CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Taranto del 14/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato le istanze di detenzione domiciliare e di affidamento terapeutico proposte da [OSCURATO:PERSONA] detenuto in espiazione di pena definitiva presso il carcere di Taranto. In particolare, il Tribunale - quanto alla domanda di detenzione domiciliare - ha osservato che le attuali condizioni di salute del condannato non risultano incompatibili con il regime carcerario in considerazione di quanto evidenziato nelle relazioni sanitarie inviate dall'istituto ove egli è ristretto, mentre ha respinto la domanda di affidamento terapeutico ritenendo inidoneo per prevenire la commissione di nuovi reati il programma terapeutico non residenziale prospettato dall'istante, tenuto anche conto dei precedenti risultanti a suo carico e dei problemi connessi al rapporto con la convivente. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con riferimento al rigetto della domanda di affidamento terapeutico. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell'art.94 d.P.R. 309/90 ed il relativo vizio di motivazione contradditoria rispetto alla ritenuta insussistenza delle condizioni per l'ammissione alla predetta misura alternativa alla detenzione. Al riguardo osserva che la motivazione della ordinanza sarebbe contraddittoria nella parte in cui ha considerato il Lorusso come socialmente pericoloso ed in espiazione di un reato c.d. 'ostativo' (circostanza quest'ultima non vera) e per avere ritenuto non idoneo il contesto familiare ove verrebbe eseguito l'affidamento sulla base di quanto evidenziato dal gruppo di osservazione e trattamento del carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, che riguarda unicamente la mancata concessione dell'affidamento terapeutico, è infondato e pertanto deve essere respinto. 2. Come è noto, in tema di affidamento in prova per ragioni terapeutiche, il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, del quale deve essere necessariamente corredata l'istanza di ammissione al beneficio, non vincola il giudice posto che questi è soggetto solo alla legge e non anche agli atti della P.A., ed essendo inoltre necessaria una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, in relazione ai parametri della pericolosità del condannato e della attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento nella società (Sez. 1, Sentenza n. 53761 del 22/09/2014, Rv. 261982 - 01). 3. Il Tribunale di sorveglianza non si è discostato dal suddetto principio considerato che — con motivazione congrua e non manifestamente illogica - ha escluso di potere ammettere il condannato alla misura alternativa prevista dall'art.94 d.P.R. 309/90 evidenziando, sostanzialmente, l'inidoneità del programma di tipo ambulatoriale tenuto conto, in particolare, della inadeguatezza del contesto familiare atteso che la convivenza con [OSCURATO:PERSONA] (a carico della quale risulta un procedimento pendente proprio per violazione della legge stupefacenti) potrebbe compromettere il percorso di riabilitazione del condannato. Pertanto, in modo coerente, con la ordinanza impugnata si è esclusa la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 94, alla luce della particolarità del contesto familiare e dei numerosi e gravi precedenti penali risultanti a carico del Lorusso. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.661 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese