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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 35399/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 gennaio 2024 il Tribunale di Napoli, rigettando l'appello dell'indagato, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 416-bis e 628 cod. pen. descritti nelle imputazioni provvisorie.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc pen. e vizio della motivazione nel disconoscere i presupposti per dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere per essere decorsi i termini di durata massima per la fase delle indagini preliminari.

Il ricorrente assume che nel caso in esame tali termini decorrono dal 4/12/2022, cioè dalla esecuzione della ordinanza n. 404/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel procedimento nn. 28398/2019 R.G.N.R. e 5003/2021 R.G.

R.i.p.. perché in tale procedimento e in quello in corso, pendenti davanti alla stessa Autorità giudiziaria, gli elementi di prova dei reati derivanti dalla C.N.R. redatta dalla Questura di Napoli il 27/10/2021 sono stati tenuti separati per una scelta del Pubblico ministero che non ha coordinato le indagini.

Si osserva che erroneamente il Tribunale ha disconosciuto la connessione qualificata ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc pen. fra i diversi reati oggetto delle due ordinanze, commessi con condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso.

Infatti, emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA]: dall'ottobre 2018 alla fine del 2020 avrebbe fiancheggiato l'associazione camorristica diretta da [OSCURATO:PERSONA]; nello stesso periodo, nel dicembre del 2019 avrebbe coadiuvato il clan camorristico Mazzarella, diretto da [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle estorsioni; dal febbraio 2021 all'ottobre 2022 avrebbe cooperato con l'associazione camorristica diretta da [OSCURATO:PERSONA], sempre nel settore delle estorsioni natalizie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Non è applicabile la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nel caso di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari disposte in procedimenti diversi, per fatti differenti, tra i quali non sussista connessione qualificata, ex art. 12 comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., ove si tratti di procedimenti originati da distinte e autonome notizie di reato — la cui separazione, pertanto, non derivi da una scelta strategica del Pubblico ministero — e non sia configurabile il vincolo della continuazione tra i singoli fatti sia pure omogenei fra loro (Sez. 6, n. 14088 del 16/03/2021, non mass.; Sez. 2., n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Rv. 240099).

2. Nel caso in esame, Il Tribunale ha osservato che le condotte richiamate dal ricorrente sono fra loro del tutto diverse — perché riguardano attività svolte per gruppi criminali distinti e inoltre operanti in zone diverse — e il ricorrente non ha dimostrato che siano state legate da un unico disegno criminoso.

Ha aggiunto che il ricorrente non ha dimostrato la deducibilità dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza al momento della emissione della prima e ha specificamente rilevato che —in realtà — le indagini del Pubblico ministero derivano da due diverse notizie di reato, provenienti da due distinti organi di Polizia giudiziaria (i Carabinieri di Castello di Cisterna e la Polizia di Stato-Squadra mobile di Napoli), e che le conversazioni intercettate richiamate nelle imputazioni provvisorie sono fra loro diverse (p. 5).

Su questa base, con adeguata motivazione — con la quale il ricorso non si è compiutamente confrontato — ha escluso che la scelta di tenere separate le indagini dalle quali traggono origine le due ordinanze cautelari abbia costituito una mera opzione del Pubblico ministero.

3. Pertanto, il ricorso è infondato e dal rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 gennaio 2024 il Tribunale di Napoli, rigettando l'appello dell'indagato, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 416-bis e 628 cod. pen. descritti nelle imputazioni provvisorie.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc pen. e vizio della motivazione nel disconoscere i presupposti per dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere per essere decorsi i termini di durata massima per la fase delle indagini preliminari. Il ricorrente assume che nel caso in esame tali termini decorrono dal 4/12/2022, cioè dalla esecuzione della ordinanza n. 404/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel procedimento nn. 28398/2019 R.G.N.R. e 5003/2021 R.G. R.i.p.. perché in tale procedimento e in quello in corso, pendenti davanti alla stessa Autorità giudiziaria, gli elementi di prova dei reati derivanti dalla C.N.R. redatta dalla Questura di Napoli il 27/10/2021 sono stati tenuti separati per una scelta del Pubblico ministero che non ha coordinato le indagini. Si osserva che erroneamente il Tribunale ha disconosciuto la connessione qualificata ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc pen. fra i diversi reati oggetto delle due ordinanze, commessi con condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso. Infatti, emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA]: dall'ottobre 2018 alla fine del 2020 avrebbe fiancheggiato l'associazione camorristica diretta da [OSCURATO:PERSONA]; nello stesso periodo, nel dicembre del 2019 avrebbe coadiuvato il clan camorristico Mazzarella, diretto da [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle estorsioni; dal febbraio 2021 all'ottobre 2022 avrebbe cooperato con l'associazione camorristica diretta da [OSCURATO:PERSONA], sempre nel settore delle estorsioni natalizie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Non è applicabile la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nel caso di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari disposte in procedimenti diversi, per fatti differenti, tra i quali non sussista connessione qualificata, ex art. 12 comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., ove si tratti di procedimenti originati da distinte e autonome notizie di reato — la cui separazione, pertanto, non derivi da una scelta strategica del Pubblico ministero — e non sia configurabile il vincolo della continuazione tra i singoli fatti sia pure omogenei fra loro (Sez. 6, n. 14088 del 16/03/2021, non mass.; Sez. 2., n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Rv. 240099). 2. Nel caso in esame, Il Tribunale ha osservato che le condotte richiamate dal ricorrente sono fra loro del tutto diverse — perché riguardano attività svolte per gruppi criminali distinti e inoltre operanti in zone diverse — e il ricorrente non ha dimostrato che siano state legate da un unico disegno criminoso. Ha aggiunto che il ricorrente non ha dimostrato la deducibilità dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza al momento della emissione della prima e ha specificamente rilevato che —in realtà — le indagini del Pubblico ministero derivano da due diverse notizie di reato, provenienti da due distinti organi di Polizia giudiziaria (i Carabinieri di Castello di Cisterna e la Polizia di Stato-Squadra mobile di Napoli), e che le conversazioni intercettate richiamate nelle imputazioni provvisorie sono fra loro diverse (p. 5). Su questa base, con adeguata motivazione — con la quale il ricorso non si è compiutamente confrontato — ha escluso che la scelta di tenere separate le indagini dalle quali traggono origine le due ordinanze cautelari abbia costituito una mera opzione del Pubblico ministero. 3. Pertanto, il ricorso è infondato e dal rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di
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