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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 1966

Cassazione n. 18710/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1966 avverso l'ordinanza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di PROVENZANO Giorgio avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 17.10.2024 il g.i.p. del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato; Rilevato, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità è stata adottata per avere il giudice dell'esecuzione ritenuto l'istanza dell'odierno ricorrente "identica ad altra già presentata e rigettata con ordinanza del GE in data 4/8/22"; Considerato che il ricorso, in definitiva, non smentisce la ragione dell'inammissibilità dichiarata dal g.i.p., ovvero che si tratti della riproposizione di una medesima istanza già rigettata, perché, da un lato, fa genericamente riferimento al mutamento di giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione senza tuttavia indicare nuove e sopravvenute pronunce eventualmente applicabili al suo caso specifico, e, dall'altro, si sviluppa tutto su motivi - evidentemente non nuovi - attinenti al merito delle sentenze riguardanti i reati per cui si invoca la continuazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto le deduzioni in esso contenute non si confrontano con il rilievo del carattere oggettivamente reiterativo dell'istanza precedente, già esitata negativamente per l'interessato, e non rappresentano sopravvenienze nuove; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1966 avverso l'ordinanza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di PROVENZANO Giorgio avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 17.10.2024 il g.i.p. del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato; Rilevato, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità è stata adottata per avere il giudice dell'esecuzione ritenuto l'istanza dell'odierno ricorrente "identica ad altra già presentata e rigettata con ordinanza del GE in data 4/8/22"; Considerato che il ricorso, in definitiva, non smentisce la ragione dell'inammissibilità dichiarata dal g.i.p., ovvero che si tratti della riproposizione di una medesima istanza già rigettata, perché, da un lato, fa genericamente riferimento al mutamento di giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione senza tuttavia indicare nuove e sopravvenute pronunce eventualmente applicabili al suo caso specifico, e, dall'altro, si sviluppa tutto su motivi - evidentemente non nuovi - attinenti al merito delle sentenze riguardanti i reati per cui si invoca la continuazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto le deduzioni in esso contenute non si confrontano con il rilievo del carattere oggettivamente reiterativo dell'istanza precedente, già esitata negativamente per l'interessato, e non rappresentano sopravvenienze nuove; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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