CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29541/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale della libertà diCatanzaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariella DeMasellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, rigettando la richiestadi riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento concui il Giudice dell’udienza preliminare di Catanzaro ha applicato la misura dellacustodia cautelare in carcere relazione ai reati ex artt. 81 e 112, comma secondo,e 110 cod. pen. e 73, commi 1, 3 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1) e exartt. 81 e 110 cod. pen. e 73, commi 1, 3 e 6 d.P.R. cit. descritti nelle imputazioniprovvisorie.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l‘annullamentodella ordinanza.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nel rigettare la eccezione di nullità dell’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari per mancanza di autonoma valutazione.Si rileva che il Tribunale ha rigettato l’eccezione desumendo un vaglio criticodegli elementi di valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari dalfatto che nell’ordinanza genetica si assume che il fuoristrada di colore scuro giuntoalla piantagione trasportava i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e AlessandroBilotta, mentre proprio questo assunto risulta infondato.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione nel rigettare, conmotivazione apparente, le contestazioni relative alla sussistenza di gravi indizi dicolpevolezza per il reato oggetto del capo 1) ritenendole generiche e non corredateda una «plausibile diversa prospettazione».2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione nel ravvisare graviindizi di colpevolezza per il reato decritto nel capo 2) collegandoingiustificatamente l’espressione «rovinato l’orto là sotto», nella conversazione frai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla piantagione di marijuana e relativamentea comportamenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nel ravvisare il rischio di reiterazione dalla gravità del reato e dallacapacità organizzativa oltre che asserendo apoditticamente l’esistenza dicollegamenti con ambienti criminali.2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione circa la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche conl’uso di un dispositivo elettronico di controllo, assumendo che tale strumento valea controllare l’allontanamento dal domicilio ma non a impedire comunicazioni conl’esterno. Si osserva, al riguardo, che le condotte ascritte al ricorrente sono statecaratterizzate da una attività fisica e diretta e non dalla «gestione a distanza»paventata nel provvedimento del Tribunale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato perché reitera questioni attinenti al merito dellaricostruzione dei fatti valutata dal Tribunale senza incorrere in manifeste illogicità.1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, il Tribunale ha puntualmenteevidenziato la genericità della prospettazione e, per contro, il contenuto articolatodella ordinanza cautelare genetica e la chiara esposizione del percorso logicoseguito, anche relativamente alla identificazione dei soggetti coinvolti nellavicenda, nell’ordinanza genetica (p. 3-4).1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, nell’ordinanza impugnata sonovagliate le attività di osservazione diretta delle attività del ricorrente, di suo fratelloe del coindagato [OSCURATO:PERSONA], l’utilizzo della autovettura e il loro dirigersi e addentrarsinella boscaglia all’interno della quale era occultata la piantagione di marijuana,l’acquisito della strumentazione necessaria per installare la stagione, leconversazioni con il fratello (p.4-7).1.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, nell’ordinanza impugnata sonocongruamente evidenziati (p.7-8) l’attività di vedetta svolta dal ricorrente e i suoicommenti con il fratello [OSCURATO:PERSONA] in occasione della estirpazione della piantagioneper raccogliere la marijuana da cedere illecitamente (capo 2).1.4. Quanto al quarto motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata evidenzial’organizzazione professionale con la quale è stata gestita la piantagione illecitaanche da parte di [OSCURATO:PERSONA], gravato da precedente specifico, denotativa dicollegamenti con ambienti criminali (p. 8-9). Sono valutati anche i rischi diinquinamento delle prove considerando che: le indagini non si sono ancoraconcluse e esiste una vasta rete di soggetti coinvolti nella attività di coltivazioneillecita di piante di marijuana; gli indagati, alcuni anche fra loro parenti,comunicano fra loro e svolgono una attività di controllo del territorio perindividuare i movimenti delle Forze dell’ordine così da eluderne gli interventi; leindagini svolte mostrano che gli indagati hanno l’abitudine di cancellare ognimessaggio e temono il sequestro dei loro smartphone, dotandosi a questo scopodi rilevatori di frequenze e altri strumenti.1.5. Quanto al quinto motivo di ricorso, il Tribunale ha non irragionevolmenteosservato che l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo varrebbe averificare l’allontanamento dell’indagato da suo domicilio ma non la reiterazione,con altre modalità, di reati del tipo di quello per il quale si procede, stante anchela competenza mostrata dal ricorrente nel settore degli stupefacenti.2. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso. il 09/07/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreAngelo [OSCURATO:PERSONA]