Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 07584/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoevidenziando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 62 bis cod. pen., con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Le ragioni di censura sono del tutto apparenti, poiché di fatto sollecitano una inammissibile rilettura dei medesimi elemnti di fatto già adeguatamente valutate nel provvedimento impugnato.

In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) 1.1 Il primo motivo è inammissibile.

Il provvedimento impugnato ha ampiamente motivato circa la sussistenza dell’elemento soggettivo costituito d a l dolo generico, sottolineando che, a fronte della mancata presentazione del sottoposto alla misura nei giorni e orari convenuti, quest’ultimo non abbia addotto alcuna giustificazione da cui dedurre la mancanza di volontà di violare la misura. 1.2 Il secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché il provvedimento impugnato reca ampia e convincente motivazione circa le ragioni che fondano la mancata concessione delle attenuanti generiche.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoevidenziando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 62 bis cod. pen., con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le ragioni di censura sono del tutto apparenti, poiché di fatto sollecitano una inammissibile rilettura dei medesimi elemnti di fatto già adeguatamente valutate nel provvedimento impugnato. In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) 1.1 Il primo motivo è inammissibile. Il provvedimento impugnato ha ampiamente motivato circa la sussistenza dell’elemento soggettivo costituito d a l dolo generico, sottolineando che, a fronte della mancata presentazione del sottoposto alla misura nei giorni e orari convenuti, quest’ultimo non abbia addotto alcuna giustificazione da cui dedurre la mancanza di volontà di violare la misura. 1.2 Il secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché il provvedimento impugnato reca ampia e convincente motivazione circa le ragioni che fondano la mancata concessione delle attenuanti generiche. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026
Sentenza Cassazione n. 07584/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris