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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 24401/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8556/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MILANO, [OSCURATO:PERSONA], N. 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3707/2021,depositata il 14/01/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Tribunale di Como rigettava l’opposizione elevata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto sanzionatorio emesso nei suoi confronti – a séguito di un controllo effettuato alla D ogana di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dalla [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano e notificato all’incolpato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , con il quale gli veniva inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 56.426,00, per l'apertura di un libretto di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia,con un saldo di €. 231.131,00,in violazione dell'art. 50 d.lgs. 21 novembre 2007, n.231. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la pronuncia del Tribunale innanzi alla Corte d'Appello di Milano, che riformava l'impugnata sentenza riducendo ad €. 28.213,00 la sanzione amministrativa, ritenendo – per quel che qui ancora rileva – t empestiva la notificazione al trasgressore della contestazione della violazione, ai sensi dell’art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con un unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ragionevole il tempo impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano (Ministero dell’Economia e delle Finanze –‘MEF’) per l’espletamento del procedimento di accertamento dell’infrazione.

Osserva il ricorrente che, avuta notizia dell’infrazione e registrato nel protocollo elettronico il verbale di contestazione, trasmesso in data 09.12.2016 (a ridosso dei 30 giorni previsti dall’art. 51 d.lgs. n. 231/2007, essendo stato il verbale di contestazione redatto in data 10.11.2016) dall’Ufficio della Dogana di [OSCURATO:PERSONA], il MEF ha poi iniziato l’attività di indagine a ridosso (all’ottantottesimogiorno) della scadenza dei 90 giorni prescritti dall’art. 14 legge n. 689/1981, ossia il 07.03.2017.

Né la Corte territoriale ha congruamente motivato sulla ragionevolezza di questa attesa per espletare l’unica indagine possibile, ossia la verifica dell’eventuale non punibilità del Casucci a séguito dell’avvenuta richiesta e perfezionamento della c.d. voluntary disclosure.

Di tal che, conclude il ricorrente, la motivazione non è dotata di adeguato supporto motivazionale, poiché il giudice dell’opposizione non ha spiegato perché il procedimento sanzionatorio potesse dirsi complesso al punto da giustificare l’espletazione di un solo accertamento trascorsi 88 giorni dalla registrazione del verbale di contestazione.

1.1. Il motivo è infondato.

E’ noto il principio –richiamato sia in sentenza, sia da entrambe le parti - affermato da questa Corte, in virtù del quale in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quodel termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il «fatto» nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione.Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (per tutte: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 –01; conf. da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3712 del 2024 non massimata, riportata in memoria dal ricorrente).

Dunque: la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'«acquisizione informativa» e , in particolare , la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono elementi rimessi alla valutazione delgiudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, al di fuori del sindacato di cui dell'art. 360 cod.proc. c iv ., comma 1, n. 5).

1.1.1. Tanto ricordato, occorre in questa sede chiarire cosa s’intenda per congrua motivazione richiesta al giudice del merito in ordinealla valutazione della ragionevolezza del tempo de lle indagini .

Questa Corte ha chiarito che per «acquisizione informativa»deve intendersi l ’inizio dell’istruttoria.

E’ da questo momento, fino alla contestazione dell’irregolarità dei comportamenti, che il giudice del merito può/deve controllare eventuali ingiustificati ritardi, superfluità (da valutarsi ex ante, restando irrilevante la loro inutilità ex post ) delle istruttorie, disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi, inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17673 del 31/05/2022, Rv. 664896 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 08/08/2019, Rv. 655194 - 02 ).

In questo senso deve essere interpretato il principio sopra richiamato per cui: «il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità,ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo».

In definitiva, compete al giudice delmerito valutare la congruità del tempo utilizzato per l’accertamento (Sez. 2, Sentenza n. 26734 del 13/12/2011), mentre spetta all’autorità competente stabilire il momento di avvio dell’istruttoria; ragionando diversamente, si trasformerebbe il giudizio sulle sanzioni conseguenti le irregolarità accertate in un giudizio di valutazione sulla diligenza e congruità dell’attività istruttoria svolta dall’Autorità accertatrice.

1.2. Nel caso di specie, dunque, la congruità della motivazione del giudice d’appello è rilevabile , innanzitutto , ne lla previa valutazione della congruità delperiodo intercorso tra il 09.12.2016 (data in cui il MEF aveva ricevuto dall’Ufficio della Dogana di Como notizia della possibile sussistenza della violazione ) e i l 09.03.2017, entro il quale, spiega la Corte, il MEF aveva quantomeno l’onere di iniziare, prima dello spirare del termine dei 90 giorni (comunque rispettato), lo svolgimento delle indagini ritenute necessarie per acquisire tutti i dati utili per una corretta valutazione della sussistenza o meno della violazione ipotizzata nella notizia trasmessa al MEF dall’Ufficio della Dogana di Como mediante verbale di contestazione.

Precisa anche la Corte che, a partir e dall’avvio delle indagini- comunque istruite pro reo presso l’Agenzia delle Entrate, al fine di controllare l’eventuale adesione del Casucci alla procedura di voluntary disclosure- quindi dal 07.03.2017, il MEF aveva altresì l’onere di concluderle in un tempo «ragionevole»: tale essendo la data del 10.04.2017 (stante appunto la non complessità delle indagini), dies a quoa partire dal quale decorrono nuovamente i 90 giorni perentoriamente prescritti dall’art. 14 legge n. 689 del 1981 per la notifica al trasgressore del decreto sanzionatorio,avvenuta il 17.06.2017(v. sentenza p. 8, p. 9 1° capoverso).

2. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8556/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MILANO, [OSCURATO:PERSONA], N. 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3707/2021,depositata il 14/01/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Tribunale di Como rigettava l’opposizione elevata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto sanzionatorio emesso nei suoi confronti – a séguito di un controllo effettuato alla D ogana di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dalla [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano e notificato all’incolpato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , con il quale gli veniva inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 56.426,00, per l'apertura di un libretto di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia,con un saldo di €. 231.131,00,in violazione dell'art. 50 d.lgs. 21 novembre 2007, n.231. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la pronuncia del Tribunale innanzi alla Corte d'Appello di Milano, che riformava l'impugnata sentenza riducendo ad €. 28.213,00 la sanzione amministrativa, ritenendo – per quel che qui ancora rileva – t empestiva la notificazione al trasgressore della contestazione della violazione, ai sensi dell’art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con un unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ragionevole il tempo impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano (Ministero dell’Economia e delle Finanze –‘MEF’) per l’espletamento del procedimento di accertamento dell’infrazione. Osserva il ricorrente che, avuta notizia dell’infrazione e registrato nel protocollo elettronico il verbale di contestazione, trasmesso in data 09.12.2016 (a ridosso dei 30 giorni previsti dall’art. 51 d.lgs. n. 231/2007, essendo stato il verbale di contestazione redatto in data 10.11.2016) dall’Ufficio della Dogana di [OSCURATO:PERSONA], il MEF ha poi iniziato l’attività di indagine a ridosso (all’ottantottesimogiorno) della scadenza dei 90 giorni prescritti dall’art. 14 legge n. 689/1981, ossia il 07.03.2017. Né la Corte territoriale ha congruamente motivato sulla ragionevolezza di questa attesa per espletare l’unica indagine possibile, ossia la verifica dell’eventuale non punibilità del Casucci a séguito dell’avvenuta richiesta e perfezionamento della c.d. voluntary disclosure. Di tal che, conclude il ricorrente, la motivazione non è dotata di adeguato supporto motivazionale, poiché il giudice dell’opposizione non ha spiegato perché il procedimento sanzionatorio potesse dirsi complesso al punto da giustificare l’espletazione di un solo accertamento trascorsi 88 giorni dalla registrazione del verbale di contestazione. 1.1. Il motivo è infondato. E’ noto il principio –richiamato sia in sentenza, sia da entrambe le parti - affermato da questa Corte, in virtù del quale in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quodel termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il «fatto» nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione.Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (per tutte: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 –01; conf. da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3712 del 2024 non massimata, riportata in memoria dal ricorrente). Dunque: la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'«acquisizione informativa» e , in particolare , la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono elementi rimessi alla valutazione delgiudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, al di fuori del sindacato di cui dell'art. 360 cod.proc. c iv ., comma 1, n. 5). 1.1.1. Tanto ricordato, occorre in questa sede chiarire cosa s’intenda per congrua motivazione richiesta al giudice del merito in ordinealla valutazione della ragionevolezza del tempo de lle indagini . Questa Corte ha chiarito che per «acquisizione informativa»deve intendersi l ’inizio dell’istruttoria. E’ da questo momento, fino alla contestazione dell’irregolarità dei comportamenti, che il giudice del merito può/deve controllare eventuali ingiustificati ritardi, superfluità (da valutarsi ex ante, restando irrilevante la loro inutilità ex post ) delle istruttorie, disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi, inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17673 del 31/05/2022, Rv. 664896 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 08/08/2019, Rv. 655194 - 02 ). In questo senso deve essere interpretato il principio sopra richiamato per cui: «il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità,ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo». In definitiva, compete al giudice delmerito valutare la congruità del tempo utilizzato per l’accertamento (Sez. 2, Sentenza n. 26734 del 13/12/2011), mentre spetta all’autorità competente stabilire il momento di avvio dell’istruttoria; ragionando diversamente, si trasformerebbe il giudizio sulle sanzioni conseguenti le irregolarità accertate in un giudizio di valutazione sulla diligenza e congruità dell’attività istruttoria svolta dall’Autorità accertatrice. 1.2. Nel caso di specie, dunque, la congruità della motivazione del giudice d’appello è rilevabile , innanzitutto , ne lla previa valutazione della congruità delperiodo intercorso tra il 09.12.2016 (data in cui il MEF aveva ricevuto dall’Ufficio della Dogana di Como notizia della possibile sussistenza della violazione ) e i l 09.03.2017, entro il quale, spiega la Corte, il MEF aveva quantomeno l’onere di iniziare, prima dello spirare del termine dei 90 giorni (comunque rispettato), lo svolgimento delle indagini ritenute necessarie per acquisire tutti i dati utili per una corretta valutazione della sussistenza o meno della violazione ipotizzata nella notizia trasmessa al MEF dall’Ufficio della Dogana di Como mediante verbale di contestazione. Precisa anche la Corte che, a partir e dall’avvio delle indagini- comunque istruite pro reo presso l’Agenzia delle Entrate, al fine di controllare l’eventuale adesione del Casucci alla procedura di voluntary disclosure- quindi dal 07.03.2017, il MEF aveva altresì l’onere di concluderle in un tempo «ragionevole»: tale essendo la data del 10.04.2017 (stante appunto la non complessità delle indagini), dies a quoa partire dal quale decorrono nuovamente i 90 giorni perentoriamente prescritti dall’art. 14 legge n. 689 del 1981 per la notifica al trasgressore del decreto sanzionatorio,avvenuta il 17.06.2017(v. sentenza p. 8, p. 9 1° capoverso). 2. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors
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