CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 46027/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; //' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 marzo 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 29 gennaio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due motivi di ricorso: mancanza di prova decisiva, erronea applicazione della legge penale e vizio di mancanza e idoneità della motivazione, lamentando l'inadeguatezza della decisione con cui la Corte territoriale avrebbe rigettato la sua richiesta di assunzione di una perizia tossicologica volta ad accertare la quantità e la qualità del principio attivo della sostanza destinata alla cessione; erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., eccependo l'eccessiva entità della sanzione concretamente applicatagli. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processbalì e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 Il Consigliere estenso