CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14669/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di APPELLO di TRIESTEparti civili: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e PeressonLucia, che ha concluso riportandosi alla memoria e alle conclusioni giàdepositate;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusodepositando conclusioni scritte e nota spese;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che haconcluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso insistendoper l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 2 dicembre 2024 la Corte d’Appello di Triesteconfermava la sentenza emessa il 5 luglio 2022 dal Tribunale di Udine con laquale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato diriciclaggio continuato contemplato al capo T) dell’imputazione e condannato allepene di legge.All’imputato, in particolare, era stato contestato di avere, con più azioniesecutive del medesimo disegno criminoso, trasferito o fatto trasferire neipropri conti correnti denaro proveniente dai delitti di truffa e appropriazioneindebita posti in essere dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], nonché di averericevuto dalla moglie e successivamente negoziato due assegni bancari.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando quattromotivi di doglianza.3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al rigetto dell’eccezione di nullità dell’ordinanza emessa dalTribunale di Udine in data 20 ottobre 2020 e degli atti conseguenziali, conriferimento all’art. 181, commi 2 e 3 cod. proc. pen.Assumeva, in particolare, che l’imputazione risultava indeterminata e che ilTribunale, con provvedimento del 7 maggio 2019, aveva dichiarato la nullità deldecreto che dispone il giudizio ordinando la trasmissione degli atti al Giudice perl’udienza preliminare affinché venissero indicate precisamente le date dicommissione dei singoli fatti, ciò che non aveva sortito esito alcuno, essendorimasta l’imputazione del tutto invariata.4. Con il secondo motivo deduceva mancanza di motivazione e violazionedell’art. 648-bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elementooggettivo e dell’elemento soggettivo del contestato reato di riciclaggio.Assumeva che gli indizi considerati dalla Corte territoriale per ritenere lasussistenza del reato - individuati nella coincidenza temporale fra i reaticommessi dalla [OSCURATO:PERSONA] e il reato di riciclaggio contestato al ricorrentenonché nell’identità degli importi oggetto dei detti reati - avrebbero dovutocondurre a ritenere, ragionevolmente, un concorso del [OSCURATO:PERSONA] nei reaticommessi dalla moglie, più che la commissione da parte dello stesso del reatodi riciclaggio; riteneva inoltre frutto di un preconcetto, che non consentiva diaffermare la responsabilità del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio, ilrichiamo fatto dalla Corte di merito alla sproporzione fra gli importi deglistipendi del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e gli importi, di gran lunga maggiori,versati sui conti dell’imputato.Deduceva, ancora, la contraddittorietà della motivazione laddove la Corte dimerito aveva ritenuto, da un lato, che il [OSCURATO:PERSONA], avendo consentito alla mogliedi operare sui propri conti, avesse materialmente agevolato il compimento daparte della [OSCURATO:PERSONA] di condotte di trasferimento nei detti conti di parte deldenaro provento degli illeciti dalla stessa commessi e, dall’altro, aveva esclusoun concorso morale del ricorrente nei reati commessi dalla medesimaChiaruttini.Quanto all’elemento soggettivo del reato di riciclaggio la difesa assumevache la Corte di merito aveva omesso di valutare il fatto che neanche i funzionaridi banca e gli addetti alla cassa colleghi della Charuttini si erano accorti delleinnumerevoli operazioni truffaldine poste in essere dalla medesima, così cheche non poteva dirsi “risibile” il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non si fosse reso conto dellaprovenienza illecita delle somme transitate sul proprio conto; rassegnava, sulpunto, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che il denaro contante consegnato almarito proveniva dalle gratificazioni dei clienti che le consegnavano premi indenaro in ragione dei cospicui vantaggi conseguiti.5. Con il terzo motivo deduceva mancanza di motivazione e violazione dilegge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, assumendo che piùcorrettamente la Corte d’Appello avrebbe dovuto qualificare le condotte delMoscato a titolo di concorso nei reati presupposti commessi dalla moglie, ciòche risultava più ragionevole anche alla luce del rapporto di coniugio esistentefra i due.6. Con il quarto motivo deduceva violazione di legge e mancanza dimotivazione in relazione alla dosimetria della pena, alle statuizioni civili e alladisposta confisca, rassegnando che la Corte territoriale aveva, con formulalapidaria, ritenuta corretta la pena inflitta, senza fare alcun accenno alconsistente arco di tempo nel quale la condotta illecita si era dispiegata.7. In data 8 gennaio 2026 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositatoune memoria difensiva e conclusioni scritte.8. In data 26 gennaio 2026 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositatoconclusioni scritte e nota spese.9. All’udienza del 29 gennaio 2026 le parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eBrisinello [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato note conclusionali e note spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Con tale doglianza la difesa lamenta che l’imputazione risulterebbeindeterminata per non essere state precisate le date di commissione dei singolifatti di riciclaggio.Il rilievo non coglie nel segno, dovendosi considerare che, in tema diriciclaggio, ove (come nel caso di specie) più siano le condotte consumative delreato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad unmedesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva econsumazione prolungata, che viene a cessare con l'ultima delle operazioniposte in essere (v. Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re e altri, Rv. 267856 –01, che tratta di una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi lasentenza che aveva escluso che la decorrenza del termine di prescrizionedovesse essere valutata in relazione alle singole condotte di "sostituzione" deldanaro provento di reato, attuate attraverso operazioni su conti correntibancari).2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo.Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettatii parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado edell’adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia comela censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinentialla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessialla esclusiva competenza del giudice di merito.Al riguardo, va premesso come non sia compito della Suprema Cortescegliere la ricostruzione dei fatti maggiormente plausibile. L'equilibrio delsistema si caratterizza, infatti, nel senso che, se al giudice di legittimità èaffidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, èaltrettanto vero che tale privilegio trova, nell'ordinamento, il propriocontrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato algiudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deveessere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti.Per questo, le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sulmateriale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606,comma 3, cod. proc. pen.). E debbono essere considerate censure di merito,come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dallasua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quandoesistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporrediversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianzeche 'attaccano' la 'persuasività', l’"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusionidifferenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è 'fatto', riservato al giudicedel merito. Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprioapprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibilinel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto estruttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che ladeduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice digenericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di meritodella doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi).In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita'apparente' o `tautologica', perché dà conto puntuale delle censure e deduzionidifensive, le esamina analiticamente e le disattende con specificheargomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesementeincongrue agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto.Ciò considerato, evidenzia il Collegio come il ricorrente abbia proposto unadiversa lettura di alcuni degli elementi considerati dalla Corte territoriale perritenere la sussistenza del contestato reato di riciclaggio, costituiti in particolaredalla coincidenza temporale fra i reati commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] e il reato diriciclaggio contestato al ricorrente, e ancora dalla notevole sproporzione fra gliimporti degli stipendi del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e gli importi, di gran lungamaggiori, versati sui conti dell’imputato.Da tali elementi la Corte di merito ha tratto conclusioni improntate a logicanel ritenere sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato contestato.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.La Corte d’appello, invero, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo congruamente richiamatoil consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale ilversamento su un conto bancario di denaro di provenienza delittuosa integra ildelitto di riciclaggio e, quanto al prospettato concorso del ricorrente nei reatipresupposti commessi dalla [OSCURATO:PERSONA], avendo precisato che il [OSCURATO:PERSONA] nonaveva compiuto alcuna azione che avesse anche solo agevolato l’attivitàcriminosa posta in essere dalla moglie, non avendo costui partecipato in alcunmodo alla condotta tipica del reato di truffa, e, quanto al concorso morale, chela [OSCURATO:PERSONA] “si era già autonomamente determinata ad ingannare i clienti e/oad appropriarsi dell’altrui denaro approfittando della propria qualità didipendente della manca di cui era dipendente e consulente finanziario”.4. Risulta, infine, del tutto generico il quarto motivo, con il quale il ricorrentesi è limitato a contestare la dosimetria della pena e le statuizioni relative alrisarcimento del danno in favore delle parti civili, alla pena accessoria e allaconfisca senza addure alcun elemento specifico in fatto o in diritto a sostegnodella doglianza.5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L’imputato,inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] eBisolini [OSCURATO:PERSONA] che devono essere liquidate in complessivi euro 3.686,00ciascuno, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione di quelle sostenute dallaparte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante protempore, che devono essere liquidate in complessivi euro 3.167,00, oltreaccessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliBrisenello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00ciascuno, oltre accessori di legge nonché dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].p.a. in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in complessivi euro3.167,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]