CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 giugno 2024
Cassazione n. 04599/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ricorre, a mezzo di difensore e procuratore speciale, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. perché estinto per remissione di querela, deducendo violazione di legge, non avendo il Tribunale considerato, nel constatare l'assenza ingiustificata della persona offesa all'udienza del 18 giugno 2024, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire presentata tempestivamente dalla stessa. 2. Il ricorso è inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato. Il ricorso, invero, è stato presentato dalla persona offesa, che non era costituita parte civile. Deve essere ribadito che il ricorso per cassazione presentato da persona offesa che non sia costituita parte civile va dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto non avente diritto, non essendovi alcuna previsione normativa che legittima tale impugnazione (Sez. 5, n. 17802 del 14/03/2017, Rv. 269714; Sez. 7, n. 48896 del 15/11/2012, Rv. 253927). 4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata de plano, consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.