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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24223/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1,1,3;t4\51- e1.0 2)Ettps e0StIgith ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo della Direzione dell'amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, con il quale era stato accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto al regime detentivo previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. - avente ad oggetto il diniego opposto dalla Direzione della Casa circondariale di L'Aquila alla sua richiesta di conservare cibi freschi e congelati nel frigorifero in dotazione della sezione di assegnazione.

2. A ragione, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che i detenuti, sottoposti al regime di cui sopra, possono cucinare all'interno della cella cibi freschi o surgelati, al tal fine acquisitati al mod. 72 ovvero ricevuti in occasione dei colloqui, secondo le modalità consentite, in determinate giornate e dunque anche a distanza di giorni dalla consumazione.

Tali cibi nel frattempo debbono mantenersi in idonee condizioni di conservazione.

Essa non può essere assicurata dalle borse termiche tenute nella cella dal detenuto, poiché le mattonelle refrigeranti al loro interno hanno una durata non superiore ad otto ore.

Pertanto, per garantire l'attuazione del diritto alla ricezione dei cibi da cucinare all'interno della cella nelle imprescindibili condizioni richieste dalle primarie esigenze connesse alla sana alimentazione, risulta necessario consentire a tal fine l'uso dei frigoriferi in dotazione della sezione con le modalità che potranno essere individuate dalla direzione dell'istituto, senza che peraltro ciò possa comportare un aggravio delle spese.

3. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione, il Ministero della Giustizia, attraverso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende, muovendo doglianze esposte in due motivi.

3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 1, 35-bis, 41-bis e 69, lett. b), Ord. pen., rilevando che la statuizione adottata con il provvedimento impugnato si pone al di fuori dal perimetro del presupposti di legge in presenza dei quali può operare la tutela giurisdizionale contemplata dal succitato art. 69, giacché nella specie non ricorre una ipotesi di grave pregiudizio all'esercizio di un diritto derivante dall'inosservanza di disposizioni normative, non essendo previsto "un diritto all'uso del frigorifero", da opporre alle limitazioni connaturate alla detenzione in generale e delle particolari finalità del regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. 3.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1, 2, 3, 9, 16, 35-bis e 41-bis Ord. pen., nonché dell'art. 13 reg. esec.

Ord. Pen.

Rileva che le disposizioni normative dell'ordinamento penitenziario consentono all'Amministrazione di imporre limitazioni valide per tutti i detenuti e rientranti nella propria potestà regolamentare, come nel caso delle modalità dell'uso dei frigoriferi in dotazione della sezione, così da potere l'Amministrazione riservare tale uso solo agli elementi refrigeranti da inserire nelle borse termiche dei detenuti, senza che ne derivi un pregiudizio o una limitazione al diritto di cucinare e di integrare il vitto con i generi alimentari pervenuti nei modi consentiti.Imporre un uso diverso da quello come sopra stabilito implica altri adempimenti incidenti nella sfera dell'organizzazione rimessa all'Amministrazione, dovendo essa provvedere all'adeguamento dei mezzi in modo da potere far fronte ad un deposito dei cibi esteso senza distinzione a tutti i detenuti ai fini della conservazione degli alimenti appartenenti a ciascuno.

Tale travalicamento è stato anche di recente ritenuto non consentito dalla giurisprudenza di legittimità.

Del resto, altri giudici di merito si sono espressi in senso opposto rispetto alla decisione impugnata, illustrando peraltro come l'idonea conservazione evocata in tale decisione possa essere salvaguardata consentendo ai detenuti di disporre di un maggior numero di tavolette refrigeranti, ampliando, ove necessario, il numero dei congelatori ai fini della rotazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117, del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905). 3.Come rilevato nel ricorso, l'oggetto della decisione attiene non già alla negazione del diritto del detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. a cuocere i cibi freschi o congelati ricevuti secondo le modalità consentite, ma alla corretta conservazione ditali cibi, che laddove non garantita, durante il tempo necessario in cui i cibi possono essere cucinati e dunque consumati, verrebbe a precludere il diritto alla sana alimentazione del detenuto.

Si configurano condizioni che pregiudicherebbero in concreto la stessa possibilità di cucinare i cibi determinando una violazione delle disposizioni che la consentono, con un conseguente grave e attuale pregiudizio del diritto da eliminare tramite il rimedio giurisdizionale esperito.

4. Il provvedimento impugnato non disconosce che l'Amministrazione penitenziaria aveva consentito, per la conservazione dei cibi nella cella all'interno di borse termiche in possesso del detenuto, l'utilizzo di tavolette refrigeranti e al tal fine l'impiego del frigorifero della sezione.

Né disconosce l'idoneità di tale mezzo a mantenere la conservazione dei cibi per un certo periodo.

Ma, facendo riferimento a una durata di circa otto ore dell'azione refrigerante delle tavolette, mostra di concludere per l'inidoneità delle modalità approntate al fine di salvaguardare la primaria esigenza di una sana alimentazione.

E ciò in ragione della ritenuta necessità di dovere mantenere la refrigerazione dei cibi per più giorni prima di essere cucinati e dunque consumati.Sulla base di tali considerazioni è stato prescritto che sia adoperato per la conservazione dei cibi il frigorifero della sezione, secondo modalità individuate dalla stessa Amministrazione.

5. Questi ragionamenti non possono giustificare l'intervento giurisdizionale per porre rimedio a una violazione grave e attuale del diritto nei termini e alle condizioni sopra delineati.

Ed infatti, il percorso decisionale, limitandosi a considerare ìl tempo di utilizzazione ai fini refrigeranti di una o più tavolette, non nega la possibilità garantita al detenuto, nel caso di esigenze di una più lunga conservazione, di ottenere tempestivamente la sostituzione delle tavolette già utilizzate con altre successivamente prelevate dal frigorifero congelatore e via via perfettamente in grado di svolgere la stessa iniziale azione quelle sostituite, in modo da mantenere costante la refrigerazione dei cibi fin quando devono essere cucinati e consumati.

Non tenendo conto di ciò, si finisce con il considerare non la tutela del diritto, ma un modo diverso per tutelarlo secondo le iniziative ritenute possibili e meglio confacenti allo scopo.

Si ha di conseguenza una scelta del Tribunale che ingiustificatamente incide sulle modalità dell'adempimento da parte dell'Amministrazione penitenziaria dei compiti demandatele, in rapporto alle opzioni e alle possibilità organizzative e ai mezzi dei quali la stessa può disporre.

Ed invero, è di tutta evidenza che l'utilizzo dei frigoriferi per riporvi gli alimenti dei detenuti della sezione comporta l'organizzazione e la disponibilità di ben più ampi spazi refrigeranti e una ben diversa predisposizione di compiti di ricezione di ogni tipo di cibi, di deposito degli stessi separatamente nei frigoriferi per ciascun detenuto della sezione e poi di prelievo per la riconsegna in prossimità del consumo secondo i tempi necessari rimessi alle scelte personali.

Un'attività, questa, da svolgere secondo la dovuta tutela delle esigenze sanitarie, per nulla paragonabile alla mera refrigerazione delle tavolette da riporre nelle borse termiche appartenenti a ciascun detenuto e alla cadenza della loro sostituzione dopo il periodo di idonea efficienza.

Ci si sposta in tal modo in un ambito proprio dell'organizzazione dell'attività che afferisce alla sfera delle determinazioni rimesse ai compiti dell'Amministrazione, una volta che i mezzi posti a disposizione dalla stessa, secondo le indicate modalità di sostituzione delle tavolette refrigeranti, non risultano in sé tali da potere realizzare un pregiudizio del diritto del detenuto grave ed attuale, in ragione di un constatabile nocumento concreto alla sana conservazione.

Dunque, la tutela invocata con il rimedio giurisdizionale e la conseguente decisione adottata, seguendo la stessa ricostruzione del provvedimento impugnato, non possono trovare giustificazione, nelle disposizioni normative dettate nella materia di cui trattasi.

6. Alla stregua di tali considerazioni, non richiedendosi nuove valutazioni di merito ai fini della decisione da assumere, il provvedimento impugnato e quello confermato del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, reso il 24 settembre 2020, debbono essere annullati senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1,1,3;t4\51- e1.0 2)Ettps e0StIgith ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo della Direzione dell'amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, con il quale era stato accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto al regime detentivo previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. - avente ad oggetto il diniego opposto dalla Direzione della Casa circondariale di L'Aquila alla sua richiesta di conservare cibi freschi e congelati nel frigorifero in dotazione della sezione di assegnazione. 2. A ragione, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che i detenuti, sottoposti al regime di cui sopra, possono cucinare all'interno della cella cibi freschi o surgelati, al tal fine acquisitati al mod. 72 ovvero ricevuti in occasione dei colloqui, secondo le modalità consentite, in determinate giornate e dunque anche a distanza di giorni dalla consumazione. Tali cibi nel frattempo debbono mantenersi in idonee condizioni di conservazione. Essa non può essere assicurata dalle borse termiche tenute nella cella dal detenuto, poiché le mattonelle refrigeranti al loro interno hanno una durata non superiore ad otto ore. Pertanto, per garantire l'attuazione del diritto alla ricezione dei cibi da cucinare all'interno della cella nelle imprescindibili condizioni richieste dalle primarie esigenze connesse alla sana alimentazione, risulta necessario consentire a tal fine l'uso dei frigoriferi in dotazione della sezione con le modalità che potranno essere individuate dalla direzione dell'istituto, senza che peraltro ciò possa comportare un aggravio delle spese. 3. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione, il Ministero della Giustizia, attraverso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende, muovendo doglianze esposte in due motivi. 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 1, 35-bis, 41-bis e 69, lett. b), Ord. pen., rilevando che la statuizione adottata con il provvedimento impugnato si pone al di fuori dal perimetro del presupposti di legge in presenza dei quali può operare la tutela giurisdizionale contemplata dal succitato art. 69, giacché nella specie non ricorre una ipotesi di grave pregiudizio all'esercizio di un diritto derivante dall'inosservanza di disposizioni normative, non essendo previsto "un diritto all'uso del frigorifero", da opporre alle limitazioni connaturate alla detenzione in generale e delle particolari finalità del regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. 3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1, 2, 3, 9, 16, 35-bis e 41-bis Ord. pen., nonché dell'art. 13 reg. esec. Ord. Pen. Rileva che le disposizioni normative dell'ordinamento penitenziario consentono all'Amministrazione di imporre limitazioni valide per tutti i detenuti e rientranti nella propria potestà regolamentare, come nel caso delle modalità dell'uso dei frigoriferi in dotazione della sezione, così da potere l'Amministrazione riservare tale uso solo agli elementi refrigeranti da inserire nelle borse termiche dei detenuti, senza che ne derivi un pregiudizio o una limitazione al diritto di cucinare e di integrare il vitto con i generi alimentari pervenuti nei modi consentiti.Imporre un uso diverso da quello come sopra stabilito implica altri adempimenti incidenti nella sfera dell'organizzazione rimessa all'Amministrazione, dovendo essa provvedere all'adeguamento dei mezzi in modo da potere far fronte ad un deposito dei cibi esteso senza distinzione a tutti i detenuti ai fini della conservazione degli alimenti appartenenti a ciascuno. Tale travalicamento è stato anche di recente ritenuto non consentito dalla giurisprudenza di legittimità. Del resto, altri giudici di merito si sono espressi in senso opposto rispetto alla decisione impugnata, illustrando peraltro come l'idonea conservazione evocata in tale decisione possa essere salvaguardata consentendo ai detenuti di disporre di un maggior numero di tavolette refrigeranti, ampliando, ove necessario, il numero dei congelatori ai fini della rotazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117, del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905). 3.Come rilevato nel ricorso, l'oggetto della decisione attiene non già alla negazione del diritto del detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. a cuocere i cibi freschi o congelati ricevuti secondo le modalità consentite, ma alla corretta conservazione ditali cibi, che laddove non garantita, durante il tempo necessario in cui i cibi possono essere cucinati e dunque consumati, verrebbe a precludere il diritto alla sana alimentazione del detenuto. Si configurano condizioni che pregiudicherebbero in concreto la stessa possibilità di cucinare i cibi determinando una violazione delle disposizioni che la consentono, con un conseguente grave e attuale pregiudizio del diritto da eliminare tramite il rimedio giurisdizionale esperito. 4. Il provvedimento impugnato non disconosce che l'Amministrazione penitenziaria aveva consentito, per la conservazione dei cibi nella cella all'interno di borse termiche in possesso del detenuto, l'utilizzo di tavolette refrigeranti e al tal fine l'impiego del frigorifero della sezione. Né disconosce l'idoneità di tale mezzo a mantenere la conservazione dei cibi per un certo periodo. Ma, facendo riferimento a una durata di circa otto ore dell'azione refrigerante delle tavolette, mostra di concludere per l'inidoneità delle modalità approntate al fine di salvaguardare la primaria esigenza di una sana alimentazione. E ciò in ragione della ritenuta necessità di dovere mantenere la refrigerazione dei cibi per più giorni prima di essere cucinati e dunque consumati.Sulla base di tali considerazioni è stato prescritto che sia adoperato per la conservazione dei cibi il frigorifero della sezione, secondo modalità individuate dalla stessa Amministrazione. 5. Questi ragionamenti non possono giustificare l'intervento giurisdizionale per porre rimedio a una violazione grave e attuale del diritto nei termini e alle condizioni sopra delineati. Ed infatti, il percorso decisionale, limitandosi a considerare ìl tempo di utilizzazione ai fini refrigeranti di una o più tavolette, non nega la possibilità garantita al detenuto, nel caso di esigenze di una più lunga conservazione, di ottenere tempestivamente la sostituzione delle tavolette già utilizzate con altre successivamente prelevate dal frigorifero congelatore e via via perfettamente in grado di svolgere la stessa iniziale azione quelle sostituite, in modo da mantenere costante la refrigerazione dei cibi fin quando devono essere cucinati e consumati. Non tenendo conto di ciò, si finisce con il considerare non la tutela del diritto, ma un modo diverso per tutelarlo secondo le iniziative ritenute possibili e meglio confacenti allo scopo. Si ha di conseguenza una scelta del Tribunale che ingiustificatamente incide sulle modalità dell'adempimento da parte dell'Amministrazione penitenziaria dei compiti demandatele, in rapporto alle opzioni e alle possibilità organizzative e ai mezzi dei quali la stessa può disporre. Ed invero, è di tutta evidenza che l'utilizzo dei frigoriferi per riporvi gli alimenti dei detenuti della sezione comporta l'organizzazione e la disponibilità di ben più ampi spazi refrigeranti e una ben diversa predisposizione di compiti di ricezione di ogni tipo di cibi, di deposito degli stessi separatamente nei frigoriferi per ciascun detenuto della sezione e poi di prelievo per la riconsegna in prossimità del consumo secondo i tempi necessari rimessi alle scelte personali. Un'attività, questa, da svolgere secondo la dovuta tutela delle esigenze sanitarie, per nulla paragonabile alla mera refrigerazione delle tavolette da riporre nelle borse termiche appartenenti a ciascun detenuto e alla cadenza della loro sostituzione dopo il periodo di idonea efficienza. Ci si sposta in tal modo in un ambito proprio dell'organizzazione dell'attività che afferisce alla sfera delle determinazioni rimesse ai compiti dell'Amministrazione, una volta che i mezzi posti a disposizione dalla stessa, secondo le indicate modalità di sostituzione delle tavolette refrigeranti, non risultano in sé tali da potere realizzare un pregiudizio del diritto del detenuto grave ed attuale, in ragione di un constatabile nocumento concreto alla sana conservazione. Dunque, la tutela invocata con il rimedio giurisdizionale e la conseguente decisione adottata, seguendo la stessa ricostruzione del provvedimento impugnato, non possono trovare giustificazione, nelle disposizioni normative dettate nella materia di cui trattasi. 6. Alla stregua di tali considerazioni, non richiedendosi nuove valutazioni di merito ai fini della decisione da assumere, il provvedimento impugnato e quello confermato del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, reso il 24 settembre 2020, debbono essere annullati senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di so
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