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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 21600/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 48, 477, comma 2, 61, n.2 cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di anni 1 mesi 4 dì reclusione; Letta la memoria con la quale si chiede l'accoglimento del ricorso, non sussistendo le ragioni di inammissibilità; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, per travisamento del fatto in relazione all'approfondimento medico in sede di visite INAIL - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esule, infatti, dai poteri della Corte di cessazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Va altresì evidenziato come a più riprese il ricorrente riproduca brani di deposizioni, oggetto di travisamento, anche nell'ambito della memoria depositata: sul punto va richiamato il consolidato principio per cui, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801): il che nel caso in esame non è avvenuto; Considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso - che lamentano rispettivamente vizio di motivazione in relazione all'atto di appello, ove si era indicato l'avvenuto approfondimento condotto presso l'INAIL - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, alla luce dei già citati principi, né tali deduzioni afferenti il vizio di motivazione sono caratterizzati dalla specifica indicazione della forza disarticolante delle censure, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigli 4r estensore D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 48, 477, comma 2, 61, n.2 cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di anni 1 mesi 4 dì reclusione; Letta la memoria con la quale si chiede l'accoglimento del ricorso, non sussistendo le ragioni di inammissibilità; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, per travisamento del fatto in relazione all'approfondimento medico in sede di visite INAIL - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esule, infatti, dai poteri della Corte di cessazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Va altresì evidenziato come a più riprese il ricorrente riproduca brani di deposizioni, oggetto di travisamento, anche nell'ambito della memoria depositata: sul punto va richiamato il consolidato principio per cui, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801): il che nel caso in esame non è avvenuto; Considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso - che lamentano rispettivamente vizio di motivazione in relazione all'atto di appello, ove si era indicato l'avvenuto approfondimento condotto presso l'INAIL - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, alla luce dei già citati principi, né tali deduzioni afferenti il vizio di motivazione sono caratterizzati dalla specifica indicazione della forza disarticolante delle censure, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigli 4r estensore D
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