CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi a quanto argomentato nel ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio - che era stato disposto con la sentenza della Sesta sezione della Corte di cassazione 05/10/2021, n. 38381, che aveva annullato la sentenza impugnata «limitatamente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.» - confermava la sentenza del 04/12/2018 del Tribunale di Caltanissetta di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, commesso in Caltanissetta il 31 luglio 2016. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. Il ricorrente lamenta tale vizio motivazionale della sentenza impugnata rappresentando in proposito che: a) ai fini della concessione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, «non assumono rilievo [...] indici di valutazione di natura soggettiva, come quelli, evocati in sentenza, relativi alla capacità a delinquere dell'imputato e alla sua pericolosità sociale, ricavati dall'[OSCURATO:PERSONA] procedente unicamente dalla presenza dei precedenti penali del ricorrente»; b) «il giovane [[OSCURATO:PERSONA]] aveva riportato una sola sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p.»; c) la Corte d'appello di Caltanissetta «ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine alle condizioni soggettive in cui versava il signor Fiandaca al momento del fatto: egli, infatti, aveva seri problemi di salute, connessi all'abuso di sostanze stupefacent[i]»; d) si doveva ritenere la «minima offensività arrecata al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice contestata». 3. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). L'ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è, peraltro, limitato dal requisito soggettivo della non abitualità del comportamento («e il comportamento risulta non abituale»). Il comportamento abituale è definito dal terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen. che, nel tipizzare l'abitualità, fa riferimento, tra l'altro, alla «comm[issione] [di] più reati della stessa indole». L'abitualità si concretizza quindi in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque, almeno due), diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., (e che possono essere commessi anche successivamente a quest'ultimo). In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla "serialità" che osta all'applicazione dell'istituto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01; nello stesso senso, successivamente: Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347-01). 3.2. Con specifico riguardo alla valutazione della menzionata condizione ostativa del comportamento abituale nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento sul solo punto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - come è avvenuto nel caso in esame - la Corte di cassazione ha altresì chiarito che, in tale giudizio di rinvio, la valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale deve tenere conto di tutti i fatti intervenuti sino alla conclusione del giudizio di rinvio e del certificato del casellario giudiziale aggiornato, non essendosi formato alcun giudicato sul punto della particolare tenuità e altrimenti non giustificandosi l'annullamento con rinvio in luogo di quello senza rinvio (Sez. 4, n. 38407 del 15/09/2021, Sacrati, Rv. 282055-01; in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza con la quale, in sede di rinvio, era stata ritenuta l'abitualità della condotta sulla base delle sentenze di condanna risultanti dal certificato del casellario giudiziale aggiornato, relative a fatti commessi in epoca precedente alla sentenza della corte d'appello annullata con rinvio). 3.3. Rammentati tali principi, si deve rilevare che, come è stato evidenziato dalla Corte d'appello di Caltanissetta, dal certificato del casellario giudiziale aggiornato del Fiandaca, risultava una condanna definitiva - di cui alla sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2021 - per altri due reati di evasione, commessi il 23 aprile 2016 e il 26 aprile 2016, reati della stessa indole di quello oggetto del presente procedimento, con la conseguenza che si è realizzata la "serialità" ostativa all'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. Ne consegue che correttamente la Corte d'appello di Caltanissetta ha ritenuto di non applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista da tale disposizione. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d