CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10 giugno 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli in data 12 luglio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva ed il vizio della motivazione in ordine al diniego della richiesta di rinvio dell'udienza, avanzata dalla difesa al fine di acquisire le sentenze di condanna a carico dell'imputata per il medesimo fatto, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente non si confronta. In particolare, i giudici del gravame hanno motivato la mancata acquisizione agli atti delle pronunce di condanna già divenute irrevocabili nei confronti dell'imputata per occupazione abusiva sulla scorta della irrilevanza delle stesse ai fini del decisum, posto che i fatti oggetto del presente procedimento (protratti quantomeno fino al 5/03/2014) sono posteriori a quelli coperti da giudicato (le due sentenze di condanna sono divenute irrevocabili rispettivamente nell'anno 2010 e 2011). Peraltro, il delitto contestato ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, sicché la protrazione della condotta illecita dopo la sentenza di condanna dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019), non potendo ritenersi dunque che i fatti per cui si procede siano coperti dalle due precedenti pronunce già passate in giudicato. Peraltro, in tale prospettiva viene in rilievo il principio di diritto secondo cui in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670; Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Rv. 255817), ciò che nel caso di specie non ricorre; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è meramente reiterativo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del gravame con corrette argomentazioni giuridiche, con cui la ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, la Corte di appello ha logicamente ritenuto ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto i precedenti specifici e la protrazione della condotta lesiva per un lungo periodo di tempo, in quanto fonte di "un'offesa intensa al bene giuridico protetto e dimostrativa della abitualità bel delitto". Peraltro, la circostanza che l'imputata avesse presentato istanza di regolarizzazione non priva di rilevanza penale la condotta tenuta dall'imputata nel periodo di tempo antecedente al provvedimento di assegnazione dell'immobile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle