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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 34025/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 08/11/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GIP del Tribunale di Milano in data 30/03/2022, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 56, 629 commi primo e secondo cod. pen. (capo A) e artt. 110, 577, 585, 582 cod. pen. (capo B).

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. quanto alla presuntiva carenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, oltre che meramente reiterativo di profili di doglianza già adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale, che ha correttamente ritenuto provato l'elemento psicologico del reato contestato alla luce della condotta violenta, aggressiva e minacciosa (aggravata dall'uso di arma) del ricorrente, comprovata sia dalle dichiarazioni della parte offesa, sia pure dalle immagini riprese dalla videosorveglianza, corredate finanche di audio (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, nonché fg. 3 della sentenza di primo grado, dove si specifica che il ricorrente pretendeva denaro); ritenuto che gli altri due motivi, che censurano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione degli artt. 56 - 629 e 69 cod. pen., sono manifestamente infondati, posto che la pena è stata correttamente rideterminata dai giudici di appello, partendo da una pena base più ridotta di quella stabilita dal giudice di prime cure (pur ritenendo di non concedere l'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.), individuata in anni 3 di reclusione (pena base per il reato più grave ex art. 629 comma secondo cod. pen. = anni 7 di reclusione, ridotta per il tentativo da anni 2 e mesi 3 ad anni 3 e mesi 6 ed euro 1.000,00 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 5 ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, diminuita per effetto del rito ad anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 667,00 di multa); osservato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Del pari, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 08/11/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GIP del Tribunale di Milano in data 30/03/2022, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 56, 629 commi primo e secondo cod. pen. (capo A) e artt. 110, 577, 585, 582 cod. pen. (capo B). Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. quanto alla presuntiva carenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, oltre che meramente reiterativo di profili di doglianza già adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale, che ha correttamente ritenuto provato l'elemento psicologico del reato contestato alla luce della condotta violenta, aggressiva e minacciosa (aggravata dall'uso di arma) del ricorrente, comprovata sia dalle dichiarazioni della parte offesa, sia pure dalle immagini riprese dalla videosorveglianza, corredate finanche di audio (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, nonché fg. 3 della sentenza di primo grado, dove si specifica che il ricorrente pretendeva denaro); ritenuto che gli altri due motivi, che censurano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione degli artt. 56 - 629 e 69 cod. pen., sono manifestamente infondati, posto che la pena è stata correttamente rideterminata dai giudici di appello, partendo da una pena base più ridotta di quella stabilita dal giudice di prime cure (pur ritenendo di non concedere l'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.), individuata in anni 3 di reclusione (pena base per il reato più grave ex art. 629 comma secondo cod. pen. = anni 7 di reclusione, ridotta per il tentativo da anni 2 e mesi 3 ad anni 3 e mesi 6 ed euro 1.000,00 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 5 ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, diminuita per effetto del rito ad anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 667,00 di multa); osservato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Del pari, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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