CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 29050/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;lette le note depositate dalla difesa del ricorrente il 12.5.2026;L' avvocato zantedeschi michele conclude per l'accoglimento del ricorso e siriporta ai motivi espostiRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza dell’1 ottobre 2025, la Corte di appello di Bolognariformava nel trattamento sanzionatorio la sentenza del Gip del Tribunale diPiacenza dell’8 ottobre 2021, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in quantoritenuto responsabile dei reati: a) di cui all’art. 697 cod. pen. per avere detenutopresso l'abitazione, senza presentare denuncia ex art. 38 r.d. n. 773/1931,numerose munizioni di vario calibro e una sciabola; b) di cui all’art. 2 della leggen. 895 del 1967 per avere illegalmente detenuto n. 20 cartucce Parabellum apalla NATO, munizioni da guerra di ordinanza alle FF.OO. Con recidiva reiterata,specifica, infraquinquennale. Commesso in Gazzola e accertato il 7.6.2019.La sentenza escludeva il verificarsi della causa estintiva della prescrizione,essendo stato commesso il reato sino al 7.6.2019 e, quindi, nel periodocompreso tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019, ovvero nel periodo cui dovevaapplicarsi la sospensione di un anno e sei mesi previsto dall’art. 159, comma 2cod. proc. pen.Riteneva infondati i motivi di ricorso relativi alla incertezza in ordine allariconducibilità delle munizioni e della sciabola all’imputato alla luce dellerisultanze istruttorie; valutava inammissibile il motivo relativo alle attenuantigeneriche e al giudizio di bilanciamento con la recidiva, non essendosi ildifensore confrontato con le argomentazioni spese sul punto dal giudice di primogrado; procedeva, invece, al ricalcolo della pena in base al principio enunciatodalle Sezioni Unite con sentenza n. 27059 del 27/02/2025, Rv. 288214-01, Elian,dovendo applicarsi la riduzione di ½ all’aumento di pena inflitto per la fattispeciecontravvenzionale e di 1/3 per il delitto nel caso, come quello di specie, in cui siprocede con rito abbreviato e si ritenuta la continuanzione trai reati,contravvenzioni e delitti.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente, articolando otto motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1 Con il primo motivo, eccepisce che per i medesimifatti oggetto della sentenza impugnata è stata pronunciatasentenza dalla Corte militare di appello di Roma in data 22novembre 2022, che ha assolto l’imputato. Tale circostanzadetermina una causa di improcedibilità dell’azione penale perviolazione del principio del ne bis in idem.2.2 Con il secondo motivo, eccepisce il contrasto digiudicati in quanto per il medesimo fatto storico l’imputato è statoassolto avanti il Giudice militare e condannato dal giudiceordinario.2.3 Con il terzo motivo, censura la decisione per avereritenuto che le munizioni cal. 9x19 costituiscano munizioni daguerra, senza aver verificato se fossero destinate per naturaall’armamento bellico, come invece sarebbe stato necessario allaluce della legge n. 238 del 2021; osserva che detta verifica,invece, è stata compiuta dalla Corte militare che ha assoltol’imputato.2.4 Con il quarto motivo, censura la decisione per avereritenuto responsabile l’imputato sulla base di presunzioni einferenze non idonee a superare il criterio del ragionevole dubbio.2.5 Con il quinto motivo, lamenta che la Corte di appellonon abbia svolto alcuna valutazione in ordine alla incidenza delprocedimento militare sul processo ordinario e sulla sua incidenzasul principio del ne bis in idem.2.6 Con il sesto motivo, censura la decisione per averevalorizzato contro l’imputato il silenzio da questi serbato, inviolazione del principio del nemo tenetur se detergere e del“divieto di fondare la responsabilità su precedenti”.2.7 Con il settimo motivo, lamenta che la Corte nonabbia dichiarato prescritto il reato contravvenzionale, nonostantelo stesso debba ritenersi consumato nel momento in cui ilricorrente era stato congedato ovvero nel giugno 2016.2.8 Con l’ottava motivo, lamenta che la Corte non abbiaadeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali non haconcesso i benefici di legge (sospensione della pena e nonmenzione).3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.4. La difesa ha fatto pervenire in data 12.5.2026 una memoria di replica alleconclusioni tratte dal Procuratore generale. Rileva di aver dedotto l’identità delfatto storico e non della qualificazione giuridica, e ciò è importante in quantonella sentenza del Tribunale militare si riferisce che il lotto, di cui facevano partele munizioni, fu consegnato alla Guardia di Finanza e non ai Carabinieri, Corpo diappartenenza dell’odierno ricorrente, il che consente di dubitare che gli oggettirinvenuti fossero riferibili a [OSCURATO:PERSONA]. Ha insistito sul contrasto di giudicati,sull’erronea qualificazione del munizionamento, sull’intervenuta prescrizione delreato. Ha concluso, quindi, chiedendo in via principale l’annullamento senzarinvio; in subordine, la sentenza di estinzione per prescrizione del reato di cuiall’art. 697 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto proposto per motivi infondati, deve essererigettato.2. Deve preliminarmente rilevarsi che il difensore ha fatto pervenirerichiesta di rinvio dell’udienza del 22 maggio 2026 per legittimoimpedimento dell’imputato ricorrente, come da documentazione allegata.La richiesta non è accoglibile. Nel giudizio di legittimità non è prevista lapartecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale sicostituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza aldifensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; nec o n s e g u e c h e n o n r i v e s t e a l c u n r i l i e v o i lpersonale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanzadi rinvio dell'udienza (Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017, Rv. 269877 –01).3. Il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, in quantostrettamente connessi, devono essere valutati congiuntamente e rigettatiin quanto infondati. In ordine all’eccezione di improcedibilità perviolazione del principio del ne bis in idem, si osserva che “Ai fini dellapreclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fattosussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nellaconfigurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivisulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendosufficiente la generica identità della sola condotta (Sez. 2 , n. 52606del 31/10/2018, Rv. 275518 – 02)”.Nel caso in esame, la condotta contemplata dal reato militareconsiste nella “ritenzione” di effetti militari ovvero il possesso illegittimodell'oggetto militare, detenuto abusivamente, che non porti il marchio delrifiuto (Sez. U, Ordinanza n. 7 del 29/10/1966, dep. 1967, Rv. 103263 –01). La fattispecie di cui all’art. 2 della legge n. 895 del 1967, sanziona,invece, la condotta consistente nella detenzione illegale, a qualsiasi titolo,di armi o parti di esse, di munizioni, esplosivo, aggressivi chimici econgegni micidiali.La norma di cui all'art. 166 cod. pen. mil. pace è diretta a reprimerela distrazione di beni di qualsiasi genere destinati a servizio delle ForzeArmate, sanzionando "chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritieneoggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cosedestinate a uso militare" non regolarmente dismesse, a tuteladell'efficienza delle [OSCURATO:PERSONA] e dell'integrità delle loro dotazioni, nongià della sicurezza pubblica, dal momento che viene ugualmentesanzionata la ritenzione di materiali privi di qualsiasi potenzialitàoffensiva, quali il vestiario o le cartucce a salve. Per contro, la legge n.895 del 1967 garantisce l'ordine e la sicurezza della collettività,sanzionando la detenzione illegale di armi e munizioni, onde preveniredelitti contro l'altrui incolumità personale.Deve pertanto ribadirsi che, quando vi sia ritenzione di armi o loroparti oppure di munizioni destinate ad uso militare, entrambi gli interessivengono contemporaneamente offesi, sicché non è ravvisabile alcunaipotesi di assorbimento dell'una fattispecie nell'altra (Sez. 1, n. 23372del 15/05/2015, Rv. 263615 – 01; Cass. sez. 1, n. 36418 del21/05/2002, Vito, Rv. 222526), né, tantomeno, di bis in idem, tenutoconto dell'affermazione di questa Corte, secondo cui«Il principio del "nebis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa personaper il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prenderein esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diversoreato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte lesue implicazioni penali» (Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Rv. 281799-01).Si aggiunga che, nel caso in esame, è contestata anche la fattispeciecontravvenzionale di cui all’art. 697 cod. pen. in relazione a oggettiulteriori e diversi da quelli oggetto della contestazione di cui all’art. 166cod. pen. mil. pace.Quanto al fatto che la Corte di appello nulla abbia argomentato sulpunto, si osserva che tale doglianza non ha formatooggetto dei motivi diappello, né, d’altro canto, il ricorrente deduce di aver prodotto lasentenza della Corte penale militare alla Corte di appello. Detto motivo diricorso è, quindi, inammissibile: «In tema di ricorso per cassazione, laregola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possonoe s se r e d edo t t e i n c a s s a z i one que s t i o n i n on p r o spe t t a t enei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio inogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe statoposs ib i le dedurre in grado d 'appel lo - t rova la sua "rat io"nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto dimotivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto delricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché nonsegnalato con i motivi di gravame [...]» (Sez. Sez. 4, n. 10611del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631 – 01).La mancata produzione della sentenza in secondo grado riverberaeffetti anche sulla dedotta inconciliabilità degli accertamenti compiutiavanti al Giudice militare e a quello ordinario e sul contrasto di giudicatiprospettato con il motivo sub 2). Sul punto si osserva, in primo luogo, chela censura è infondata, posto che non è ravvisabile un contrasto digiudicati tra due sentenze, una delle quali, quella oggi in oggetto, non èirrevocabile. Deve, altresì, osservarsi che la censura è generica e, quindi,inammissibile, non individuando gli specifici profili di contrasto.Inoltre, la sentenza della Corte militare che ha pronunciatol’assoluzione costituisce elemento di prova che avrebbe dovuto e potutoessere prodotto in appello, in quanto volto a fornire elementi diricostruzione del fatto, produzione che, invece, non è stata fatta e chenonpuò essere recuparata in questa sede di legittimità.Sul punto, anche ad integrazione di quanto già argomentato in ordineal divieto di un secondo giudizio, deve richiamarsi il consolidato principioaffermato da questa Corte, secondo il quale «Il divieto del "bis in idem"stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen. postula una preclusione derivante dalgiudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona o anchedalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confrontidella stessa persona (anche se pendenti in fase o grado diversi) nellastessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M. Ildivieto presuppone la produzione innanzi al giudice di meritodella sentenza definitiva o degli atti necessari per l'accertamento dellaidentità del fatto. Tanto non può essere effettuato dinanzi alla Cortedi cassazione, perché è precluso al giudice di legittimità l'accertamentodel fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementifattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito.L'imputato non rimane peraltro senza tutela, potendo fare valere lapreclusione davanti al giudice dell'esecuzione» (Sez. 5, n. 9180del 29/01/2007, Rv. 236259 – 01).[OSCURATO:PERSONA] non ignora altra giurisprudenza che qualifica la violazionedel divieto di bis in idem quale error in procedendo. Tuttavia,l ’accertamento del dedotto errore, nel caso di specie, non èimmediatamente ed esclusivamente deducibile dal tenore delleimputazioni, sia in ragione dell’oggetto delle stesse (più esteso avanti ilTribunale ordinario), sia in ragione del fatto che gli elementi di presunta“inconciliabilità” delle decisioni si fondano su accertamenti di fatto nonconsentiti in questa sede, essendo relativi al profilo della riconducibilitàdel possesso degli oggetti delle imputazioni all’odierno ricorrente, nondeducibile dalla mera lettura delle imputazioni.5. Il motivo sub 3), relativo alla violazione di legge per erroneaapplicazione dell’art. 2 legge n. 895 del 1967 in relazione allaqualificazione del munizionamento, è inammissibile ex art. 606, comma 3cod. proc. pen., in quanto non dedotto con i motivi di appello.6. Il quarto motivo, relativo alla consapevole detenzione delmateriale oggetto dell’imputazione è inammissibile in quanto del tuttogenerico. Il ricorrente non si confronta affatto con l’argomentazione dellaCorte territoriale, la quale, a pag. 4 della sentenza, ha enunciato indettaglio i fatti dai quali ha desunto che le munizioni, il vestiario, lasciabola etc. fossero nella consapevole detenzione dell’odierno ricorrente,argomentando anche, a pag. 5, in ordine alle ragioni per le quali nonpoteva ritenersi che fossero riferibili ad altri o che il ricorrente fosseinconsapevole della presenza degli oggetti. A fronte di questa specificamotivazione, il ricorrente si è limitato genericamente ad obiettare che laresponsabilità si fonda “su presunzioni e inferenze”.7. Infondato è anche il sesto motivo di ricorso. La Corte di appellonon ha argomentato la responsabilità sulla base del silenzio serbatodall’imputato, ma su questo ha fondato il diniego delle circostanzefuorviante tenuto dal prevenuto nell’ambito del procedimento (ove prima,in sede di interrogatorio delegato, sia era avvalso della facoltà di nonrispondere e poi, in sede di udienza preliminare aveva reso una versionemenzognera)”.Questa Corte ha ritenuto che «Il comportamento processualedell'imputato (insincerità, dichiarazioni mendaci), nella valutazionecompiuta dal giudice di merito al fine di stabilire l'entità del fatto, a normadell'art. 133 cod. pen., costituisce un sintomo rivelatore della capacità adelinquere del reo e quindi può essere ritenuto elemento determinante nelgiudizio di comparazione fra circostanze. (Conf. mass. n. 139298)» (Sez.2, n. 2988 del 04/12/1985, Rv. 172471-01; Sez. 2, n. 1658 del30/06/1982, dep. 1983, Rv. 157565-01). Più recentemente, ha ribaditoche «La condotta processuale dell ' imputato che mantenga unriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. (In motivazione, laS.C. ha osservato che se l'esercizio del diritto di difesa rende, per sceltadel legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese apropria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipodi dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamentotenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cuiall'art. 133 cod. pen.)» (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339-01).Non si comprende, poi, la censura per la parte in cui si fonda sul fattoche la Corte avrebbe dichiarato la responsabilità dell’imputato sulla basedei precedenti penali.8. Infondato è il settimo motivo di ricorso. Corretta è la sentenza diappello, la quale sulla base del disposto dell’art. 159, comma 3 e 4 cod.pen., nella versione vigente all’epoca dei fatti, come interpretato dallasentenza delle Sezioni Unite del 12/12/2024, n. 20989, dep. 2025, Rv.288175 - 02, ha escluso che, alla data della pronuncia si fosse verificatala causa estintiva del reato di cui all’art. 697 cod. pen. Poiché, in base allenorme citate, il termine di prescrizione è rimasto nuovamente sospeso perun anno e sei mesi decorrente dal termine di deposito previsto dall’art.544 cod. proc. pen. che, nel caso in questione scadeva il 10.12.2025, alladata della decisione in questo grado di giudizio il termine di prescrizione,scadente il 10.6.2027, non è ancora decorso. Del tutto infondata è lafissazione della data di consumazione del reato alla data del congedomilitare (giugno 2016). Il reato di detenzione illegale di arma o dimunizioni ha natura di reato permanente, sicché il tempo necessario aprescrivere decorre non dal giorno in cui la detenzione illecita ha avutoinizio, bensì da quello in cui è cessata la permanenza (Sez. 1, n. 4531 del11/04/1983, Rv. 159084-01). Nel caso in esame, la permanenza si èprotratta almeno sino alla data dell’accertamento ovvero al [OSCURATO:DATA_NASCITA].9. Quanto, infine, al difetto di motivazione in ordine alla concessionedei benefici di legge, la Corte di appello ha osservato che i precedentidell’imputato erano ostativi alla loro concessione. Poiché l’art. 163 e l’art.175 cod. pen. consentono la concessione dei benefici nei soli casi in cuil’imputato abbia riportato una sola condanna, o due se la pena siacontenuta nei limiti di due anni, la presenza di plurime precedenti penali,desumibili dal fatto che è stata contestata la recidiva reiterata specificainfraquinquennale, è ostativa ex lege ai benefici. Non era necessaria,quindi, ulteriore motivazione.10.Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]