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto senza l'osservanza del termine di 10 giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, fissato dall'art. 311, comma 1, cod. proc. penale. Nel caso di specie la notificazione è avvenuta al difensore e all'indagato in data 7 agosto 2025, mentre il ricorso è stato trasmesso in via telematica il 10 settembre 2025. Né può trovare applicazione nel caso di specie la sospensione feriale dei termini, perché si procede ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, reato di criminalità organizzata. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 742 del 1969, che prevede l'esclusione anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautelare della sospensione feriale dei termini procedurali nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato (ex multis, Sez. 3, n. 36927 del 18/06/2015, Rv. 265023). 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle a
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