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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06766/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero v\, [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano il 16 maggio 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 3 febbraio 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato di ebrezza alcoolica (valore rilevato grammi / litro 1,33 alla prima prova ed 1,31 alla seconda), fatto commesso il 3 agosto 2019, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge.

2.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 143, commi 1 e 2, e 178, lett. c), cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 Cedu, in relazione alla mancata traduzione della sentenza di primo grado in lingua nota all'imputato, cittadino russo e che risulta pacificamente non comprendere la lingua italiana, come emergente già dal verbale di identificazione dell'imputato da parte della polizia giudiziaria.

Essendo stata già posta la questione con l'atto di appello, la risposta negativa della Corte territoriale, incentrata sulla ritenuta legittimazione esclusiva in capo all'imputato, e non anche al Difensore, e sulla mancata emersione di un pregiudizio alla Difesa (pp. 3-4 della sentenza impugnata), viene sottoposta a censura in quanto non rispettosa del preciso obbligo di traduzione della sentenza che incombe sull'A.G., che ai sensi del chiaro dettato dell'art. 143 cod. proc. pen., nella nuova formulazione c.d.

"europea", deve provvedere alla traduzione di ufficio e non già su richiesta, ed anche perché la mancata comprensione delle ragioni della condanna ha sicuramente impedito all'imputato di fornire importanti indicazioni al proprio Avvocato utili per impostare la Difesa in relazione al fatto storico ed alle circostanze del fatto del contestato reato.

Si segnala avere il Giudice di primo grado disposto la traduzione, in realtà mai effettuata.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 186 del codice della strada e 131-bis cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, invocata già con l'atto di appello.

Premesso che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta sul presupposto del concreto discostamento del tasso rilevato dal valore-soglia, prossimo alla ipotesi più grave (affermazione già fatta propria dal Tribunale, p. 3 della sentenza), dell'orario della condotta, in piena notte (alle ore 03.40), e dalle modalità di guida scomposte, tali da essere immediatamente percepite dalla polizia giudiziaria, si critica il riferimento al valore del tasso per contrasto con l'affermazione sul punto delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589, e anche gli ulteriori parametri valorizzati poiché, a ben vedere, la guida di notte sarebbe meno pericolosa in quanto vi sono meno utenti della strada e in quanto non P risulta se la zona fosse illuminata o meno e per avere trascurato che dalle verifiche è emerso che il tasso dell'imputato stava scendendo e che ragionevolmente sarebbe diminuito con il passare dei minuti.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 20 ottobre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato contestato non è prescritto, il primo motivo di ricorso è fondato ed il secondo risulta assorbito.

2. I Giudici di merito aderiscono, infatti, ad un'interpretazione giurisprudenziale che indicano come prevalente, senza tenere conto del principio di diritto, già più volte affermato (v., tra le altre, Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Zhou, Rv. 266444, Sez. 1, n. 23608 del 11/02/2014, Wang, Rv. 259732) ed anche di recente ribadito, secondo cui «La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli . abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota» (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283965).

Nella parte motiva della sentenza da ultimo citata si precisa (sub n. 2 del "considerato in diritto, pp. 3-4), assai condivisibilmente, che «Non è necessario [...] che l'imputato eccepisca l'esistenza di un concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative, poiché esso, in realtà, è già presente in re ipsa e non ancora rimosso a causa della persistente lesione derivante dal mancato adempimento dell'obbligo di traduzione dell'atto.

L'imputato che non ha ancora preso cognizione del contenuto del provvedimento, infatti, non è in grado di rappresentare correttamente al difensore le ragioni del pregiudizio eventualmente subito, né il difensore potrebbe sostituirlo in tale valutazione, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegarne compiutamente i motivi, allorquando abbia avuto la possibilità di esaminare il provvedimento, in ipotesi lesivo, e prenderne piena conoscenza nella lingua a lui nota.

Nel caso in esame, peraltro, pacificamente risulta che non vi è stata alcuna rinuncia dell'imputata al suo diritto di ottenere la traduzione della sentenza, né l'accertato inadempimento dell'obbligo giudizialmente stabilito potrebbe risolversi in un sostanziale vulnus all'esercizio del suo diritto di difesa».

Non ha rilevanza nel caso di specie la questione della natura della richiesta di traduzione in lingua nota, se cioè si tratti di atto personalissimo o meno, poiché nel caso di specie, come sottolineato dalla Difesa sia nell'appello che nel ricorso, conformemente al contenuto del fascicolo processuale, il Giudice di primo grado ha nominato interprete per tradurre la sentenza ma tale adempimento non è stato poi eseguito (cfr. Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277775: «La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorro. no dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini»).

3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio alla Corte territoriale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa traduzione della sentenza di primo grado e rinvia per tale adempimento alla Corte d'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero v\, [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano il 16 maggio 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 3 febbraio 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato di ebrezza alcoolica (valore rilevato grammi / litro 1,33 alla prima prova ed 1,31 alla seconda), fatto commesso il 3 agosto 2019, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 143, commi 1 e 2, e 178, lett. c), cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 Cedu, in relazione alla mancata traduzione della sentenza di primo grado in lingua nota all'imputato, cittadino russo e che risulta pacificamente non comprendere la lingua italiana, come emergente già dal verbale di identificazione dell'imputato da parte della polizia giudiziaria. Essendo stata già posta la questione con l'atto di appello, la risposta negativa della Corte territoriale, incentrata sulla ritenuta legittimazione esclusiva in capo all'imputato, e non anche al Difensore, e sulla mancata emersione di un pregiudizio alla Difesa (pp. 3-4 della sentenza impugnata), viene sottoposta a censura in quanto non rispettosa del preciso obbligo di traduzione della sentenza che incombe sull'A.G., che ai sensi del chiaro dettato dell'art. 143 cod. proc. pen., nella nuova formulazione c.d. "europea", deve provvedere alla traduzione di ufficio e non già su richiesta, ed anche perché la mancata comprensione delle ragioni della condanna ha sicuramente impedito all'imputato di fornire importanti indicazioni al proprio Avvocato utili per impostare la Difesa in relazione al fatto storico ed alle circostanze del fatto del contestato reato. Si segnala avere il Giudice di primo grado disposto la traduzione, in realtà mai effettuata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 186 del codice della strada e 131-bis cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, invocata già con l'atto di appello. Premesso che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta sul presupposto del concreto discostamento del tasso rilevato dal valore-soglia, prossimo alla ipotesi più grave (affermazione già fatta propria dal Tribunale, p. 3 della sentenza), dell'orario della condotta, in piena notte (alle ore 03.40), e dalle modalità di guida scomposte, tali da essere immediatamente percepite dalla polizia giudiziaria, si critica il riferimento al valore del tasso per contrasto con l'affermazione sul punto delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589, e anche gli ulteriori parametri valorizzati poiché, a ben vedere, la guida di notte sarebbe meno pericolosa in quanto vi sono meno utenti della strada e in quanto non P risulta se la zona fosse illuminata o meno e per avere trascurato che dalle verifiche è emerso che il tasso dell'imputato stava scendendo e che ragionevolmente sarebbe diminuito con il passare dei minuti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 20 ottobre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato contestato non è prescritto, il primo motivo di ricorso è fondato ed il secondo risulta assorbito. 2. I Giudici di merito aderiscono, infatti, ad un'interpretazione giurisprudenziale che indicano come prevalente, senza tenere conto del principio di diritto, già più volte affermato (v., tra le altre, Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Zhou, Rv. 266444, Sez. 1, n. 23608 del 11/02/2014, Wang, Rv. 259732) ed anche di recente ribadito, secondo cui «La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli . abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota» (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283965). Nella parte motiva della sentenza da ultimo citata si precisa (sub n. 2 del "considerato in diritto, pp. 3-4), assai condivisibilmente, che «Non è necessario [...] che l'imputato eccepisca l'esistenza di un concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative, poiché esso, in realtà, è già presente in re ipsa e non ancora rimosso a causa della persistente lesione derivante dal mancato adempimento dell'obbligo di traduzione dell'atto. L'imputato che non ha ancora preso cognizione del contenuto del provvedimento, infatti, non è in grado di rappresentare correttamente al difensore le ragioni del pregiudizio eventualmente subito, né il difensore potrebbe sostituirlo in tale valutazione, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegarne compiutamente i motivi, allorquando abbia avuto la possibilità di esaminare il provvedimento, in ipotesi lesivo, e prenderne piena conoscenza nella lingua a lui nota. Nel caso in esame, peraltro, pacificamente risulta che non vi è stata alcuna rinuncia dell'imputata al suo diritto di ottenere la traduzione della sentenza, né l'accertato inadempimento dell'obbligo giudizialmente stabilito potrebbe risolversi in un sostanziale vulnus all'esercizio del suo diritto di difesa». Non ha rilevanza nel caso di specie la questione della natura della richiesta di traduzione in lingua nota, se cioè si tratti di atto personalissimo o meno, poiché nel caso di specie, come sottolineato dalla Difesa sia nell'appello che nel ricorso, conformemente al contenuto del fascicolo processuale, il Giudice di primo grado ha nominato interprete per tradurre la sentenza ma tale adempimento non è stato poi eseguito (cfr. Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277775: «La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorro. no dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini»). 3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio alla Corte territoriale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa traduzione della sentenza di primo grado e rinvia per tale adempimento alla Corte d'a